Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18115 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 09/07/2020, dep. 31/08/2020), n.18115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17989-2019 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO MIRABELLO

14, presso lo studio dell’avvocato LUCA MARAGLINO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato QUIRINO MESCIA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 151/2019 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 13/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI

GIUSEPPE.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il ricorrente, O.M., ha contratto il virus HBV, a seguito di trasfusione di sangue avvenuta nel 1972, nell’Ospedale civile di Massafra, ed appena scopertane la causa, ha agito nei confronti del Ministero, ottenendo una decisione resa dalla Corte di Appello di Lecce (890/2013) con cui si accertava il suo diritto al risarcimento con rinvio ad una separata sede per la quantificazione del danno subito e del risarcimento spettante.

Conseguentemente, O.M. ha agito ex art. 702 bis c.p.c. per la detta quantificazione, ottenendo una sentenza di primo grado, poi confermata in appello, che stabiliva un risarcimento inferiore a quello richiesto dal danneggiato, ed in particolare decurtava dalla somma da costui pretesa quella ottenuta a titolo di indennizzo ex lege n. 210 del 1992.

Ora O.M. ricorre avverso la decisione della corte di appello, con tre motivi, a fronte dei quali v’è costituzione del Ministero che richiede il rigetto del ricorso. V’è memoria del ricorrente.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.- La ratio della decisione impugnata.

La Corte di appello fa riferimento alla giurisprudenza di questa corte che ritiene soggetto a compensazione l’indennizzo ottenuto ex lege n. 210 del 1992 con l’ammontare del risarcimento spettante all’emotrasfuso danneggiato dalla trasfusione.

Ritiene altresì che il Ministero ha fornito la prova del riconoscimento a favore del ricorrente di quell’indennizzo, e dunque la prova della somma percepita (o da percepire in futuro) e tale da dover essere scorporata dall’ammontare del risarcimento totale.

2.- Il ricorrente propone tre motivi.

2.1.- Con il primo motivo lamenta violazione dell’art. 2909 c.c. assumendo che sulla questione della compensazione si era formato il giudicato: la corte di merito del 2013 aveva riconosciuto la somma piena, senza compensazione, in quanto quest’ultima eccezione era deducibile e dunque coperta dal giudicato formatosi sull’au debeatiir. Ritiene dunque che nel successivo giudizio per la quantificazione la questione della compensazione non poteva più formare oggetto di accertamento, in quanto coperta dal giudicato formatosi nel giudizio sull’an debatur in quanto questione ivi deducibile.

2.2.- Il motivo è infondato.

Il giudizio conclusosi con sentenza 890/2013, della Corte di Appello di Lecce, ha riguardato solo l’an, ossia il diritto al risarcimento, ed ha rinviato ad altra sede per la quantificazione.

La compensazione del lucro con il danno è regola che attiene al quantum e non attiene alla quantificazione del risarcimento, non al riconoscimento del mero diritto ad averlo.

Con la conseguenza che il giudicato formatosi sull’an, non copre affatto la questione della compensazione del quantum dovuto (e da stimarsi in altra sede) con il quantum per altro titolo percepito.

Nè la questione della compensazione era deducibile nel giudizio che ha riguardato l’an, proprio perchè, essendo questione attinente al quantum non poteva ritenersi necessariamente implicata nel giudizio sul mero diritto alla somma.

2.3.- Con il secondo motivo si denuncia violazione degli artt. 112 e 2697 c.c.

Secondo il ricorrente la corte di merito ha ritenuto provata la percezione dell’indennizzo, mentre, invece, non lo era.

Ossia: la corte ha operato la compensazione tra quanto spettante al ricorrente e quanto da questi percepito ad altro titolo (ossia l’indennizzo ex L. n. 210 del 1992) ritenendo provato che l’indennizzo era stato liquidato sulla base della documentazione fornita dal Ministero.

TI ricorrente contesta che quella documentazione fosse prova valida e sufficiente, e comunque ritiene che la compensazione non poteva comunque riguardare le somme future, quelle ancora da percepire. 2.3.1- Il motivo è infondato.

Intanto, quanto alla sufficienza della prova, la censura è solo apparentemente di violazione di legge, ma in realtà investe la valutazione, riservata al giudice di merito e qui non censurabile, del valore probatorio di un atto, e dunque della sufficienza della prova fornita a sostenere una domanda o una eccezione.

Quanto invece alla questione dell’ambito della compensazione, ossia della questione se essa comprenda o meno anche le somme ancora da percepire, sebbene liquidate, è orientamento di questa corte che, avendo l’indennizzo natura di prestazione periodica, la compensazione non va fatta solo con i ratei percepiti al momento della decisione, ma anche con quelli futuri, ancora da riscuotere (Cass. 31543/ 2018). Va aggiunto che la compensazione è fra due titoli che ovviamente comprendono l’intera somma: da un lato, l’intero risarcimento e, dall’altro, l’intero indennizzo, non già tra la quantità di entrambi percepita effettivamente al momento della liquidazione.

2.4.- Con il terzo motivo si denuncia omessa e contraddittoria motivazione su un fatto controverso.

Il motivo è inammissibile posto che nella parte in cui denuncia omesso esame, incorre nel divieto dell’art. 348 ter c.p.c., attesa la doppia decisione conforme; e comunque non denuncia omesso esame di un fatto, bensì di una questione giuridica (la compensazione, per l’appunto).

E’ altresì infondato, poichè alcuna contraddizione è rilevabile tra l’affermazione che la compensazione opera tra il risarcimento e le somme percepite a titolo di indennizzo, una volta determinate queste ultime, e l’affermazione che la determinazione si è avuta attraverso il deposito dei conteggi da parte del Ministero.

Infine, con la memoria, la difesa del ricorrente dichiara il decesso di quest’ultimo nelle more del presente giudizio, al solo fine di far dichiarare che la compensazione deve avvenire con le somme da quest’ultimo effettivamente percepite tra l’evento lesivo e la morte e non con quelle (che si assumono maggiori) tra l’evento lesivo e la speranza di vita media.

Principio, questo, in astratto condivisibile, ma la cui applicazione è preclusa dal giudicato sugli ambiti della compensazione.

Il ricorso va rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento della somma di 3500,00 Euro di spese legali, oltre spese prenotate a debito.

Sussistono i presupposti processuali del pagamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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