Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18115 del 25/07/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 18115 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
FABRIZIANI FABIO residente a Treviglio, rappresentato e
difeso dagli Avvocati Francesco Cefalà e Massimo De
Bonis, elettivamente domiciliato nello studio del
secondo
in
Roma
Via
Giuseppe
Mazzini,
88,
RICORRENTE non costituito
CONTRO
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO
la sentenza n.97/43/2011 della Commissione Tributaria
F. Ni •
Data pubblicazione: 25/07/2013
Regionale di Milano – Sezione n.
43,
in data
14.06.2011, depositata il 29 luglio 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di
Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.
Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.7911/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
l
–
E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.97/43/2011 pronunziata dalla C.T.R. di Milano,
Sezione n.43 il 14.06.2011, depositata il 29 luglio
2011.
Con tale decisione, la C.T.R. ha ritenuto legittima e
fondata la pretesa fiscale, riformando quella di primo
grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente,
introduttivo del giudizio di primo grado.
2
–
Il
ricorso
di
Cassazione,
proposto
dal
contribuente, sembra non sia stato depositato in
cancelleria nei termini di legge.
3 – La controricorrente Agenzia ha chiesto che
l’impugnazione venga dichiarata inammissibile e,
comunque, rigettata.
4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando
osservato il disposto dell’art.369 comma l ° cpc, che ne
2
Antonino Di Blasi;
prescrive il deposito in cancelleria nel termine di
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
contro le quali è proposto.
5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la
definizione, con declaratoria di improcedibilità del
ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, gli atti di causa ed in particolare
la certificazione, rilasciata dal competente ufficio
della Corte di Cassazione,in data 04.04.2012,
attestante la non iscrizione a ruolo del ricorso
notificato in data 18.01.2012, e di che trattasi dal
18.01.2012 al 04.04.2012;
Considerato, ciò stante, che in base al disposto delle
norme del cpc applicabili e dei principi
giurisprudenziali elaborati nella relativa applicazione
e richiamati in relazione, che il Collegio condivide,
il ricorso principale va dichiarato improcedibile;
Considerato, altresì, che le spese del presente
giudizio di cassazione vanno poste a carico del
ricorrente, che vi ha dato causa, e liquidate in
complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per
onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese
3
trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il
Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di
complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.
ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia