Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18115 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26094/2016 proposto da:

L.D., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO UNGARO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERO – PREFETTO PROVINCIA DI BARI – C.F. (OMISSIS),

in persona del Ministro in carica, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 1018/2016 del GIUDICE DI PACE di BARI,

depositata il 20/09/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il cittadino albanese L.D. ricorre per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui il Giudice di pace di Bari ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale notificatogli in data 22 gennaio 2016;

che il Ministero dell’Interno resiste con controricorso;

considerato che il ricorso lamenta “Erronea e falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 13 e D.L. n. 89 del 2011, conv. L. n. 129 del 2011” deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per aver omesso di valutare in concreto la pericolosità sociale del ricorrente, senza svolgere all’uopo alcun esame in concreta istruttoria ma pedissequamente riportandosi al provvedimento prefettizio, senza considerare la nozione di pericolosità ricavabile dalla disciplina normativa delle misure di prevenzione personale;

che il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata;

ritenuto che il ricorso è inammissibile poichè censura solo una delle due rationes decidendi su cui si basa il provvedimento impugnato: infatti si limita a censurare la prima ratio (inerente la pericolosità del soggetto ai sensi del T.U. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. c)), non anche la seconda (inerente la mancanza di un valido titolo di soggiorno sul territorio dello Stato ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b) del citato T.U.), che è autonomamente idonea a legittimare la decisione (Sez. 1, Sentenza n. 21296 del 1.5/10/2010);

che le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, esclusa l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando il processo esente da contributo unificato.

PQM

 

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso in favore della controricorrente delle spese di questo giudizio, in Euro 2050,00 oltre spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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