Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18115 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 14/09/2016), n.18115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n.r.g. 28298-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

DE PELF DI P.A.M. s.a.s., in persona del legale

rappresentante pro tempore P.A.M., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE DI VILLA MASSIMO 33, presso lo studio

dell’avvocato MAURIZIO BENINCASA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati LUCA ROBERTO e CRISTINA CITTOLIN, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 595/16/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata l’08/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCUTTI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte della società DE PELF di P.A.M. s.a.s., di avviso di accertamento, con il quale, per l’anno di imposta 2006, era stato determinato, ai fini dell’Irap un maggiore reddito, ed ai fini dell’Iva, la mancata fatturazione di maggiore imponibile, la Commissione tributaria regionale del Veneto, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dalla contribuente, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, annullando l’atto impugnato.

Il Giudice di appello riteneva, infatti, fondata l’eccezione preliminare già sollevata in primo grado, di nullità dell’atto impositivo perchè emesso, pur se a seguito di “verifica a tavolino”, senza ragioni di urgenza, prima della scadenza del termine di giorni sessanta dal rilascio di copia del processo verbale di chiusura delle operazioni.

Avverso la sentenza ricorre l’Agenzia delle Entrate affidandosi ad unico motivo.

La Società resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazioni ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti. La Società ha depositato memoria.

Diritto

RITENUTO IN FATTO

1. La controversia trova soluzione per ragioni di mero rito dovendosi rilevare di ufficio una causa di nullità dell’intero giudizio con conseguente assorbimento dell’esame dei motivi di ricorso.

2. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari (nel caso in specie i soci) affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

La ritenuta nullità delle intere fasi di merito comporta che, decidendo sul ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata e resta travolta anche la sentenza di primo grado, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di prime cure affinchè provveda a decidere la controversia previa integrazione del contraddittorio.

La peculiarità della vicenda processuale induce a compensare integralmente tra le pani le spese dei gradi di giudizio di merito e di questo giudizio.

PQM

La Corte, decidendo sul ricorso, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione Tributaria Provinciale di Belluno.

Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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