Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18115 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. I, 04/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18115

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

O.S. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ROTONDI LUIGI,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.M.R., PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI

APPELLO DI NAPOLI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1299/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 03/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ROTONDI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine

rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’11-19.11.2003, il Tribunale di Benevento dichiarava la separazione personale dei coniugi O.S. e S. M.R., ricorrente, addebitandola al marito, affidava il quarto figlio della coppia, ancora minorenne, alla S., alla quale attribuiva un assegno di mantenimento per sè e per il figlio, compensando le spese processuali.

Con sentenza del 6.04-3.05.2005, la Corte di appello di Salerno, in contumacia della S., respingeva il gravame dell’ O..

Avverso questa sentenza l’ O. ha proposto ricorso per cassazione notificalo ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. La S. non ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è inammissibile in ragione della mancata produzione da parte dell’ O., dell’avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia alla destinataria, S. M.R., che non ha svolto attività difensiva, dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ. e segnatamente di avere effettuato il deposito della copia dell’atto nella casa comunale. D’altra parte, il difensore del ricorrente, presente in udienza, non ha nemmeno domandato di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito di detto avviso.

Secondo il condiviso principio già affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, successivamente ribadito (cfr. cass. SU 200800627 e, tra le altre, cass. 201009487) ed al quale va data continuità (in tema, cfr. anche Corte Cost. n. 3 del 2010) “La produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia del ricorso per cassazione spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 cod. proc. civ., o della raccomandata con la quale l’ufficiale giudiziario da notizia al destinatario dell’avvenuto compimento delle formalità di cui all’art. 140 cod. proc. civ., è richiesta dalla legge esclusivamente in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio e, dunque, dell’avvenuta instaurazione del contraddittorio.

Ne consegue che l’avviso non allegato al ricorso e non depositato successivamente può essere prodotto fino all’udienza di discussione di cui all’art. 379 cod. proc. civ., ma prima che abbia inizio la relazione prevista dal primo comma della citata disposizione, ovvero fino all’adunanza della Corte in camera di consiglio di cui all’art. 380 bis cod. proc. civ., anche se non notificato mediante elenco alle altre parti ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., comma 2. In caso, però, di mancata produzione dell’avviso di ricevimento, ed in assenza di attività difensiva da parte dell’intimato, il ricorso per cassazione è inammissibile, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ.; tuttavia, il difensore del ricorrente presente in udienza o all’adunanza della Corte in camera di consiglio può domandare di essere rimesso in termini, ai sensi dell’art. 184 bis cod. proc. civ., per il deposito dell’avviso che affermi di non aver ricevuto, offrendo la prova documentale di essersi tempestivamente attivato nel richiedere all’amministrazione postale un duplicato dell’avviso stesso, secondo quanto previsto dalla L. n. 890 del 1982, art. 6, comma 1”.

Non sussistono i presupposti per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, comma 5, in caso di diffusione della presente sentenza si devono omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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