Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18114 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18114 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

F

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
VECCHIA FRANCESCO, quale legale rappresentante della
snc F.11i Vecchia di Vecchia Francesco & C. con sede in
Porto Empedocle, rappresentato e difeso dall’Avv.
Antonino Gaziano, elettivamente domiciliato in Roma,
Via Guido Reni , 2 presso lo studio dell’Avv. Valerio
Viannello Accorrenti, RICORRENTE
CONTRO
AGENZIA DELLE

ENTRATE,

in persona

del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
CONTRORI CORRENTE
AVVERSO

Sgz’t-3
–4’S

Data pubblicazione: 25/07/2013

la sentenza n.78/29/2011 della Commissione Tributaria
Regionale di Palermo – Sezione n. 29, in data
11.04.2011, depositata il 14 giugno 2011;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di

Antonino Di Blasi;
Presente il P.M. dott.ssa Immacolata Zeno.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.6985/2012 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.78/29/2011 pronunziata dalla C.T.R. di Palermo,
Sezione n.29 1’11.04.2011, depositata il 14 giugno
2011.
Con

la

decisione,

tale

C.T.R.,

sull’appello

dell’Agenzia Entrate, ha dichiarato inammissibile il
ricorso del contribuente, introduttivo del giudizio di
primo grado.
2

ricorso

contribuente, sembra

di

Cassazione,

proposto dal

non sia stato depositato in

cancelleria nei termini di legge.
3 – La controricorrente Agenzia ha chiesto che
l’impugnazione

venga

dichiarata

inammissibile

e,

comunque, rigettata.
4 – Il ricorso appare improcedibile, non risultando
2

Consiglio del 26 Giugno 2013, dal Relatore Dott.

osservato il disposto dell’art.369 comma 1 ° cpc, che ne
prescrive il deposito in cancelleria nel termine di
giorni venti dall’ultima notificazione alle parti
contro le quali è proposto.

trattazione in Camera di Consiglio e la relativa
definizione, con declaratoria di improcedibilità del
ricorso, ai sensi degli artt.375 e 380 bis cpc.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi
La Corte,
Vista la relazione, gli atti di causa ed in particolare
la certificazione, rilasciata dal competente ufficio
della Corte di Cassazione,in data 26.03.2012,
attestante la non iscrizione a ruolo del ricorso
notificato in data 19.12.2011, e di che trattasi dal
19.12.2011 al 26.03.2012;
Considerato, ciò stante, che in base al disposto delle
norme del cpc applicabili e dei principi
giurisprudenziali elaborati nella relativa applicazione
e richiamati in relazione, che il Collegio condivide,
il ricorso principale va dichiarato improcedibile;
Considerato,

altresì,

che le spese del presente

giudizio di cassazione vanno poste a carico del
ricorrente, che vi ha dato causa, e liquidate in
complessivi Euro millecento, di cui Euro 1.000,00 per
3

5 – Si ritiene, dunque, sussistano i presupposti per la

onorario ed Euro 100,00 per spese vive, oltre spese
generali ed accessori di legge;
Visti gli artt.375 e 380 bis cpc;
P.Q.M.

ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia
Entrate, delle spese del giudizio, in ragione di
complessivi Euro millecento, oltre spese generali ed
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 26 Giugno 2013.

Dichiara il ricorso improcedibile e condanna il

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