Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18114 del 21/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18114 Anno 2014
Presidente: BURSESE GAETANO ANTONIO
Relatore: MAZZACANE VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 24440-2012 proposto da:
TURCHETTI LUCIO TRCLCU39C04H501S, TURCHETTI PAOLO
TRCPLA37H29H501Z, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA CAIO MARIO 27, presso lo studio dell’avvocato
RUSSO ALESSANDRO, che li rappresenta e difende;
– ricorrenti contro

2014
1223

TURCHETTI

MARIA

UGA

C.F.TRCMRG32E57H501S,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COSTANTINO
MORIN 45, presso lo studio dell’avvocato SCUDERI
MAURIZIO, che la rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 21/08/2014

TURCHETTI GRAZIANA, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 45, presso lo studio
dell’avvocato MICHELE ARDITI DI CASTELVETERE, che la
rappresenta e difende;
– controricorrenti

D’APPELLO di ROMA, depositata il 04/05/2012;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/05/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
MAZZACANE;
udito l’Avvocato Russo Alessandro difensore dei
ricorrenti che si riporta agli atti depositati;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 2376/2012 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Maria Uga Turchetti conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma i propri fratelli Paolo
Turchetti, Lucio Turchetti e Graziana Turchetti chiedendo pronunciarsi in suo favore una sentenza
ex art. 2932 c.c. in esecuzione specifica di un contratto preliminare di compravendita stipulato con

di alcuni terreni siti nel Lazio; l’attrice deduceva che Paolo Turchetti e Lucio Turchetti,
diversamente dalla sorella Graziana Turchetti, si erano rifiutati di stipulare il contratto definitivo.

I convenuti Paolo Turchetti e Lucio Turchetti, costituendosi in giudizio, chiedevano il rigetto della
domanda attrice sulla base della ritenuta natura simulata della promessa di compravendita,
trattandosi in realtà di una donazione – come era desumibile anche dal mancato pagamento di
qualsiasi corrispettivo — oltretutto invalida per la mancanza dei necessari requisiti di forma.

Si costituiva in giudizio anche Graziana Turchetti confermando la prospettazione della parte attrice
e ribadendo la sua disponibilità alla stipulazione del suddetto contratto definitivo.

Nel corso del giudizio Maria Uga Turchetti rinunciava alla domanda proposta nei confronti di
Graziana Turchetti che accettava tale rinuncia.

Il Tribunale adito con sentenza del 1-7-2003 accoglieva la domanda attrice.

Proposta impugnazione da parte di Lucio Turchetti e Paolo Turchetti cui resistevano con separati
atti Maria Uga Turchetti e Graziana Turchetti introducendo altresì degli appelli incidentali, la Corte
di Appello di Roma con sentenza del 4-5-2012, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello
principale e di quelli incidentali, ha dichiarato estinto il processo limitatamente al rapporto tra
Maria Uga Turchetti e Graziana Turchetti, ha escluso dalla statuizione di trasferimento ex art. 2932
c.c. della proprietà dei suddetti immobili di cui alla pronuncia di primo grado la particella n. 12 del
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scrittura privata del 29-6-1987 con la quale i convenuti si erano obbligati a trasferirle la proprietà

foglio 13 dei terreni siti in Comune di Nerola, ha dichiarato nel resto l’inammissibilità e comunque
l’infondatezza dell’appello principale, ha compensato tra Graziana Turchetti e le altre parti le
spese del giudizio di primo grado, ed ha condannato gli appellanti principali al rimborso in favore
delle controparti delle spese del giudizio di secondo grado.

articolato in sei motivi cui Maria Uga Turchetti e Graziana Turchetti hanno resistito con separati
controricorsi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti, deducendo violazione o falsa applicazione dell’art. 342 c.p.c.,
censurano la sentenza impugnata per aver ritenuto inammissibili i primi due motivi di appello per
carenza del requisito della specificità; essi rilevano, quanto al primo motivo, che la motivazione del
giudice di primo grado sul documento prodotto dai convenuti era praticamente inesistente,
cosicché gli appellanti avevano posto a fondamento dell’appello proprio l’erroneità dell’assunto
secondo cui la scrittura avrebbe dovuto essere ritenuta priva di valore in quanto fotocopia di
fotocopia, richiamando la giurisprudenza a sostegno della richiesta di ricostruzione ai sensi
dell’art. 2724 n. 3 c.c.; analogamente con riferimento al secondo motivo di appello gli esponenti
sostengono di aver chiesto al giudice di appello ciò che non era stato neppure preso in
considerazione dal Tribunale, ovvero la declaratoria di soprawenuta improcedibilità ed
inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c. a seguito di rinuncia all’azione nei confronti di una
delle parti.

La censura è infondata.

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Per la cassazione di tale sentenza Paolo Turchetti e Lucio Turchetti hanno proposto un ricorso

La Corte territoriale ha ritenuto inammissibile il primo motivo formulato dagli appellanti principali
con il quale essi avevano dedotto la “nullità del preliminare di vendita perché costituente

donazione non effettuata nelle forme di legge”, in quanto la principale argomentazione del
gravame si esauriva nella mera riproposizione della prospettazione difensiva già disattesa dal

in questa sede, nel sostenere che la motivazione del giudice di primo grado era pressoché
inesistente sul punto, avrebbero allora dovuto censurare questo specifico profilo della sentenza di
primo grado, incombente che non risulta essere stato assolto; d’altra parte è risolutivo osservare
che nel motivo in esame viene riportata l’affermazione del Tribunale di Roma secondo la quale

“non può essere attribuito alcun valore al documento vantato dai convenuti, trattandosi non solo
di fotocopia di fotocopia ma altresì parte attorea ha impugnato la veridicità della firma apposta.
Per di più, appare di tutta evidenza che, trattandosi di scrittura privata redatta contestualmente al
contratto, risulta scritta con caratteri completamente differenti e manca la data o qualsiasi altro
elemento da cui ricavare una esatta datazione.”; ora è evidente che, al fine di osservare il requisito
di specificità del motivo di appello, gli appellanti principali avrebbero dovuto censurare tale
statuizione costituente la “ratio decidendi” della sentenza di primo grado al riguardo, invece di
richiamarsi all’art. 2724 n. 3 c.c. a sostegno della richiesta di ricostruzione del documento, posto
che tale deduzione non riguardava specificamente la motivazione espressa sul punto dal primo
giudice.

Analogamente la sentenza impugnata ha ritenuto inammissibile il secondo motivo di appello con il
quale Lucio Turchetti e Paolo Turchetti avevano testualmente dedotto la “rinuncia agli atti nei

confronti della convenuta Graziana Turchetti. Impossibilità di emettere sentenza ex art. 2932 c.c.”,
ed avevano rilevato che l’atto di rinuncia da parte dell’attrice ai sensi dell’art. 306 c.p.c. nei soli
confronti della convenuta Graziana Turchetti, la quale aveva accettato detta rinuncia, avendo
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primo giudice con motivazione non direttamente contestata in modo espresso; orbene i ricorrenti

determinato il venir meno di una parte necessaria al trasferimento di un bene in comunione,
aveva comportato l’inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c.; in proposito la Corte
territoriale ha ritenuto che con il motivo suddetto non era stata censurata la statuizione della
sentenza impugnata, che anzi neppure aveva fatto riferimento alla vicenda processuale della

del giudice di appello non è stata censurata, almeno specificatamente, in questa sede, cosicché
resta confermata la mancata sussistenza dei requisiti di specificità previsti dall’art. 342 c.p.c. anche
di tale motivo di appello.

Con il secondo motivo i ricorrenti assumono che erroneamente la sentenza impugnata ha ritenuto
che Maria Uga Turchetti aveva efficacemente eccepito la novità ed il difetto di legittimazione degli
appellanti principali a far valere la sussistenza o la rilevanza della questione relativa alla dedotta
impossibilità di emettere sentenza ex art. 2932 c.c. a seguito della rinuncia agli atti dell’attrice nei
confronti di Graziana Turchetti; essi rilevano di non aver mai formulato domande riconvenzionali,
ma soltanto una eccezione riconvenzionale in proposito, che può sempre essere proposta per la
prima volta nel giudizio di appello.

I ricorrenti, inoltre, quanto alla pretesa carenza di legittimazione a far valere l’inammissibilità ella
domanda attrice, affermazione priva di qualsiasi motivazione, rilevano che tale conclusione
avrebbe potuto essere legittimamente assunta solo all’esito dell’esame nel merito della questione
stessa.

La censura è inammissibile.

Il giudice di appello ha rilevato che Maria Uga Turchetti e Graziana Turchetti con i rispettivi appelli
incidentali avevano efficacemente eccepito, con specifico riferimento agli effetti della accettazione
da parte di Graziana Turchetti della rinuncia all’azione inizialmente promossa da Maria Uga
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suddetta rinuncia regolarmente accettata; ed al riguardo occorre rilevare che tale affermazione

Turchetti nei propri confronti, la novità ed il difetto di legittimazione degli appellanti principali a
far valere la sussistenza o la rilevanza della questione in oggetto.

Ora é pur vero che la Corte territoriale non ha definito la questione sollevata dai ricorrenti
principali come domanda nuova, cosicché ogni questione sulla sua pretesa inammissibilità per il

Nondimeno l’esame nel merito del motivo in oggetto è preclusa dalla precedente statuizione della
sentenza impugnata relativa alla inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del secondo motivo di appello,
statuizione censurata con il precedente motivo di ricorso che è stato rigettato.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano contraddittoria motivazione per avere la Corte
territoriale dapprima ritenuto inammissibili i primi due motivi di appello e per poi averli esaminati
nel merito e per averli ritenuti infondati.

Il motivo è infondato.

Il rilievo che la sentenza impugnata, pur avendo dichiarato inammissibili i due primi motivi di
appello, li abbia poi esaminati nel merito, non si risolve in un vizio di contraddittorietà della
motivazione, ricorrente allorché quest’ultima sia caratterizzata da argomentazioni tra loro
contrastanti addotte a sostegno di una medesima decisione, e non quando, come nella fattispecie,
le distinte motivazioni espresse riguardano rispettivamente due autonome “rationes decidendi”.

Con il quarto motivo i ricorrenti, deducendo omessa ed insufficiente motivazione ed errata
interpretazione ed applicazione dell’art. 2754 c.c. (“rectius” art. 2724 c.c.), rilevano che il giudice di
appello, essendosi limitato a ritenere inammissibili le richieste istruttorie reiterate dagli esponenti
nel giudizio di secondo grado, non ha adeguatamente valutato l’assunto degli appellanti principali
che, a sostegno della loro tesi in ordine alla natura simulata della scrittura privata del 26-6-1987,
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suo carattere di novità in sede di appello resta superata.

avevano fatto riferimento ad una controdichiarazione resa dalla stessa Maria Uga Turchetti in
favore dei fratelli con la quale si chiariva appunto la natura simulata del preliminare per cui è
causa; essi aggiungono che, in relazione all’assunto del Tribunale di ritenere priva di valore la
scrittura così come prodotta dagli appellanti, avevano richiesto alla Corte territoriale

lamentata.

Il motivo è inammissibile.

Invero l’esame della eventuale fondatezza del motivo in oggetto è preclusa dalla precedente
statuizione della sentenza impugnata relativa alla inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del primo
motivo di appello, statuizione censurata con il primo motivo di ricorso che è stato rigettato.

Con il quinto motivo i ricorrenti, deducendo errata interpretazione ed applicazione degli artt. 1362
e 2932 c.c., affermano che la valutazione della rilevanza e del fondamento dell’eccezione
riconvenzionale (erroneamente qualificata come domanda) di cui al secondo motivo di appello
avrebbe dovuto comportare la necessità della interpretazione del preliminare per cui è causa onde
accertare se l’oggetto di esso fosse costituto da beni immobili configurati nel loro complesso o da
singole quote; in ogni caso, qualora si fosse trattato di questa seconda ipotesi, la rinuncia agli atti
da parte di Maria Uga Turchetti in favore di Graziana Turchetti avrebbe comportato l’effetto di
natura sostanziale di inammissibilità della domanda ex art. 2932 c.c.

I ricorrenti inoltre sostengono che la pronuncia ex art. 2932 c.c. è stata emessa senza che parte
attrice avesse fornito adeguata prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di lire 100.000.000.

Il motivo è inammissibile sotto entrambi i profili denunciati.

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l’autorizzazione a ricostruire il documento prodotto in fotocopia, stante la perdita per furto

Anzitutto deve ritenersi che l’esame della questione relativa alla inammissibilità della domanda ex
art. 2932 c.c. a seguito della rinuncia alla stessa da parte di Maria Uga Turchetti nei confronti di
Graziana Turchetti che l’aveva accettata, è precluso dalla precedente statuizione della sentenza
impugnata relativa alla ritenuta inammissibilità ex art. 342 c.p.c. del secondo motivo di appello

ricorso che è stato rigettato.

Con riferimento poi alla mancata prova del pagamento del prezzo della compravendita da parte di
Maria Uga Turchetti, si rileva che, poiché la questione prospettata, che implica un accertamento di
fatto, non risulta trattata dalla sentenza impugnata, i ricorrenti, al fine di evitare una sanzione di
inammissibilità per novità della censura, avevano l’onere — in realtà non assolto — non solo di
allegare l’awenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di appello, ma anche di indicare in
quale atto del giudizio precedente lo avessero fatto, per dar modo a questa Corte di controllare
“ex actis” la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa.

Con il sesto motivo i ricorrenti, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione, assumono
che erroneamente la sentenza impugnata ha condannato gli esponenti in solido al pagamento
delle spese di giudizio nonostante l’accoglimento sia pure parziale del’appello con riferimento
all’erronea inclusione nella sentenza ex art. 2932 c.c. della particella n. 12 degli appezzamenti siti
nel Comune di Nerola.

Il motivo è infondato.

La Corte territoriale ha condannato gli appellanti principali in solido al pagamento delle spese di
giudizio in favore di entrambe le controparti in puntuale conformità del principio della
soccombenza; al riguardo è appena il caso di rilevare che l’accoglimento dell’appello principale
limitatamente all’erronea inclusione nella pronuncia ex art. 2932 c.c. della particella n. 12 del
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(che aveva appunto ad oggetto tale questione), statuizione censurata con il primo motivo di

foglio 13 dei terreni siti in Comune di Nerola non scalfisce la soccombenza di Lucio Turchetti e di
Paolo Turchetti su tutte le altre rilevanti questioni che avevano costituito l’oggetto sostanziale del
giudizio di impugnazione.

IL ricorso deve quindi essere rigettato; le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate

P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento in favore di ciascuna delle due
controricorrenti di euro 200,00 per esborsi e di euro 3.000,00 per compensi oltre spese forfettarie.

Così deciso in Roma il 16-5-2014

Il Consigliere estensore

come in dispositivo in favore di ciascuna delle due controricorrenti.

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