Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18114 del 21/07/2017
Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.21/07/2017), n. 18114
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 1
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13088/2016 proposto da:
S.P., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso
la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato LUIGINA PINGITORE;
– ricorrente –
e contro
PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO;
– intimato –
avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di MILANO, depositato il
09/03/2016, iscritto al n. 67645/2015 R.G.;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Rilevato che il cittadino serbo-montenegrino S.P. ricorre per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui il Giudice di pace di Milano ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale notificatogli in data 27 luglio 2015;
che il Prefetto di Milano non ha svolto difese;
considerato che il ricorso lamenta “Violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3) e 5), per violazione e falsa applicazione del T.U. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”, deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per aver omesso di rilevare la documentata esistenza sul territorio nazionale della moglie e di due figli minorenni che dalla stessa relazione disposta dal primo giudice si erano dichiarati interessati a mantenere un rapporto con il ricorrente, che aveva del resto totalmente espiato la pena inflittagli ed aveva raggiunto un buon livello di integrazione sociale nello Stato;
che il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata;
ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato poichè non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, da individuarsi nella chiara affermazione secondo la quale il ricorrente, omettendo persino di dichiarare l’alloggio presso il quale egli dimori, abbia dimostrato di non risiedere in Italia presso la moglie, il che esclude la sussistenza della condizione, di cui alla norma invocata del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c), costituita dalla convivenza con coniuge italiano;
che invero nessuna specifica censura al riguardo risulta contenuta in ricorso, limitandosi il ricorrente a generiche affermazioni circa la sussistenza (di per sè non conducente) di tale nucleo familiare italiano;
che pertanto si impone il rigetto del ricorso;
che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo l’intimata svolto difese;
che non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando il processo esente da contributo unificato.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017