Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18114 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18114

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 18758/2009 proposto da:

C.R. (OMISSIS), F.S.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI

DA PALESTRINA 19, presso lo studio dell’avvocato FIORELLA ANTONIO,

rappresentati e difesi dall’avvocato CARDENA’ Claudia giusto mandato

in atti;

– ricorrenti –

contro

P.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA POMPEO MAGNO 7, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DE

LUCA, rappresentato e difeso dall’avvocato CIMINO Mauro giusto

mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 436/2009 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO,

depositata il 05/06/2009 R.G.N. 2129/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’accoglimento del 1^ motivo

del ricorso, assorbiti gli altri motivi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. F.S. e C.R. si opposero – ai sensi dell’art. 615, ovvero, in subordine, dell’art. 619 cod. proc. civ. – all’esecuzione di obblighi di fare iniziata nei loro confronti da P.L., iscritta ai nn. 160/02 e 12/03 r.g.e. del Tribunale di Ascoli Piceno, fondata su sentenza del medesimo tribunale, n. 83 del 1981, infine confermata (in sede di rinvio) dalla Corte di appello di Bologna con sentenza n. 1010/01 del 22.11.01, recante condanna del dante causa dei ricorrenti, F.U., alla demolizione di una parte del suo immobile;

1.2. in particolare, essi eccepivano la loro estraneità al giudizio concluso con tale titolo esecutivo, visto che la relativa domanda non era stata trascritta ed attesa la loro qualità di successori a titolo particolare dell’originario convenuto, per avere costituito in data 8.2.02 – con atto poi trascritto in data 11.2.02 – una rendita vitalizia dietro trasferimento dei diritti di proprietà sul bene oggetto dell’esecuzione in forma specifica;

1.3. sulla contestazione del creditore procedente P., il tribunale rigettò l’opposizione con sentenza n. 436/09, pubblicata il 5.6.09, ritenendo: ritualmente costituito l’opposto, benchè mediante riapertura del verbale della prima udienza in momento successivo alla pronuncia del provvedimento di rinvio per conclusioni; esteso il giudicato del titolo esecutivo anche agli opponenti, in quanto costituitisi nel processo poi concluso con sentenza della Corte di cassazione n. 19827/04, reiettiva del ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 1010/01;

inapplicabile la giurisprudenza di cui a Cass. Sez. Un. 12 giugno 2006, n. 13523, siccome intervenuta successivamente alla formazione del giudicato; configurata la responsabilità aggravata degli opponenti in dipendenza della loro conoscenza della controversia definita con il titolo esecutivo, non solo per il rapporto di parentela – e probabile convivenza – con il dante causa, quanto per la partecipazione al processo concluso con il titolo esecutivo;

1.4. per la cassazione di tale sentenza ricorrono, affidandosi a sei motivi, F.S. e C.R.; resiste con controricorso il P..

2. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

3. I ricorrenti dispiegano sei motivi di ricorso, tutti conclusi con quesiti di diritto:

3.1. un primo, di nullità del procedimento e conseguente nullità della sentenza, in dipendenza della riapertura del verbale per consentire la costituzione dell’opposto nonostante il già disposto rinvio per conclusioni;

3.2. un secondo, adducendo la loro estraneità – nonostante la partecipazione, quali ricorrenti, al grado di legittimità – al giudizio in cui si è formato il titolo posto in esecuzione e la conseguente inopponibilità del medesimo a loro, siccome successori a titolo particolare nella proprietà del bene oggetto di condanna in forza di titolo ritualmente trascritto, in assenza di trascrizione di domanda e sentenza del creditore procedente;

3.3. un terzo, insistendo per l’inopponibilità nonostante l’eventuale conoscenza della pendenza della lite al cui esito si è formato il titolo esecutivo azionato;

3.4. un quarto, negando potersi qualificare provata la conoscenza della lite, su cui era stata fondata la responsabilità aggravata, in base al rapporto di parentela e ad una invece insussistente convivenza con il convenuto;

3.5. un quinto, adducendo l’insussistenza del requisito del dolo o colpa grave nell’avere agito, essendo esclusi sia la coscienza dell’infondatezza della domanda, sia il difetto di minima diligenza per acquisire detta coscienza;

3.6. un sesto, negando la sussistenza di prova di alcun danno in concreto patito dalla controparte.

4. Il controricorrente lamenta l’inadeguatezza dei quesiti, ma contesta poi partitamente i motivi di ricorso.

5. Il primo motivo è fondato:

5.1. una volta concluso il verbale di udienza nella contumacia dell’opposto e con il rinvio per conclusioni sull’istanza degli opponenti diligentemente presenti all’udienza, non era consentito riaprire il verbale stesso in assenza delle parti ritualmente presenti e consentire, sempre in tale assenza, perfino la produzione di documenti rivelatisi poi decisivi, quale la sentenza della Corte di cassazione n. 19827/04, resa a conclusione del processo di merito nel cui corso si è formato il titolo esecutivo posto a fondamento dell’esecuzione qui opposta;

5.2. tanto viola certamente quanto meno il diritto di difesa degli attori opponenti (per principio generale, desumibile, tra le altre, da Cass. 28 novembre 2003, n. 18245, o Cass. 3 dicembre 2007, n. 25185): del resto, il documento è decisivo in quanto vi si può fondare la qualità di parti, in capo agli opponenti, del processo concluso con il titolo esecutivo azionato (non acquisendosi tale qualità a fini limitati, come argomentano i ricorrenti), con conseguente immediata inapplicabilità della giurisprudenza di Cass. Sez. Un. 13523 del 2006 (restando impregiudicato l’esame della sua estensibilità alle fattispecie pregresse – da valutarsi alla stregua dei principi di Cass. Sez. Un. 11 luglio 2011, n. 15144 – o a quelle in cui i soggetti da tutelare non possano qualificarsi terzi di buona fede).

La fondatezza di tale primo motivo, determinata dalla condotta processuale del procuratore dell’opposto, assorbe ogni altra doglianza, in quanto, vista la nullità del processo, si impone la cassazione della gravata sentenza, con rimessione al Tribunale di Ascoli Piceno (in persona di diverso giudicante), anche per le spese del giudizio di legittimità, affinchè celebri nuovamente il processo in dipendenza della qui riscontrata nullità della riapertura del verbale di prima udienza.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri;

cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, al Tribunale di Ascoli Piceno, in persona di diverso giudicante.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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