Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18113 del 21/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18113 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: CORRENTI VINCENZO

SENTENZA

sul ricorso 29984-2008 proposto da:
CONDOMINIO di Via ASTESANI, n. 18 Milano, c.f.
95577140155, in persona dell’Amministratore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO
8, presso lo studio dell’avvocato MICHELE AURELI, che
lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
2014

COMOLLI PATRIZIA;
– ricorrente –

1214
contro

Societa’ “SERFIN S.r.l.”, c.f. 09215050155, in persona
del Legale Rappresentante Unico,

Signor Luigi

Data pubblicazione: 21/08/2014

Annarumma, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
VILLA EMILIANI 48, presso lo studio dell’avvocato
GRAZIANO RICCARDO, che la rappresenta e difende
unitamente agli avvocati MOSCATI ENRICO, MONICA
AGOSTINELLI;
controricorrente

avverso la sentenza n. 2355/2008 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 27/08/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. VINCENZO
CORRENTI;
udito l’Avvocato MICHELE AURELI difensore del
ricorrente che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine per il rigetto del
ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione 19.2.2002 il condominio di via Astesani 18 in Milano esponeva che
nel 1999 Serfin srl, proprietaria di una porzione immobiliare confinante aveva
modificato i luoghi costruendo in aderenza al muro di recinzione del condominio un
box parzialmente interrato con sovrastante giardino pensile per altezza complessiva

era delimitato da un muretto in cemento armato alto cm 40 circa sovrastato da una
cancellata metallica alta cm 200 circa di proprietà esclusiva del condominio e che in
precedenza il giardino era allo stesso livello; che lo scavo sveva cagionato danni;
chiedeva la riduzione in pristino, la demolizione della porzione di muro aggiuntiva,
il riposizionamento del cancello rimosso ed i danni.
La Serfin contestava la domanda ed il tribunale la condannava al ripristino del
preesistente muro, all’abbattimento o arretramento del manufatto, ai danni in euro
3160 ed alle spese.
La Corte di appello di Milano, con sentenza 27.8.2008, in parziale accoglimento
dell’appello, respingeva la domanda di riduzione in pristino, compensando le spese
di primo grado e condannando il condominio a quelle di appello, sul presupposto
che dalla ctu emergeva che il manufatto era costituito da una autorimessa
parzialmente interrata cui non era applicabile l’art. 74 del regolamento edilizio che
riguarda i parcheggi pertinenziali mentre era applicabile l’art. 28, richiamato dallo
stesso art. 74 al n. 1 per escluderne l’applicabilità nel caso di parcheggi, che prevede
le ipotesi in cui è ammessa la costruzione sul confine, in particolare autorimessa di
un solo piano fuori terra.
Ricorre il condominio con due motivi, resiste Serfin.
MOTIVI DELLA DECISIONE

di circa 170 cm dal livello del cortile; che prima della suddetta modifica il confine

Col primo motivo si deducono violazione degli artt. 872, 873, 877 cc, 27 Reg. ed. e
vizi di motivazione con tre quesiti.
Col secondo motivo si lamentano violazione dell’art. 28 del Reg. ed. e vizi di
motivazione, con relativo quesito.
Le censure non meritano accoglimento.

autorimessa parzialmente interrata cui non era applicabile l’art. 74 del regolamento
edilizio che riguarda i parcheggi pertinenziali mentre era applicabile l’art. 28,
richiamato dallo stesso art. 74 al n. 1 per escluderne l’applicabilità nel caso di
parcheggi, che prevede le ipotesi in cui è ammessa la costruzione sul confine, in
particolare autorimessa di un solo piano fuori terra.
Ciò premesso andava svolta rituale impugnazione sui criteri ermeneutici
adottati dalla corte di appello, richiamando integralmente le norme asseritamente
violate del regolamento.
L’opera dell’interprete, mirando a determinare una realtà storica ed
obiettiva, è tipico accertamento in fatto istituzionalmente riservato al giudice del
merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali
d’ermeneutica oltre che per vizi di motivazione nell’applicazione di essi; pertanto,
onde far valere una violazione sotto entrambi i due cennati profili, il ricorrente per
cassazione deve, non solo fare esplicito riferimento alle regole legali
d’interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate
ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in qual modo e con
quali considerazioni il giudice del merito siasi discostato dai canoni legali
assuntivamente violati o questi abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche
od insufficienti.

La sentenza ha dedotto che dalla ctu emergeva che il manufatto era costituito da una

Di conseguenza, ai fini dell’ammissibilità del motivo di ricorso sotto tale
profilo prospettato, non può essere considerata idonea – anche ammesso ma non
concesso lo si possa fare implicitamente – la mera critica del convincimento, cui quel
giudice sia pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica
contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla

semplicemente al merito della controversia, il cui riesame non è consentito in sede di
legittimità (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579,
16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).
Le censure, in ogni caso, non osservano il disposto del d.lgs. n. 40/2006, applicabile
ratione temporis, trattandosi di sentenza pubblicata il 3.8.2008 ( S.U. 20603/2007,
16528/2008, Cass. 823/2009, 446/2009, 321/2009, 4309/2008, 24255/2011,
4566/2009), non essendo i relativi quesiti funzionali al loro accoglimento ma
tentando una rilettura delle emergenze processuali non consentita in questa sede.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in euro 3200,
di cui 3000 per compensi, oltre accessori.
Roma 15 maggio 2014.
Il consigliere estensore

il Pr

DEPOSITATO IN CANCELIERA
Roma,

21 AGO. 2014

motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che riportano

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