Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18113 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9512/2016 proposto da:

W.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARUGGIO 74,

presso lo studio dell’avvocato GAETANO PASQUARIELLO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO VIOLA;

– ricorrente –

contro

PREFETTO DELLA PROVINCIA DI UDINE – C.F. (OMISSIS), in persona del

Prefetto in carica, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 96/2016 del GIUDICE DI PACE di UDINE,

depositata il 18/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

rilevato che il cittadino senegalese W.S. ricorre per la cassazione del provvedimento in epigrafe con cui il Giudice di pace di Udine ha rigettato il suo ricorso avverso il decreto di espulsione dal territorio nazionale notificatogli in data 12 novembre 2015;

che il Prefetto di Udine resiste con controricorso;

considerato che il ricorso lamenta “Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto ed in particolare del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. d, il quale (Sentenza Corte costituzionale 27.07.2000 n. 376) estende il divieto di espulsione al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, nonchè dell’art. 31 Cost.” deducendo l’erroneità del provvedimento impugnato per aver omesso di rilevare la documentata esistenza di un rapporto di coniugio con una cittadina senegalese, e lo stato di effettiva convivenza tra i coniugi nonchè lo stato di gravidanza della donna;

che il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata;

ritenuto che il ricorso è manifestamente infondato, atteso che non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, attinente alla preclusione, a norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29, lett. a), ad ottenere il ricongiungimento familiare in caso di rapporto coniugale con persona inferiore ai diciotto anni, caso che il giudice di merito ha accertato ricorrere nella specie in considerazione della età della consorte del ricorrente;

che tale ratio decidendi non ha fatto oggetto di censura alcuna, limitandosi il ricorso a dedurre non utilmente la validità del matrimonio contratto secondo la legge senegalese con una donna minore di età;

che pertanto il ricorso è inammissibile, per carenza di interesse;

che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, esclusa l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, risultando questo processo esente dal pagamento del contributo unificato.

PQM

 

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della Amministrazione resistente della somma di Euro 2.050,00, oltre le spese prenotate a debito.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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