Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18113 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 06/04/2016, dep. 14/09/2016), n.18113

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21136/2012 proposto da:

COMUNE di LUCCA, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SAVOIA 78, presso lo studio

dell’avvocato VALERIO MENALDI (Studio Mariani, Menaldi e Associati)

che lo rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA LA BADIOLA SRL, in persona del suo legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO

EMANUELE II N. 18, presso lo STUDIO GREZ E ASSOCIATI, rappresentata

e difesa dall’avvocato GIUSEPPE CONOSCENTI giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12/2012 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

di FIRENZE, depositata il 10/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCUTI;

udito l’Avvocato Denis De Sanctis (delega avvocato Valerio Menaldi)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Il Comune di Lucca ricorre nei confronti dell’Azienda Agricola La Badia s.r.l. per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, riformando la pronuncia di primo grado, ha annullato un avviso di accertamento ICI per l’anno 2003, affermando che gli immobili tassati, ancorchè accatastati nelle categorie C2 e A4, possedessero tuttavia i requisiti di ruralità di cui del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. in L. n. 133 del 1994 e, quindi, non fossero imponibili ai fini ICI ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a), come autenticamente interpretato dal D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1 bis, convertito in legge con la L. n. 14 del 2009; ciò in base all’accertamento di fatto, fondato su perizia giurata e sulle fotografie prodotte dalla Società contribuente, che i fabbricati in questione erano, in concreto, strumentali all’esercizio dell’attività agraria.

In particolare, la Commissione tributaria regionale, pur dando atto del principio che il regime di imponibilità ICI di un fabbricato dipende dal classamento catastale dello stesso al 1 gennaio dell’anno di imposta, ha affermato che, nella specie, a tale principio si sarebbe dovuto derogare per la duplice considerazione che:

a) la stessa Agenzia del territorio aveva confermato che, al tempo dell’accatastamenti degli immobili per cui è causa, la relativa proceduta non consentiva il classamento nella categoria D10;

b) nell’anno di imposta in esame (2003), gli immobili per cui è causa avevano le caratteristiche della ruralità, come deesumibile dal duplice rilievo che:

– la contribuente aveva successivamente chiesto la rettifica del relativo classamento e aveva ottenuto la categoria D10;

– risultava comprovata l’assenza di modifiche nella destinazione degli immobili dall’anno a cui si riferiva l’accertamento tributario all’anno di rettifica del classamento.

Il ricorso del Comune si articola su due mezzi.

La Società resiste con controricorso.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c. e della fissazione dell’adunanza della Corte in Camera di consiglio, ritualmente comunicate, la controricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo, riferito cumulativamente al vizio di violazione di legge (D.P.R. n. 138 del 1998, art. 1, comma 5) ed al vizio di insufficiente e contraddittoria motivazione, si prospettano due distinte censure. Sotto un primo profilo, si censura la sentenza per avere affermato che all’epoca dell’accatastamento dei fabbricati de quibus la procedura non consentiva il classamento in categoria D10; secondo la difesa comunale, poichè tali fabbricati erano stati accatastati tra il maggio 1999 ed il marzo 2000, la statuizione del giudice territoriale, da un lato, violerebbe il D.P.R. n. 138 del 1998, art. 1, comma 5, istitutivo della categoria catastale D10 e già vigente al momento dell’accatastamento dei fabbricati, e, d’altro, traviserebbe il senso della nota dell’Agenzia del territorio in cui si afferma che presso l’Ufficio di Lucca i classamenti D10 con procedura DOCTA sono stati registrati a partire dal 6.4.02, estendendo la portata di tale indicazione anche alle procedure di classamento diverse da quelle DOCFA.

Sotto un secondo profilo si censura la sentenza gravata per avere attribuito portata retroattiva alla rettifica di classamento chiesta dal contribuente dopo il 2003 e per avere ritenuto provata l’assenza di modifiche nella destinazione dell’immobile dal 2003 all’anno di rettifica del classamento sulla scorta di una mera perizia di parte prodotta dalla contribuente.

Con il secondo mezzo di ricorso si denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 7, per avere ritenuto sussistente una ipotesi di esenzione dall’ICI per i fabbricati strumentali all’esercizio dell’attività agricola.

La prima censura in cui si articola il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di autosufficienza, perchè si fonda su un presupposto di fatto (che l’accatastamento degli immobili in questione sia stato effettuato tra il maggio 1999 ed il marzo 2000) che non emerge dalla sentenza gravata e che nel ricorso non si indica nè se, nè in quali termini e in quali atti sia stato dedotto nel giudizio di merito, nè da quali documenti risulterebbe.

La seconda censura del primo motivo ed il secondo motivo di ricorso, da trattare congiuntamente per la loro intima connessione logica, sono, invece, fondati.

Premesso che, come mostra di avere presente anche il Giudice di appello, è principio consolidato di questa Corte che, qualora un fabbricato sia iscritto in catasto con una categoria catastale diversa da D10 o A6, è onere del contribuente, che pretenda l’esenzione dall’imposta, impugnare l’atto di classamento, restando, altrimenti, il fabbricato medesimo assoggettato ad ICI (sent. nn. 18565/09; 20001/11), tale principio risulta violato nella sentenza gravata laddove si afferma che gli immobili in questione, pur accatastati nel 2003 nelle categorie C2 e A4 (pag. 2, terzo cpv della sentenza), non sarebbero imponibili ai fini ICI perchè, al momento in cui vennero accatastati, la relativa procedura non consentiva l’attribuzione della categoria D10.

E’, infatti, evidente che quali che fossero le categorie catastali attribuibili agli immobili in questione all’epoca (non precisata in sentenza) del loro originario accatastamento, nel 2003 agli stessi poteva essere attribuita, ricorrendone i presupposti di fatto, la categoria D10 (prevista nel D.P.R. n. 138 del 1998). Cosicchè per evitare l’assoggettamento all’ICI in tale anno di imposta, sarebbe stato onere della Società chiedere la rettifica del classamento; ciò che, secondo quanto riferisce la sentenza gravata, la società fece solo “successivamente” (la sentenza non precisa l’epoca della rettifica riferendosi solo che la stessa fu successiva al 2003) e, quindi, senza effetto ai fini dell’imponibilità dei fabbricati nell’anno di imposta 2003.

La sentenza gravata ha, quindi, erroneamente, escluso dalla soggezione all’ICI nell’anno 2003 immobili che in quell’anno erano accatastati in C2 e A4, in tal modo attribuendo un indebito effetto retroattivo alla successiva domanda di variazione di classamento e finendo con il riconoscere ad immobili che nel 2003 erano soggetti ad ICI un’indebita esenzione in ragione della loro concreta destinazione al servizio dell’attività agricola.

Ne consegue, in accoglimento del secondo e del terzo motivo di ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e, considerato che l’avviso di accertamento è stato impugnato solo in ragione della destinazione dei fabbricati de quibus al servizio dell’agricoltura e che dalla sentenza gravata emerge che gli stessi nel 2003 erano accatastati nelle categorie C2 e A4, la decisione nel merito della controversia, senza necessità di ulteriori accertamenti di fatto, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

La relativa novità dell’orientamento giurisprudenziale rispetto alla proposizione del ricorso induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito mentre le spese di questo giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Compensa integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito.

Condanna la controricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla refusione in favore del ricorrente Comune delle spese di questo giudizio, liquidate in complessivi Euro 300,00 oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 6 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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