Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18112 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 31/08/2020), n.18112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 28029 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

G.A. (C.F.: (OMISSIS)) rappresentata e difesa

dall’avvocato Daniele Granara (C.F.: GRN DNL 63D26 C621R);

– ricorrente –

nei confronti di:

DOBANK S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del rappresentante per

procura P.M., quale rappresentante di UNICREDIT S.p.A.

(C.F.: (OMISSIS) rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco

Piselli (C.F.: PSL FNC 70L30 H501T);

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza del Tribunale di Genova n.

2157/2018, pubblicata in data 24 luglio 2018 (che si assume

notificata in data 25 luglio 2018);

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 luglio 2020 dal consigliere Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

DoBank S.p.A., in rappresentanza di Unicredit S.p.A., ha intimato precetto di pagamento al proprio debitore M.R., minacciando l’esecuzione forzata su un bene immobile oggetto di ipoteca, di cui è usufruttuaria (per due sesti) G.A., alla quale è stato altresì notificato il suddetto atto di precetto, ai sensi dell’art. 602 c.p.c..

La G. ha proposto opposizione avverso l’atto di precetto, sostenendo che esso fosse nullo per la mancata preventiva notificazione del titolo esecutivo.

L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Genova.

Ricorre la G., sulla base di un unico motivo.

Resiste con controricorso DoBank S.p.A., in rappresentanza di Unicredit S.p.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che la sentenza impugnata fosse destinata ad essere cassata per difetto di integrità del contraddittorio. E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Sono state depositate memorie dalle parti, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso avanzata dalla banca controricorrente.

Secondo quest’ultima, la sentenza impugnata avrebbe dovuto essere impugnata con l’appello e non con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

L’azione oggetto della presente controversia non risulta espressamente qualificata dal giudice che ha pronunciato la decisione impugnata.

L’opposizione è stata peraltro avanzata, come è pacifico, esclusivamente sulla base della contestazione della validità del precetto per l’omessa preventiva notificazione del titolo esecutivo.

Si tratta quindi di una opposizione che va senz’altro qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., in quanto con essa non è stato contestato il diritto di procedere ad esecuzione forzata, ma esclusivamente la regolarità degli atti preesecutivi.

Di conseguenza, il mezzo di impugnazione della sentenza del tribunale, ai sensi dell’art. 618 c.p.c., è esclusivamente il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

2. E’ pregiudiziale, rispetto all’esame dei motivi del ricorso, il rilievo del difetto di integrità del contraddittorio nel giudizio di merito.

Esso si è infatti svolto senza la partecipazione del debitore: l’opposizione è stata proposta dal terzo proprietario esclusivamente nei confronti del creditore procedente.

Secondo l’indirizzo di questa Corte, “in tema di espropriazione contro il terzo, nel giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. instaurato contro gli atti preesecutivi o contro gli atti esecutivi, si configura sempre litisconsorzio necessario iniziale fra il creditore, il debitore diretto ed il terzo proprietario” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 2333 del 31/01/2017, Rv. 642714 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 26523 del 09/11/2017, Rv. 646637 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 17113 del 28/06/2018, Rv. 649547 – 01).

Il giudizio si è dunque svolto in mancanza di un legittimato passivo necessario, il che ne determina la nullità, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del giudizio, imponendo l’annullamento della pronuncia emessa, con conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 18127 del 26/07/2013, Rv. 627384: “quando risulta integrata la violazione delle norme sul litisconsorzio necessario, non rilevata nè dal giudice di primo grado, che non ha disposto l’integrazione del contraddittorio, nè da quello di appello, che non ha provveduto a rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c., comma 1, resta viziato l’intero processo e s’impone, in sede di giudizio di cassazione, l’annullamento, anche d’ufficio, delle pronunce emesse ed il conseguente rinvio della causa al giudice di prime cure, a norma dell’art. 383 c.p.c., comma 3”; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 8825 del 13/04/2007, Rv. 599201; Sez. U, Sentenza n. 3678 del 16/02/2009, Rv. 607444; Sez. 3, Sentenza n. 3866 del 26/02/2004, Rv. 570566 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1462 del 30/01/2003, Rv. 560455 – 01).

La sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio del procedimento al giudice di primo e unico grado (il che esime anche dall’illustrare il contenuto del motivo posto a base del ricorso).

2. La sentenza impugnata è cassata, ai sensi dell’art. 383 c.p.c., comma 3, con rinvio al Tribunale di Genova, quale giudice di unico grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte:

– cassa la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Genova, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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