Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18112 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 12/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1809-2016 proposto da:

N.A., N.P., N.M.C.,

M.G., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FARA SABINA 2, presso

lo studio dell’avvocato MASSIMO DE MATTIA, rappresentati e difesi

dall’avvocato GIULIO RUSSO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L.;

– intimata –

avverso il decreto n. 2839/2015 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA

VETERE, depositata il 15/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/06/2017 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio,

rilevato che M.G., N.A., N.P. e N.M.C. hanno proposto ricorso per cassazione L. Fall., ex art. 99 avverso il decreto, emesso in udienza dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che, in parziale accoglimento della opposizione da essi proposta avverso lo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., ha accolto la loro domanda di restituzione di un appezzamento di terreno già oggetto di contratto di permuta concluso con la società in bonis;

che l’intimata Curatela non ha svolto difese;

considerato che il decreto impugnato risulta emesso all’udienza del 15 luglio 2015 – cui peraltro ha partecipato il difensore degli odierni ricorrenti -, come da verbale in atti;

che il ricorso risulta spedito per la notifica a mezzo posta in data 15 gennaio 2016;

che i ricorrenti intendono avvalersi del c.d. termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., sull’assunto che il provvedimento non è stato mai comunicato loro dalla Cancelleria, nè notificato dal Fallimento;

che il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata;

ritenuto che, allorchè il decreto che ha definito la causa di opposizione allo stato passivo sia stato pronunciato in udienza, il termine per proporre ricorso per cassazione, da identificare in quello “breve” di cui alla L. Fall., art. 99, comma 12, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c., comma 2, norma generale alla luce della quale devono interpretarsi le norme -quale quella dell’art. 99 qui da applicarsi – prevedenti termini brevi decorrenti dalla comunicazione della cancelleria (cfr. ex multis: Cass. n. 12780/17; n. 25119/2015; n. 2302/2015; n. 22525/2014);

che pertanto il ricorso è inammissibile, perchè proposto oltre il termine di trenta giorni prescritto dalla L. Fall., art. 99; che non vi è luogo per provvedere sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto difese.

PQM

 

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà inoltre atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Sesta civile, il 12 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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