Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18112 del 14/09/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16324/2015 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, C.SO VITTORIO

EMANUELE II 287, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CLAUDIO LUCISANO giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 7139/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONE

di MILANO dell’1/12/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO;

udito l’Avvocato Claudia Lazzeri per delega avvocato Lucisano

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: Il contribuente P.G. ricorre con due motivi, illustrati da successive memorie, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 7139/14, depositata il 22 dicembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, comma 4. La CTR, esclusa la sopravvenuta illegittimità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000, art. 12, ha affermato che, anche nel merito, l’avviso di accertamento risultava legittimo e fondato sulla corretta applicazione del c.d. “redditometro”, rilevando altresì che il contribuente non aveva assolto all’onere di provare che il proprio reddito effettivo fosse diverso ed inferiore di quello derivante dalle presunzioni adottate dall’Ufficio. Con il primo motivo di ricorso il contribuente, denunziando la falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, della L. n. 212 del 2000, degli artt. 24, 53, 97 e 111 Cost., nonchè degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), lamenta la violazione dell’obbligo di contraddittorio endoprocedimentale disposto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 e comunque immanente, quale principio generale, tanto dell’ordinamento nazionale che di quello europeo, la cui violazione determinerebbe la nullità insanabile dell’atto amministrativo. Con il secondo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., deducendo la nullità della sentenza impugnata per mancata esposizione delle ragioni in ordine al rigetto dell’eccezione relativa all’inapplicabilità del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 3, comma 4, a seguito dell’entrata in vigore della L. n. 212 del 2000. I motivi, che in virtù dell’intima connessione vanno unitariamente esaminati, appaiono destituiti di fondamento. Orbene, come questa Corte ha già affermato, l’accertamento dei redditi con metodo sintetico, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis, anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, non postula, in difetto di ogni previsione al riguardo della norma, che gli elementi e le circostanze di fatto in base ai quali il reddito viene determinato dall’Ufficio siano, in qualsiasi modo, preventivamente contestati al contribuente (Cass. 7485/2010; Cass. 27076/2009). Ed invero, solo a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, in vigore dal 31 maggio 2010 e che non ha efficacia retroattiva (Cass. 21041/2014), è configurabile l’obbligo di instaurazione preventiva del contraddittorio, mediante invito del contribuente a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 5. Va inoltre escluso, in materia di Imposte dirette ed Irap, che sia configurabile un obbligo generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge (Cass. Ss.Uu. 24823/2015). A differenza del diritto dell’Unione europea, infatti, l’ordinamento nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimnetale, comportante, in caso di violazione, l’invalidità dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, come nel caso di specie, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidità dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito (Cass. Ss.Uu. 24823/15). Con il terzo motivo si denunzia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 1 e 36, art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., in ordine alla mancata motivazione sulle ragioni della ritenuta inidoneità delle prove dedotte in giudizio dal contribuente. Il motivo è inammissibile. Esso si risolve infatti nel vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5), in relazione all’omessa valutazione da parte della CTR degli elementi istruttori dedotti dal contribuente, con conseguente inammissibilità del motivo ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, disposizione che esclude che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5) e comunque per vizi afferenti alla adegutezza della motivazione la sentenza di appello “che conferma la sentenza di primo grado” e che è applicabile alla presente controversia in quanto il giudizio di appello risulta introdotto in data successiva all’11 settembre 2012. Del pari inammissibile il quarto motivo con il quale il ricorrente denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 c.p.c., n. 5). La già menzionata disposizione dell’art. 348 ter c.p.c., comma 5, esclude infatti che possa essere impugnata ex art. 360, n. 5), la sentenza di appello “che conferma la sentenza di primo grado”. In ipotesi di cosiddetta “doppia conforme” ex art. 348 ter c.p.c., comma 4, è escluso il controllo sulla ricostruzione di fatto operata dai giudici di merito, sicchè il sindacato di legittimità è possibile soltanto ove la motivazione sia affetta da vizi giuridici o manchi del tutto, oppure sia articolata su espressioni o argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, perplessi o obiettivamente incomprensibili (Cass. 26097/2014).

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi 2.500,00 Euro per compensi, oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA