Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18112 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 16742/2009 proposto da:

ITALFONDIARIO S.P.A. (OMISSIS) in persona del Dott. P.

S., elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA

DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

PICOZZI Alessandro giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

G.A. r.l.p.t. della SAMA S.R.L. (OMISSIS),

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NOMENTANA N. 909, presso lo

studio dell’avvocato PRIMAVERA SABRINA, rappresentato e difeso

dall’avvocato BUCCERONI Francesco giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

SOGET SPA, FALLIMENTO DIMA SRL, DIMA SRL, SERIT SPA, FINANCE SPA,

BANCA DI LEGNANO SPA, CURATELA FALLIMENTO CARBOTECNICA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 576/2008 del TRIBUNALE di CHIETI, depositata

il 01/07/2008, R.G.N. 1297/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito l’Avvocato PASQUALE MOSCA per delega;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 619 cod. proc. civ., la società Sama srl proponeva opposizione di terzo avverso le procedure esecutive immobiliari riunite nn. 170/92 e 165/93, la prima iniziata da Finance spa in danno di Carbotecnica srl con pignoramento trascritto il 3.12.1992, e la seconda iniziata da Monte dei Paschi Fondiario (ora Italfondiario spa) in danno di Dima srl con pignoramento del 28.8.1993; entrambe aventi ad oggetto lo stesso bene immobile.

Assumeva l’opponente di essere essa stessa, e non le società esecutate, la proprietaria del bene pignorato, avendolo acquistato dalla Carbotecnica srl, a sua volta avente causa dalla Dima srl, in epoca anteriore ad entrambi i pignoramenti.

Lamentava, quindi, la loro inopponibilità nei suoi confronti, rivendicando, in ogni caso, la proprietà del bene pignorato. Sospesa l’esecuzione ed introdotta la fase di merito ex art. 619 cod. proc. civ., u.c., si costituivano i soli creditori Italfondiario spa e Serit, quest’ ultima al fine di evidenziare soltanto la propria carenza di legittimazione passiva.

Il tribunale, con sentenza in data 1.7.2008, accoglieva l’opposizione, dichiarando la Sama srl proprietaria del bene immobile pignorato nelle procedure esecutive riunite 170/92 e 165/93 in luogo dei debitori ivi esecutati.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi Italfondiario spa.

Resiste con controricorso la Sama srl in persona del legale rappresentante.

Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

Il ricorso è stato proposto per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.

Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n, 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamene compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass. 7 aprile 2009, n. 8463; v, anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

La ricorrente propone tre motivi di violazioni di norme di diritto (artt. 112 e 113 c.p.c.; R.D. 16 luglio 1905, n. 646, art. 20; art. 96 c.p.c.).

I quesiti, però, posti al termine della illustrazione del primo e secondo motivo peccano di genericità, non contenendo un puntuale riferimento al caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. ( Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Quanto al vizio motivazionale – relativo al primo motivo con il quale si censura la sentenza anche sotto il profilo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, difettano sia il momento di sintesi, con l’indicazione del punto decisivo in ordine al quale il giudice del merito sarebbe incorso in una motivazione erronea o carente, sia l’indicazione delle ragioni per le quali la stessa sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Il terzo motivo prospetta, poi, una supposta violazione dell’art. 96 c.p.c. ed un vizio motivazionale.

Ora, erroneamente la ricorrente individua la norma violata nell’art. 96 c.p.c., per essere sia l’illustrazione del motivo, sia il quesito riferito alla norma dell’art. 91 c.p.c., in materia di regolamento di spese.

In ogni caso, non sono rispettati i requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del motivo.

Sotto il profilo della violazione della norma dell’art. 91 cod. proc. civ., infatti, il quesito posto al termine dell’illustrazione del motivo è generico, limitandosi la ricorrente, in sostanza, a contestare la condanna al pagamento delle spese, come operata dal giudice del merito, il quale, a tacere d’altro, non ha fatto altro che applicare la norma sulla soccombenza, non commettendo, pertanto la violazione lamentata.

In ordine al vizio motivazionale, poi, – anche a prescindere dalla mancanza del momento di sintesi – non sono indicate le ragioni per cui – a fronte del potere spettante al giudice del merito nel regolamento delle spese – la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Conclusivamente, il ricorso dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo in favore della resistente, sono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della resistente, delle spese che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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