Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18112 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9459-2018 proposto da:

R.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

MATTEO ACQUAROLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, ADER – AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, (OMISSIS), in

persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3687/23/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata

il 18/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 3687/23/17 depositata in data 18 settembre 2017 la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sez. stacc. di Brescia, dichiarava rigettava proposto da R.F. avverso la sentenza n. 429/4/16 della Commissione tributaria provinciale di Bergamo che aveva a sua volta rigettato il ricorso proposto dai contribuente in relazione a cartella di pagamento per II.DD. 2006 circa un Tfr riscosso in tale periodo di imposta;

– In particolare, la CTR confermava la decisione di primo grado sulla base di un documento decisivo prodotto dall’agente della riscossione in sede di costituzione tardiva;

– Avverso tale decisione, hanno proposto ricorso per cassazione il contribuenti deducendo un unico motivo, cui ha replicato l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione – quale successore di Equitalia Nord Spa – con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico mezzo di impugnazione – ai fini dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, – il contribuente lamenta l’erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32, da parte della CTR, per aver la stessa ritenuto utilizzabile una prova decisiva depositata dall’agente della riscossione con la comparsa di costituzione tardiva in primo grado;

– Il mezzo è infondato. Va al proposito rammentato che: “In tema di contenzioso tributario, l’irrituale produzione di un documento nel giudizio di primo grado non assume rilievo nella definizione della controversia, salvo eventualmente per quanto riguarda la regolamentazione delle spese processuali, in quanto, comunque, il documento può essere legittimamente valutato dal giudice di appello, in applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2,” (Cass. 6-5, n. 30537 del 19/12/2017, Rv. 646991 -01; conformi Cass. 5, n. 24398 del 30/11/2016, Rv. 64173 – 01; Cass. 6-5, n. 22776 del 06/11/2015, Rv. 637175 – 01);

– La sentenza impugnata ha fatto corretto governo di tali principi, valutando come utilizzabile ai fini della decisione la documentazione prodotta dall’Agente della riscossione, in sede di costituzione tardiva in primo grado;

– Da quanto precede discende il rigetto del ricorso e il regolamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo, segue la soccombenza. Va operata un’unica liquidazione solidale delle spese di lite in favore delle controricorrenti, in quanto, benchè parti distinte, si sono avvalse di un’unica difesa tecnica, depositando un unico controricorso.

PQM

rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore delle controricorrenti in solido, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre Spese prenotate a debito.

La Corte dà atto che, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013), per effetto del presente provvedimento sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, testo unico spese di giustizia.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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