Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18112 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. I, 04/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18112

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SUCCINTA

sul ricorso proposto da:

B.G. elett.te dom.to in Roma circonvallazione

Trionfale 77 presso l’avv. Gugliotta Antonio che lo rappresenta e

difende per procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Roma;

– intimato –

avverso il Decreto n. 1039 depositato il 2.3.2009 del GdP di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito l’avv. Giorgio Clementi (per delega) che ha chiesto

l’accoglimento;

sentito il P.M., nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. CICCOLO Paolo

che ha concluso per l’inammissibilità od il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 2.3.2009 il Giudice di Pace di Roma, esaminando la opposizione proposta dal cittadino serbo G. B. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma del 21.4.2008 e le questioni poste dall’opponente relative alla sua convivenza con un fratello cittadino italiano ed alla conseguente richiesta di permesso di soggiorno per coesione familiare, ha respinto il ricorso sul rilievo per il quale la prova della situazione ostativa incombeva sul deducente e soggiungendo che nessuna documentazione era stata prodotta con riguardo alla effettiva convivenza. Per la cassazione di tale decreto lo straniero ha proposto ricorso del 30.05.2009, non resistito dal Prefetto con controricorso, nel quale ha censurato sia la violazione commessa nel non aver rilevato la preesistenza di domanda afferente permesso di soggiorno sia nell’avere motivato il provvedimento di convalida in modo affatto apodittico. Il Collegio, trattenuta la causa in decisione ha disposto la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le denunzie sono infondate e prive in parte qua di autosufficienza.

La convivenza con parente entro il secondo grado cittadino italiano è oggi delineata dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 2, lett. c) (con previsione in tal senso riformata dalla L. n. 94 del 2009, art. 1, comma 22, lett. p), rispetto al previsto quarto grado di parentela ) e si qualifica come condizione ostativa alla espulsione, valutabile dal giudice della opposizione ad essa. L’avere l’interessato proposto domanda di permesso per coesione familiare (fondata sulla correlata situazione sostanziale) ai sensi del D.P.R. n. 394 del 1999, art. 28 (non modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004) non è situazione che induca alcuna sospensione del potere espulsivo sia perchè tale sospensione non è prevista, come per i casi di domanda di emersione ai sensi delle L. n. 222 del 2002 e L. n. 102 del 2009, sia perchè è ex lege assegnato allo stesso giudice della opposizione alla espulsione esaminare se la situazione di divieto di cui all’art. 19 citato sussista. Ed è quanto è avvenuto nella specie, avendo il GdP esaminato la dedotta condizione e concluso negativamente per la assenza di documentazione probatoria a sostegno:

il ricorso, che si attarda sulla questione della presentazione della domanda (affatto irrilevante), neanche si avvede della valutazione e non la contesta limitandosi ad una generica prospettazione della affermata previa “convivenza”.

Si rigetta il ricorso senza che sia luogo a regolare le spese.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

 

 

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