Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18111 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 31/08/2020), n.18111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27788 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

C.M. (C.F.: (OMISSIS)), G.A. (C.F.:

(OMISSIS)) rappresentati e difesi dall’avvocato Marcello Carriero

(C.F.: CRR MCL 56A21 H501W);

– ricorrenti –

nei confronti di:

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO – B.N.L. S.p.A. (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del funzionario legale rappresentante D.P.,

rappresentato e difeso dall’avvocato Marina Rossi (C.F.: RSS MRN

59A43 B354X);

– controricorrente –

nonchè:

ADAM Società per Azioni semplificata (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

– intimata –

per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Roma emessa nel

procedimento iscritto al n. 872/2014 sub 5 del R.G.E., depositata in

data 21 febbraio 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 luglio 2020 dal consigliere Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nel corso di un procedimento di esecuzione per espropriazione immobiliare i debitori esecutati C.M. e G.A. hanno proposto reclamo al collegio, ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., avverso l’ordinanza del giudice dell’esecuzione con la quale era stato rigettato il loro ricorso avverso il provvedimento del professionista delegato alla vendita dei beni pignorati che aveva disposto l’aggiudicazione degli stessi.

Il collegio ha rigettato il reclamo, con ordinanza emessa ai sensi degli artt. 591 ter e 669 terdecies c.p.c..

Avverso la suddetta ordinanza ricorrono il C. e la G..

Resiste con controricorso la BNL S.p.A..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata.

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Risulta pregiudiziale il rilievo di inammissibilità del presente ricorso per cassazione (peraltro oggetto di espresse eccezioni della società controricorrente).

Con il provvedimento impugnato è stato deciso il reclamo proposto dai debitori esecutati, ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., avverso un provvedimento del giudice dell’esecuzione che aveva respinto il ricorso dai medesimi proposto avverso un atto del professionista delegato relativo alle operazioni di vendita, in base alla previsione di cui all’art. 591 ter c.p.c..

Orbene, secondo i principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all’esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell’ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. “progetto esecuzioni”, sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonchè Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), “l’ordinanza collegiale pronunciata all’esito del reclamo ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c. avverso gli atti pronunciati dal giudice dell’esecuzione nel corso delle operazioni di vendita per espropriazione di immobili delegate al professionista ex art. 591 bis c.p.c., non ha natura nè decisoria, nè definitiva e, come tale, non è suscettibile di passare in giudicato, sicchè non è impugnabile con ricorso per cassazione, nè ordinario, nè straordinario ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01).

D’altronde, il ricorso stesso risulta in ogni caso tardivo, in quanto notificato in data 21 settembre 2018, oltre il termine semestrale di cui all’art. 327 c.p.c., comma 1, (nella specie certamente applicabile, trattandosi di decisione resa a definizione di sub-procedimento iniziato nel 2017, in relazione ad un processo esecutivo che risulta iscritto a ruolo nel 2014), dalla data di pubblicazione del provvedimento impugnato (che gli stessi ricorrenti indicano nel 21 febbraio 2018), trattandosi di giudizio in materia esecutiva, per il quale non è applicabile la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

L’inammissibilità del ricorso assorbe ogni altra questione e rende superflua la stessa esposizione dei motivi posti a base dello stesso.

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.

Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna i ricorrenti a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 7.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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