Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18111 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18111 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: COSENTINO ANTONELLO

ORDINANZA
sul ricorso 5139-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente Contro
FEDERICI GIUSEPPA;

– intimata avverso la sentenza n. 44/1/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di ANCONA del 2.2.2010, depositata il 15/02/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
13/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLO
COSENTINO.

Data pubblicazione: 25/07/2013

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. RAFFAELE
CENICCOLA.
L’Agenzia delle Entrate ricorre contro Giuseppa Federici, esercente l’attività
di parrucchiera, per la cassazione della sentenza con cui la Commissione
Tributaria Regionale delle Marche, confermando la sentenza di primo grado,

1999.
La contribuente non si è costituita.
All’esito del deposito della relazione ex art. 380 bis cpc – comunicata al
Pubblico Ministero e notificata alla parte ricorrente – la causa è stata discussa
nell’adunanza della camera di consiglio del 13.6.13, per la quale non sono state
depositate memorie difensive.
Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché la ricorrente Agenzia delle
Entrate non ha offerto la prova del perfezionamento della notifica del ricorso;
tale notifica risulta infatti tentata, a mezzo posta, in Falconara M.ma, via F.11i
Rosselli 7, presso lo studio della rag. Marisa Belardinelli, difensore della
contribuente nel giudizio di secondo grado; ma la stessa non ha avuto buon
fine, come emerge dall’avviso di ricevimento in cui si dà atto della mancata
consegna del plico postale “per irreperibilità del destinatario”.
L’Avvocatura dello Stato non ha svolto alcun successivo tentativo di notifica
del proprio ricorso alla parte personalmente, ex art. 330 u.c. cpc, né ha
formulato motivate istanze di rimessione in termini.
Non vi è luogo a regolazione delle spese di questo giudizio, non essendosi
costituita l’intimata.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2013.

ha annullato un avviso di accertamento IVA, IRPEF e IRAP per l’ anno

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