Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18111 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 25/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 4709/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via

dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Tangenziale di Napoli Spa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Giuseppe Russo Corvace e Giuseppe Pizzonia, presso i quali è

elettivamente domiciliata in Roma, via della Scrofa n. 57, giusta

procura speciale notarile;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania n. 16/29/10, depositata il 2 febbraio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 marzo 2021

dal Consigliere Giuseppe Fuochi Tinarelli.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Tangenziale di Napoli Spa impugnava l’avviso di accertamento emesso dall’Agenzia delle entrate ai fini Iva per l’anno 1999 per l’omessa fatturazione di operazioni imponibili in relazione alla transazione intervenuta tra la società e l’ANAS per dirimere il contenzioso derivante dall’omesso pagamento, da parte di quest’ultima, dei contributi previsti dalla L. n. 531 del 1982, art. 12, quali minori introiti derivanti da un ridotto livello tariffario.

Rilevava l’Ufficio che, con la suddetta convenzione, era stato concordato il rinnovo della concessione autostradale già esistente fino al 31 dicembre 2037 in cambio della rinuncia di ogni pretesa vantata nei confronti dell’ANAS, con estinzione dei giudizi pendenti.

La contribuente eccepiva, preliminarmente, la carenza di potere dell’Ufficio avendo presentato istanza di condono tombale per gli anni 1998-2001. Nel merito deduceva l’assenza di un rapporto sinallagmatico tra rinnovo della concessione e rinunzia alle pretese.

L’Agenzia delle entrate emetteva atto di diniego del condono, che veniva parimenti impugnato da Tangenziale di Napoli Spa.

La CTP di Napoli, riuniti i ricorsi, accoglieva l’impugnazione limitatamente al diniego di condono. La sentenza era, sul punto, riformata dalla CTR, che confermava nel resto.

L’Agenzia delle entrate ricorre per cassazione con cinque motivi, cui resiste Tangenziale di Napoli Spa con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

La contribuente, nelle more del giudizio di cassazione, chiedeva la sospensione del giudizio, dichiarando di volersi avvalere della definizione delle liti pendenti D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6, comma 10, sicchè la causa veniva rinviata a nuovo ruolo.

La procedura di definizione agevolata è stata regolarmente ed integralmente adempiuta, come attestato dall’Agenzia delle entrate, che ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 25 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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