Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18111 del 21/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18111 Anno 2014
Presidente: PICCIALLI LUIGI
Relatore: MIGLIUCCI EMILIO

SENTENZA

sul ricorso 25309-2008 proposto da:
PAOLAZZI PIERGIORGIO, PLZPGR37M07D516J, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 38, presso lo
studio dell’avvocato ANDREA CANESTRELLI, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato
GIUDICEANDREA BONIFACIO;
– ricorrente –

2014

contro

1210

PAOLAZZI

SILVANO

PLZSVN51P16H612J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA XX SETTEMBRE 15, presso lo
studio dell’avvocato FRANCESCO CIDDIO,

che lo

Data pubblicazione: 21/08/2014

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO
CASARI;
– controricorrente nonchè contro

PAOLAZZI CLAUDIO;

avverso la sentenza n. 131/2008 della CORTE D’APPELLO
di TRENTO, depositata il 27/05/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/05/2014 dal Consigliere Dott. EMILIO
MIGLIUCCI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’improcedibilita’, per l’inammissibilità, in
subordine per il rigetto del ricorso.

– intimato

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.- Piergiorgio Paolazzi esponeva che Silvano e Claudio
Paolazzi avevano depositato nel maggio del 2003, sulla strada, p.f.
1106 in C.C. Cembro, che dava accesso al proprio fondo, p.f. 1097, un

scrittura privata dd. 05.08.1984; che già in precedenza, nell’ottobre
2001, i convenuti avevano posizionato un lucchetto sulla stanga
sita sulla p.f. 1106, così impedendo il passo; che in
quell’occasione con sentenza n. 99/04 dd. 21/01/2004 il tribunale
di Trento, confermando l’ordinanza emessa in fase cautelare in
sede di reclamo, aveva intimato ai convenuti la rimozione del lucchetto
al fine di consentire l’accesso alla p.f. 1097.
Ciò premesso, Piergiorgio Paolazzi chiedeva al tribunale
di Trento l’accertamento del proprio diritto di passaggio anche con
mezzi meccanici e la condanna di Silvano e Claudio Paolazzi alla
rimessione in pristino e al risarcimento dei danni.
Rimasto contumace

Claudio Paolazzi, si costituiva Silvano

Paolazzi, chiedendo il rigetto della domanda.
Disattesa dal G.I., la domanda di reintegra era accolta dal
tribunale in sede di reclamo e confermata con sentenza del 19 aprile
2006, che peraltro rigettava quella di risarcimento dei danni
Il primo giudice riteneva che l’esercizio di fatto del
transito vantato dall’attore era stato accertato dal
tribunale con la sentenza n.99 del 2004;
irrilevante era che il precedente spoglio era stato

cumulo di sabbia che impediva il transito a cui aveva diritto in forza di

attuato con modalità diverse e in relazione a una diversa
ubicazione del cumulo di terra.
Con sentenza dep. il 27 maggio 2008 la Corte di appello di Trento,
in riforma della decisione impugnata da Silvano Paolazzi, rigettava la

I Giudici ritenevano quanto segue :
– la prova del possesso del diritto di servitù era fumosa, perché
basata su una sentenza non ancora passata in cosa giudicata ;
soprattutto, lo spoglio lamentato con il ricorso faceva
riferimento al possesso di un tronco di strada diverso da quello che
aveva formato oggetto del giudizio possessorio, già deciso in cui era
stata lamentata ed accertata la chiusura di una sbarra mediante lucchetto
in prossimità di una stanga, mentre nel presente procedimento si era
denunciato un nuovo spoglio compiuto attraverso il deposito di un
consistente mucchio di sabbia;
– peraltro, dalla consulenza tecnica era emerso che il materiale
rinvenuto in loco era diverso da quello indicato nel ricorso;
l’accertata insussistenza dello spoglio rendeva pleonastici il
riferimento alla conformazione dei luoghi e il fatto che l’attore poteva
comunque accedere a valle da altre strade.
2.- Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Piergiorgio
Paolazzi sulla base di unico motivo.
Resiste con controricorso Silvano Paolazzi, depositando memoria
illustrativa.

2

domanda proposta dall’attore

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. – L’unico motivo, lamentando motivazione insufficiente e/apparente
in relazione a un punto decisivo della controversia, censura la decisione

potuto considerare provato in base alla sentenza n. 99/04 del tribunale
di Trento, non aveva tenuto conto delle risultanze processuali da cui
era emerso quanto segue:
– secondo quanto accertato dal c.t.u. il cumulo di materiale era stato
collocato su quello che era il prolungamento con diramazione della
strada sulla quale insisteva la stanga e che giungeva al fondo di
proprietà dell’attore;
– i percorsi rilevati dal consulente per raggiungere il fondo di cui
alla p.f. 1097 erano due e non cinque;
– nel maggio 2003 la strada de qua era praticabile anche a stregua di
quanto riferito dal teste Bernardi;
– il diverso materiale depositato al quale aveva fatto riferimento la
sentenza impugnata era la conseguenza del comportamento tenuto dai
convenuti nel corso del giudizio;
– la esistenza dello spoglio, perpetrato con il materiale depositato
dai convenuti in modo da impedire il passaggio, aveva trovato conferma
nelle deposizioni testimoniali, negli accertamenti compiuti dal
consulente

di

ufficio

,

dalla

documentazione

fotografica

e

videoamatoriale.
1.2. – Il motivo va accolto.
3

gravata che, pur ritenendo indirettamente che il passaggio si sarebbe

La sentenza ha escluso che potesse avere rilevanza la sentenza
n. 99/04 del tribunale di Trento e ciò non tanto perché si trattava di
sentenza non irrevocabile, ma soprattutto perché questa aveva a oggetto
uno spoglio che aveva riguardato una strada diversa ed era stato

inoltre, la composizione del materiale rinvenuto in loco era diverso da
quello indicato in ricorso.
La motivazione della sentenza impugnata è affetta dai vizi logici
denunciati dal ricorrente
Seppure la sentenza n. 99/2004 non era ancora passata in cosa
giudicata, gli elementi emersi in quella sede potevano essere
prudenzialmente apprezzati come prova indiziaria da valutare alla stregua
di quanto emerso nel presente giudizio. Al riguardo, la Corte di appello
ha compiuto una valutazione erronea e del tutto inadeguata delle
risultanze processuali, in quanto ha innanzitutto fondato il proprio
convincimento su una lettura contrastante con quanto da esse doveva
ricavarsi. Ed invero, il consulente aveva accertato che : la strada,
sulla quale era stato posto il materiale, era un prolungamento della
strada, sulla quale era collocata la stanga, interessata dal precedente
spoglio, e attraverso il quale si accedeva al fondo attoreo posto a
valle; il materiale, costituito da scarto di scaglie non presente in
zona, era stato depositato in modo da impedire il passaggio. Allora, in
presenza di tali accertamenti, sarebbe stato necessario approfondire le
risultanze emerse delle” deposizioni testimoniali, che la sentenza
impugnata non ha in alcun modo esaminato, onde verificare, anche a
4

compiuto con modalità diverse da quello oggetto del precedente spoglio ;

stregua

della condizione dei luoghi,

se l’attore esercitasse il

transito sulla strada de qua e se furono i convenuti a depositare il
materiale che impediva .il passaggio l’accertamento di queste
circostanze sarebbe stato decisivo, in tal caso non potendo assumere

a quella indicata in ricorso.
Il ricorso va accolto; la sentenza va cassata con rinvio, anche per
le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di
Trento.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche
per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello
di Trento
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 15 mago 2014
Il Cons. estensore

alcun rilievo la diversa composizione del materiale rinvenuto rispetto

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