Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18111 del 14/09/2016

Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16218/2015 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SCIPIO SLATAPER

9, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO FILIE’, rappresentato e

difeso dall’avvocato VITTORIO PACCHIAROTTI giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 7849/35/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA del 10/12/2014, depositata il 22/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: Il contribuente C.A. ricorre con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate che si è costituita al solo fine di partecipare all’udienza di discussione, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7849/35/14, depositata il 22 dicembre 2014, che, confermando la sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2003 relativo ad Irpef relativo al maggior valore della plusvalenza relativa alla cessione di un terreno edificabile, derivante dal valore dichiarato nell’atto di compravendita, pari a 360.879,00 Euro, detratti il valore di acquisto del medesimo bene ed i costi sostenuti, entrambi rivalutati in base ai coefficienti Istat. La CTR rilevava che la plusvalenza era stata determinata sulla base dello stesso valore complessivo dichiarato ai fini fiscali dalle parti ritenendo che correttamente era stato da tale importo detratto il valore di provenienza, non risultando invece provati gli ulteriori costi dedotti dalle parti. Con il primo motivo di ricorso il contribuente denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 132 e 276 c.p.c., per avere la CTR omesso di verificare l’espletamento del preventivo contraddittorio che, secondo la prospettazione del ricorrente dev’essere preventivamente instaurato tutte le volte che un provvedimento possa incidere negativamente sui diritti e gli interessi del contribuente. Il motivo non ha pregio. Ed invero, come le Ss.Uu. di questa Corte hanno chiarito, in materia di Imposte dirette ed Irap, va escluso che sia configurabile un obbligo di generalizzato di instaurazione del contraddittorio per tutti gli accertamenti tributari, al di fuori dei casi specificamente previsti dalla legge, sicchè esso sussiste solo per le ipotesi in cui risulti specificamente sancito. (Cass. Ss.Uu. 24823/2015). Deve dunque escludersi la sussistenza, in capo all’Amministrazione fiscale, la quale si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di prescrizione, di un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale. Nel caso di specie, in assenza di specifica previsione normativa, e posto che l’accertamento risulta effettuato sulla base di una verifica c.d. ” a tavolino”, e cioè senza l’espletamento di accesso, ispezione e verifica nei locali destinati all’esercizio di attività commerciali, professionali etc., la mancata instaurazione del contraddittorio non appare suscettibile di determinare la nullità dell’accertamento. Con il secondo motivo si denunzia l’omesso esame di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5), lamentando che la CTR abbia erroneamente ritenuto la legittimità dell’operato dell’Agenzia, la quale si è limitata a recepire il valore del terreno dichiarato dalle parti senza svolgere alcuna indagine sull’effettivo valore del terreno. Il motivo appare inammssibile, poichè esso, nei termini in cui è formulato, non censura l’omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, ma evidenzia, piuttosto, una insufficiente motivazione, non più censurabile alla luce del nuovo disposto del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., comma 1 (Cass. Ss.Uu. n. 8053/2014), per non avere la CTR valutato in modo adeguato il procedimento utilizzato dall’Ufficio per la determinazione della plusvalenza. Poichè l’Agenzia non ha svolto, nel presente giudizio, attività difensiva non vi è luogo a provvedere sulle spese.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. E’ dovuto l’ulteriore contributo D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, commi 1 bis e 1 quater.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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