Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18111 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14590/2009 proposto da:

D.G.A. (OMISSIS), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 44, presso lo studio

dell’avvocato ANTONANGELI Luigi, che lo rappresenta e difende giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

CENTRO FACTORING S.P.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 377/2009 del TRIBUNALE di PESCARA, depositata

il 10/03/2009 R.G.N. 4207/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato ANTONANGELI LUIGI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. D.G.A. propose, con atto di citazione notificato il 31.8.07, opposizione agli atti esecutivi avverso il pignoramento immobiliare notificatogli il 30.7.07 e poi posto a base dell’esecuzione iscr. al n. 87/07 r.g.e. del Tribunale di Pescara, ad istanza di spa Centro Factoring, avendo questa dichiarato di agire quale mandataria della Banca CARIPE spa per mandato irrevocabile all’incasso per notar Erminia Amicarelli di Pescara, del 15.2,06 n. 94573 rep., non risultando da detto mandato la posizione debitoria di esso opponente;

1.2. la Centro Factoring spa si costituì ed ammise un mero errore nell’indicazione del mandato, che si identificava nel rogito n. 96966 del 23.2.07, effettivamente relativo alla ragione di credito azionata, tanto da invocare l’intervenuta sanatoria dell’eventuale vizio di rappresentanza originaria, derivando il credito verso il D. G. da decreto ingiuntivo nei suoi confronti emesso;

1.3. il Tribunale di Pescara respinse l’opposizione, qualificata agli atti esecutivi, con sentenza n. 377/09, pubbl. il 10.3.09 e notif.

addì 8.4.09, ammettendo la sanatoria del difetto di rappresentanza nel processo esecutivo e condannando l’opponente alle spese;

1.4. per la cassazione di tale sentenza ricorre il D.G., affidandosi ad un unico motivo, corredato da due quesiti; non deposita controricorso l’intimata.

2. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

3. Il ricorrente formula un unitario motivo, concludendolo coi seguenti quesiti: 1) il difetto di Legittimazione ad agire in executivis che risulti dal titolo, dal precetto e dal pignoramento da luogo a nullità od inefficacia insanabile del pignoramento medesimo;

2) la condanna alle spese non può essere pronunciata a carico della parte che abbia agito per far rilevare un vizio del procedimento che sussisteva al momento della proposizione della sua azione.

3. Va preliminarmente precisato che al presente processo continua ad applicarsi l’art. 366-bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, disciplina – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto – i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima.

4. Orbene, i quesiti sono inammissibili per difetto di pertinenza (sull’indispensabilità di quest’ultima, per tutte, v.: Cass. Sez. Un., 18 novembre 2008, n. 27347; Cass. 4 gennaio 2011, n. 80):

4.1. quanto al primo, esso non è pertinente al caso di specie, visto che con tutta evidenza la gravata sentenza motiva sulla piena ammissibilità della ratifica dell’attività svolta da chi essa qualifica come falsus procuratori questione che, nel quesito (e non rilevando quanto sviluppato nel motivo), non viene neppure accennata;

4,2. quanto al secondo, esso è del pari non pertinente al caso di specie, perchè generico e privo di riferimenti (del resto soltanto accennati nel motivo) alla dedotta posteriorità della, sanatoria del preteso vizio rispetto alla proposizione della domanda; ed a tacere del fatto che, in astratto, la condanna alle spese non è mai preclusa neppure dall’eventuale apparente fondatezza al momento dell’instaurazione del giudizio, quando il suo esito finale sia sfavorevole all’attore: potendosi – a tutto concedere – ipotizzare la compensazione delle spese, in ordine alla cui mancata disposizione però è di norma precluso qualsiasi sindacato in sede di legittimità.

5. L’inammissibilità dei quesiti preclude l’esame della tempestività della dispiegata opposizione agli atti esecutivi e comporta la declaratoria di inammissibilità del presente ricorso per cassazione; ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo parte intimata qui svolto alcuna attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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