Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18111 del 04/08/2010

Cassazione civile sez. I, 04/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18111

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

A MOTIVAZIONE SUCCINTA

E.B. elett.te dom.to in Roma via Rattazzi n. 2/c presso

l’avv. Ciano Dorodea che lo rappresenta e difende per procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Prefetto UTG di Roma;

– intimato –

avverso il decreto n. 412 depositato il 6.10.2008 del GdP di Roma;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

16.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udita l’avv. Ciano che ha chiesto accogliersi il ricorso;

sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. P. Ciccolo che

ha chiesto l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data 6.10.2008 il Giudice di Pace di Roma, esaminando la opposizione proposta dal cittadino nigeriano B. E. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma del 27.02.2008 e la questione posta dall’opponente sul divieto di espulsione che avrebbe invalidato l’atto, questo essendo stato emesso nella pendenza della procedura giurisdizionale di impugnazione del diniego del chiesto status di rifugiato adottato dalla Commissione territoriale di Foggia innanzi alla quale egli aveva a suo tempo proposto la domanda di protezione internazionale, ha respinto il ricorso sul rilievo che solo un provvedimento del TAR della Puglia avrebbe potuto sospendere l’efficacia della espulsione. Per la cassazione di tale decreto lo straniero ha proposto ricorso del 18.03.2009, non resistito dal Prefetto con controricorso, nel quale ha censurato la violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 6, commessa non avvedendosi che la attestata ed accertata pendenza in sede di reclamo del procedimento di contestazione del diniego di riconoscimento di status rendeva illegittima la adozione della espulsione. Alla fissata udienza il Collegio ha trattenuto la causa in decisione e disposto che la motivazione fosse redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso merita condivisione se pur alla stregua di norme diverse da quelle invocate. E’ ben certo che il GdP abbia totalmente errato nel predicare che avverso l’espulsione fosse esperibile una istanza di sospensione – in pendenza di procedura di contestazione di diniego della protezione internazionale – proponibile innanzi al TAR. La cognizione della esistenza di divieti di espulsione o di temporanea sospensione del suo esercizio, a cagione della pendenza (come nella specie) di una procedura di riconoscimento della protezione internazionale o del procedimento di contestazione innanzi al G.O. del diniego adottato dalle Commissioni, appartiene infatti per intero al Giudice della espulsione (nella specie al Giudice di Pace).

Contrariamente alla opinione del ricorrente, essendo stata nella specie l’espulsione adottata dal Prefetto di Roma il 27/2/2008 e l’intera procedura di riconoscimento della protezione internazionale avendo avuto luogo nell’anno 2007, con pendenza del procedimento di reclamo avverso la decisione del Tribunale di Foggia n. 1295 del 2007 di rigettare il ricorso avverso l’esito negativo della procedura stessa, non può trovare applicazione ratione temporis nè il disposto dell’art. 35, comma 6, nè la previsione di rilascio di un permesso di soggiorno in pendenza di procedura di cui al D.Lgs. 27 febbraio 2008, n. 25, art. 26, comma 4 (l’una e l’altra certamente incidenti sulla legittimità della espulsione).

Nel caso che occupa l’intera procedura e la contestazione innanzi al Giudice dei suoi esiti trovarono disciplina nella L. n. 189 del 2002, artt. 31 e 32 (introducenti gli artt. da 1 bis a 1 septies dopo il D.L. n. 416 del 1989, art. 1 conv. nella L. n. 39 del 1990), entrati in vigore (art. 34, comma 3) solo allo spirare del termine di cui al D.P.R. n. 303 del 2004, art. 21, comma 2 (regolamento di attuazione) pubblicato su G.U. 22.12.2004 e quindi solo il 23 Aprile 2005. Ebbene alla stregua di detta disciplina, e segnatamente del comma 6 dell’art. 1 ter citato, se pur il ricorso al Tribunale competente non aveva efficacia di sospensione del provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale, nondimeno l’interessato avrebbe avuto diritto di chiedere al Questore il rilascio di un permesso in attesa di definizione dell’intera procedura.

Ed è quanto non è stato accertato dalla sommaria ed errata decisione censurata nel mentre lo stesso ricorrente afferma di aver inoltrato al Questore richiesta del rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo (richiesta come tale impeditiva della espulsione, come affermato da Cass. n. 26253 del 2009).

Si accoglie pertanto il ricorso rinviandosi allo stesso Giudice per nuovo esame della opposizione alla luce del principio per il quale è fatto divieto di espulsione all’esito della decisione negativa della Commissione Territoriale. adottata ai sensi della L. n. 180 del 2002, art. 32, applicabile, se l’interessato, proposto ricorso al giudice competente avverso il diniego abbia chiesto al Questore il rilascio del titolo di soggiorno in attesa di definizione della procedura.

Spetterà al Giudice del rinvio anche regolare le spese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Giudice di Pace di Roma in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010

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