Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18110 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 31/08/2020), n.18110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 27655 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

T.M. (C.F.: (OMISSIS));

T.T. (C.F.: (OMISSIS));

T.M.L. (C.F.: (OMISSIS));

rappresentati e difesi dall’avvocato Gaetano Bruno (C.F.: BRN GTN

55E23 H431V);

– ricorrenti-

nei confronti di:

M.I. (C.F.: (OMISSIS));

Curatela del Fallimento di R.G. (C.F.: non indicato);

C.A. (C.F.: non indicato);

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Salerno n.

1325/2018, pubblicata in data 17 settembre 2018;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 luglio 2020 dal consigliere Tatangelo Augusto.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.A. (deceduto nel corso del giudizio, proseguito dall’erede M.I.) ha proceduto al pignoramento di due immobili di proprietà dei suoi debitori T.M. e D.V.G. (quest’ultima deceduta nel corso del giudizio, proseguito dagli eredi T.M., T.T. e T.M.L.), sulla base di effetti cambiari. Nel corso del processo esecutivo sono intervenuti il curatore del fallimento di R.G., quale creditore della D.V., nonchè C.A., in sostituzione del creditore M..

I debitori esecutati hanno proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c., comma 2, assumendo l’impignorabilità degli immobili oggetto dell’azione esecutiva, in quanto costituiti in fondo patrimoniale.

Il M., nel contestare la fondatezza dell’opposizione, ha proposto, in via riconvenzionale subordinata, domanda di revoca, ai sensi dell’art. 2901 c.c., dell’atto di costituzione del fondo patrimoniale.

Sia l’opposizione che la domanda riconvenzionale sono state rigettate dal Tribunale di Nocera Inferiore.

La Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione di primo grado con riguardo all’opposizione, dichiarando assorbito l’appello incidentale del M. in relazione alla riconvenzionale.

Ricorrono T.M., T.T. e T.M.L., sulla base di tre motivi.

Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile e/o manifestamente infondato.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia “Omessa e/o insufficiente motivazione, in quanto meramente apparente, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il secondo motivo si denunzia “Omessa e/o insufficiente motivazione, in quanto meramente apparente, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

Con il terzo motivo si denunzia “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 169,170,2697 e 2729 c. c. nonchè dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

I tre motivi del ricorso sono intimamente connessi ed esprimono una articolata censura sostanzialmente unitaria. Possono, quindi, essere esaminati congiuntamente.

Essi sono in parte inammissibili ed in parte manifestamente infondati.

Secondo i ricorrenti, la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui si afferma l’insussistenza della prova che le obbligazioni fatte valere in sede esecutiva nei loro confronti fossero state contratte (con la consapevolezza dei creditori) per far fronte ad esigenze estranee ai bisogni familiari, sarebbe insufficiente e, addirittura, meramente apparente; comunque non sarebbero stati adeguatamente valutati in proposito gli elementi istruttori disponibili e le ammissioni della stessa parte opposta.

Orbene, in primo luogo le censure che riguardano l’adeguatezza della motivazione della decisione (di cui ai primi due motivi di ricorso) risultano articolate sulla base di un parametro normativo abrogato (quello in precedenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non applicabile nel presente giudizio in considerazione della data di pubblicazione della decisione impugnata), che non costituisce più ammissibile motivo di ricorso per cassazione.

In ogni caso, si tratta complessivamente di censure che non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata e che si risolvono in definitiva nella contestazione di accertamenti di fatto sostenuti da adeguata motivazione (fondata sulla prudente valutazione del materiale probatorio, non apparente nè insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede), e nella richiesta di nuova e diversa valutazione delle prove, il che non è consentito nel giudizio di legittimità.

La corte di appello ha correttamente applicato i principi di diritto costantemente affermati da questa Corte in tema di opponibilità ai creditori del vincolo di destinazione derivante dalla costituzione di determinati beni in fondo patrimoniale per i bisogni della famiglia, ai sensi degli artt. 167 e 170 c.c.. Secondo tali principi, in linea generale, “l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale, sicchè, ove sia proposta opposizione, ex art. 615 c.p.c., per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia, a tal fine occorrendo che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa: pertanto, i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all’azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell’obbligarsi fosse quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari” (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4011 del 19/02/2013, Rv. 625123 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 21800 del 28/10/2016, Rv. 642962 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 1652 del 29/01/2016, Rv. 638353 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16176 del 19/06/2018, Rv. 649433 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018, Rv. 650445 – 01). I suddetti principi si ritengono pacificamente applicabili anche alle obbligazioni contratte nell’esercizio di attività imprenditoriale e addirittura a quelle tributarie, giungendosi a precisare che “anche un debito di natura tributaria sorto per l’esercizio dell’attività imprenditoriale può ritenersi contratto per soddisfare tale finalità, fermo restando che essa non può dirsi sussistente per il solo fatto che il debito derivi dall’attività professionale o d’impresa del coniuge, dovendosi accertare che l’obbligazione sia sorta per il soddisfacimento dei bisogni familiari, nel cui ambito vanno incluse le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’univoco sviluppo della famiglia, ovvero per il potenziamento della di lui capacità lavorativa, e non per esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi” (Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 3738 del 24/02/2015, Rv. 634646 – 01; conf.: Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 23876 del 23/11/2015, Rv. 637586 01, secondo la quale l’inerenza dell’obbligazione ai bisogni della famiglia e la relativa conoscenza da parte del titolare del credito sono “circostanze che non possono ritenersi dimostrate, nè escluse, per il solo fatto dell’insorgenza del debito nell’esercizio dell’impresa”); si precisa altresì che, comunque, “grava sul debitore che intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale l’onere di provare l’estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore” (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016, Rv. 641645 – 01).

I giudici di merito, in corretta applicazione dei suddetti principi di diritto, hanno ritenuto decisiva la circostanza che non fosse stato adeguatamente allegato e provato che le obbligazioni per le quali era stata promossa l’esecuzione fossero state contratte dai coniugi T. e D.V. per il soddisfacimento di bisogni estranei a quelli della loro famiglia, quindi per esigenze speculative o voluttuarie (e che i creditori fossero consapevoli di ciò), essendosi gli opponenti limitati in proposito ad allegare la natura delle suddette obbligazioni, riferibili alla loro attività di impresa, nonchè il loro importo.

Sotto quest’ultimo aspetto le censure non solo non colgono adeguatamente l’effettiva ratio decidendi della decisione impugnata, ma difettano altresì della necessaria specificità, anche ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non viene richiamato nel ricorso il preciso contenuto degli atti introduttivi dell’opposizione, che dovrebbe consentire (diversamente da quanto affermato dai giudici di merito) di ritenere allegata a fondamento della domanda, oltre alla mera natura delle obbligazioni contratte ed a prescindere da tale natura, anche i concreti fatti generatori di essa e le ragioni estranee ai bisogni familiari che avevano indotto i coniugi esecutati ad assumerle, nonchè la consapevolezza della predetta estraneità da parte dei creditori (nel ricorso è trascritto l’intero contenuto della comparsa di risposta dell’opposto M., dalla quale nulla emerge in relazione alle ragioni per cui erano state contratte le obbligazioni, ma solo la loro natura; non è invece in alcun modo richiamato il contenuto dell’opposizione e delle allegazioni in proposito effettuate dagli opponenti).

E’ infine da considerare che, in particolare, le censure di violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c. non risultano effettuate con la necessaria specificità, in conformità ai canoni a tal fine individuati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 16598 del 05/08/2016, Rv. 640829 01; Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016, Rv. 640192 – 01, 640193 – 01 e 640194 – 01).

4. Il ricorso è dichiarato inammissibile, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Nulla è a dirsi con riguardo alle spese del giudizio non avendo le parti intimate svolto attività difensiva nella presente sede. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– nulla per le spese.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

 

 

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