Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18110 del 21/08/2014


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 18110 Anno 2014
Presidente: TRIOLA ROBERTO MICHELE
Relatore: D’ASCOLA PASQUALE

SENTENZA

sul ricorso 7292-2008 proposto da:
MIGLIAVACCA

MONICA

MGLMNC62B42F205H,

MIGLIAVACCA

CRISTIANA MLGCST63L61L746G, elettivamente domiciliati
in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo studio
dell’avvocato RIBALDONE MARIA ELENA, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ROTOLO
LORENZO;
– ricorrenti contro

BUSETTO

ALBERTO

BSTLRT47L28G224D,

BIANCHI

ANNA

PAOLABNCNNA30M46A259A, elettivamente domiciliati in

Data pubblicazione: 21/08/2014

ROMA,

VIA MONTE ZEBIO 37,

presso lo studio

dell’avvocato GRAZIANI ALESSANDRO, che li rappresenta
e difende;
– con troricorrenti nonchè contro

VERBANIA PALLANZA , TENCA CARLA, FURFARO RENATA,
ZOPPIS ALDO, BORGIS VANETTI LILIANA, CONTI RENATA,
MARZOLI FRANCESCO, BRIGNONE SERGIO, CASA ANZIANO
MASSIMO LAGOSTINA ;
– intimati –

avverso la sentenza n. 1156/2007 della CORTE D’APPELLO
di TORINO, depositata il 09/07/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/04/2014 dal Consigliere Dott. PASQUALE
D’ASCOLA;
udito l’Avvocato RIBALDONE Elena, difensore dei
ricorrenti che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’improcedibilità del ricorso in subordine per
l’accoglimento del primo motivo del ricorso e, per
l’assorbimento dei restanti motivi.

NOBILI ANTONIO, NOLLI LUCIANA, PARROCCHIA S LEONARDO

Svolgimento del processo
La controversia concerne le ultime volontà di Elena Tarantino,
deceduta nel febbraio 1997, nonna delle odierne ricorrenti, le
quali nel luglio 1997 hanno agito nei confronti dei numerosi
legatari per far accertare la nullità di tre schede testamentarie.

e deducendo l’unitarietà del testamento, tesi sostenuta anche dai
convenuti sigg. Nobili.
Le domande delle eredi Migliavacca venivano respinte dal tribunale
di Verbania nel luglio 2003, con sentenza quasi integralmente
confermata nel luglio 2007 dalla Corte di appello di Torino, la
quale rigettava la domanda riconvenzionale proposta dall’Istituto
Lagostina di Omegna, che pretendeva di essere uno dei legatari.
Mette conto precisare che l’istituto si era costituito in una
prima fase del giudizio di tribunale, che era stata reiterata a
seguito di annullamento in appello.
La Corte di appello ha confermato la mancanza di espresso
disconoscimento della scheda testamentaria del 13 ottobre 1988; la
insussistenza di revoca del testamento per distruzione della
scheda.
Ha dichiarato inammissibile per genericità il motivo relativo alla
contestata configurabilità di unico testamento in relazione al
nesso tra le quattro schede.
Le eredi Migliavacca hanno proposto ricorso per cassazione,

n.7292 -08 D’Ascola rei

If)

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I convenuti sigg. Busetto resistevano producendo una quarta scheda

notificato il 3 marzo 2008.
Soltanto Alberto BUSETTO – BIANCHI Anna Paola hanno resistito con
controricorso.
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
All’udienza del 18 febbraio 2014 la discussione del ricorso è

dall’avvocatura associata, alla quale hanno aderito i difensori di
parte ricorrente.
Questi ultimi hanno depositato documentazione in cancelleria il 19
marzo 2014.
Motivi della decisione
Il ricorso è esplicitamente rivolto contro la sentenza n. 1156/07
della Corte piemontese, “depositata in data 9 luglio 2007 e
notificata in data 3 gennaio 2008”.
Il procuratore generale in udienza ha rilevato la mancata
produzione, unitamente al ricorso, della relazione di
notificazione della sentenza impugnata.
Ciò risulta dalla copia conforme depositata nei termini di cui
all’ art. 369 c.p.c., priva della documentazione della
notificazione.
Il ricorso risulta improcedibile, a cagione della mancata
tempestiva produzione, da parte dei ricorrenti, di questa relata
di notificazione.
Il ricorso enuncia infatti che la sentenza sarebbe stata

n.7292 -08 D’Ascola rei

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stata rinviata a causa di astensione dalle udienze, indetta

• notificata in data 3 gennaio 2008, circostanza da riscontare ai
fini della tempestività dell’impugnazione, da proporre entro

sessanta giorni successivi.
La mancata produzione della relazione di notificazione, da versare
in atti entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., impedisce

restando superflua la produzione tardivamente effettuata nel marzo
scorso.
Le Sezioni Unite (sentenze 9005 e 9004 del 2009) in sede di
composizione di contrasto hanno affrontato il caso e stabilito
quanto segue:
“La previsione – di cui al secondo comma, n. 2, dell’art. 369 cod.
proc. civ. – dell’onere di deposito a pena di improcedibilita’,
entro il termine di cui al primo coma della stessa norma, della
copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione,
ove questa sia avvenuta, e’ funzionale al riscontro, da parte
della Corte di cassazione – a tutela dell’esigenza pubblicistica
(e, quindi, non disponibile dalle parti) del rispetto del vincolo
della cosa giudicata formale – della tempestivita’ dell’esercizio
del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta la
notificazione della sentenza, e’ esercitabile soltanto con
l’osservanza del cosiddetto termine breve. Nell’ipotesi in cui il
ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la
sentenza impugnata gli e’ stata notificata, limitandosi a produrre
una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di

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tale controllo e giustifica la sanzione prevista dal codice,

notificazione, il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato
improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di
improcedibilita’ soltanto attraverso la produzione separata di una
copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo coma

entro il termine di cui al primo comma dell’art. 369 cod. proc.
civ., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell’eventuale
non contestazione dell’osservanza del termine breve da parte del
controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con
la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d’ufficio,
da cui emerga in ipotesi la tempestivita’ dell’impugnazione.”
Hanno

così

respinto

le

sollecitazioni,

anche

all’interpretazione sistematica o costituzionale,

relative
provenienti

dalle sezioni rimettenti (v. ord. 4229/08).
A questo insegnamento il Collegio è chiamato ad attenersi ex art.
374 c.p.c.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso.
Discende da quanto esposto la declaratoria di improcedibilità del
ricorso e la condanna alla refusione delle spese di lite,
liquidate in dispositivo, in relazione al valore della
controversia.
PQM
La Corte dichiara improcedibile il ricorso.

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4’A

6

dell’art. 372 cod. proc. civ., applicabile estensivamente, purche’

, Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite
liquidate in euro 5000 per compenso, 200 per esborsi, oltre spese
generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio della Seconda

Sezione tenuta il 23 aprile 2014

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