Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18110 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14386/2009 proposto da:

M.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

TORRISI, rappresentato e difeso dall’avvocato COSENTINO Alfonso Maria

giusto mandato in atti;

– ricorrente –

contro

COOPERATIVA ELETTRA S.P.A. (OMISSIS) in persona del Presidente e

legale rappresentante pro tempore, Sig. A.P.,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. RONCINOTTO 1, presso lo

studio dell’avvocato GIORDANELLI Iolanda, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato RENATO ZUPI giusto mandato in atti;

– controricorrente –

e contro

A.P., G.G., B.A., S.

G., G.I., F.I., T.L.,

Z.F.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1404/2008 del TRIBUNALE di COSENZA, depositata

il 06/06/2008 R.G.N. 954/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato COSENTINO ALFONSO MARIA;

udito l’Avvocato GIORDANELLI IOLANDA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va rilevato in fatto che:

1.1. M.F. si oppose, con atto depositato all’ud.

16.5.06, all’esecuzione immobiliare n. 75/99 r.e. del Tribunale di Cosenza, lamentando: la non esecutività del titolo (condanna alle spese in sentenza dichiarativa); l’omesso deposito nei termini di valida certificazione ipocatastale; l’inesistenza del diritto di usufrutto oggetto di pignoramento; l’improcedibilità derivante dall’omesso avviso al comproprietario; la nullità del pignoramento per essere errata l’indicazione del diritto pignorato (essendo limitata al 50% la propria quota sull’usufrutto che ne era oggetto);

1.2. rigettata l’istanza di sospensione, il M. notificò atto di citazione per il merito in data 13.2.07 e si costituirono il 29.5.07 la Cooperativa Elettra spa, A.P., F. I., G.G., T.L., B.A., Z.F.S., S.G. e G. I., contestando in rito e in merito l’avversa opposizione;

1.3. con sentenza n. 1404/08, pubblicata il 6 giugno 2008, il tribunale rigettò l’opposizione; ed avverso tale pronuncia ricorre in Cassazione il M., affidandosi a quattro motivi, con atto notificato in unica copia al difensore delle controparti nel grado di merito; resiste con controricorso la sola Cooperativa Elettra spa; e, per la pubblica udienza del 13 luglio 2011, il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ. e le parti partecipano alla discussione orale.

2. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

3. Preliminarmente, le doglianze in rito della controricorrente non sono fondate:

la procura rilasciata a margine del ricorso per cassazione, contenente espressa menzione anche del giudizio di legittimità (benchè, in modo del tutto incongruo, pure dei gradi precedenti), può ritenersi adeguatamente riferita appunto a quest’ultimo, in ossequio all’art. 365 cod. proc. civ.;

non è più ritenuta, secondo la più recente giurisprudenza di questa Suprema Corte, causa di nullità o irritualità alcuna la notifica in unica copia di un atto al difensore di più parti (Cass. Sez. Un., 15 dicembre 2008, n. 29290).

3. Ciò posto, il ricorrente formula quattro motivi, conclusi con quesiti di diritto:

3.1. con un primo, si duole dell’omessa integrazione del contraddittorio con tutti i creditori intervenuti;

3.2. con un secondo, adduce la falsità della certificazione ipocatastale e l’irritualità della documentazione necessaria, a pena di estinzione, per la prosecuzione della procedura;

3.3. con un terzo, sostiene l’insussistenza del diritto di usufrutto in capo a lui medesimo, nonostante esso sia stato oggetto del pignoramento;

3.4. con un quarto, argomenta per la nullità del pignoramento – o l’improcedibilità dell’esecuzione – in relazione all’erronea od alla mancata indicazione della quota del diritto pignorato.

4. Va precisato poi che al presente processo continua ad applicarsi l’art. 366-bis cod. proc. civ.: tale norma, introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, disciplina – in virtù del comma secondo dell’art. 27 del medesimo decreto – i ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima.

5. Ciò posto, i motivi sono infondati o inammissibili:

5.1. quanto al primo, va osservato che:

5.1.1. in linea generale, la non integrità del contraddittorio è rilevabile, anche d’ufficio, in qualsiasi stato e grado del procedimento e, quindi, anche in sede di giudizio di legittimità, nel quale la relativa eccezione può essere proposta, anche per la prima volta, nel solo caso in cui il presupposto e gli elementi di fatto posti, a fondamento della stessa emergano ex se dagli atti del processo di merito, senza la necessità di nuove prove e dello svolgimento di ulteriori attività; tuttavia, la parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere non soltanto di indicare le persone che debbono partecipare al giudizio quali litisconsorti necessari e di provarne l’esistenza, ma anche quello di indicare gli atti del processo di merito dai quali dovrebbe trarsi la prova dei presupposti di fatto che giustificano la sua eccezione (Cass. 16 ottobre 2008, n. 25305);

5.1.2. tale duplice indicazione non è stata operata, nel caso di specie, sicchè sull’eccezione non può provvedersi, soprattutto per la necessità di verificare che la lamentata pretermissione si sia operata con riferimento a creditori che avevano assunto la qualità di intervenuti prima dell’instaurazione del giudizio di cognizione in cui ogni opposizione esecutiva si sostanzia: avendo gli intervenuti successivi accettato comunque il processo esecutivo e le parentesi cognitive ad esso connesso nello stato in cui l’uno e le altre si trovavano; e comunque non potendo neppure in astratto configurarsi, a seconda dello sviluppo del procedimento esecutivo cui quello appena detto di cognizione si correla, un litisconsorzio processuale sopravvenuto e per di più per fatti ascrivibili a terzi;

5.1.3. pertanto, nelle opposizioni esecutive il litisconsorzio processuale è necessario coi creditori che rivestono la qualità di procedente o di interventore al momento in cui la singola opposizione è instaurata, non rilevando a tal fine gli interventi successivamente dispiegati;

5.1.4. ad ogni buon conto, il quesito è manifestamente inammissibile per genericità della sua formulazione, non pertinente alle peculiarità del caso concreto e segnatamente al fatto che, per poter rilevare la lamentata pretermissione di litisconsorti necessari, era indispensabile non solo provare, ma anche allegare – ed adeguatamente evidenziare nel quesito – che la qualità di interventori era posseduta al momento dell’instaurazione del giudizio di opposizione;

5.2. quanto al secondo, va osservato che:

5.2.1. il quesito è generico, non dando conto dei motivi della incompletezza od erroneità della certificazione notarile ai sensi dell’art. 567 cod. proc. civ., da prendere in considerazione ai fini di considerare viziata la prosecuzione della procedura;

5.2.2. ad ogni buon conto, in astratto non era ammissibile l’impugnativa ai sensi dell’art. 617 cod. proc. civ., dei provvedimenti del giudice dell’esecuzione che avevano comunque disposto la prosecuzione della procedura, occorrendo dedurre ogni pretesa violazione della norma dell’art. 567 cod. proc. civ., con le forme del reclamo di cui all’art. 630 cod. proc. civ. (giurisprudenza ormai consolidata; per tutte, v. Cass. 6 agosto 2010, n. 18366);

5.3. quanto al terzo, va rilevato che il quesito è astratto e generico, senza considerazione della fattispecie concreta e tale quindi da impedire di cogliere sia la ratio decidendi che si assume sbagliata, sia la regula iuris in teoria idonea ad applicarsi ad una serie potenzialmente indefinita di successive analoghe controversie;

5.4. analogamente, quanto al quarto, va osservato che neppure in questo caso il quesito si fa carico di specificare quali siano gli errori nell’indicazione della quota che si vorrebbero idonei ad inficiare la procedura e segnatamente se in eccesso o in difetto, diverse od opposte potendo in astratto configurarsi le conseguenze nell’uno e nell’altro caso: e non potendo così trarsi, per la genericità della formulazione del quesito, la regula iuris che si vorrebbe applicata ad analoghe controversie future.

6. L’inammissibilità dei quesiti impone la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della sola controricorrente, non essendovi luogo a provvedere nei rapporti tra il primo e gli altri intimati.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M. F. al pagamento, in favore della Cooperativa Elettra spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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