Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18110 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2459-2018 proposto da:

V.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIEGI

35/B, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO COLAGRANDE,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABRIZIO RULLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 487/6/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’ABRUZZO SEZIONE DISTACCATA di PESCARA, depositata il

26/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GORI

PIERPAOLO.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 487/6/17 depositata in data 26 maggio 2017 la Commissione tributaria regionale dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara, respingeva l’appello proposto da V.A. avverso la sentenza n. 388/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Pescara che aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso IVA 2000 notificatogli dall’Agenzia delle Entrate e l’impugnazione di silenzio rifiuto sulla richiesta di rimborso IRAP 2000;

– Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo un unico motivo. L’Agenzia delle Entrate ha depositato succinto controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– Con l’unico motivo – dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il contribuente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e dell’art. 2946 c.c., per aver la CTR ritenuto, affinchè la domanda di rimborso potesse ritenersi validamente formulata nella dichiarazione annuale o nel modello unico, non fosse sufficiente evidenziare un credito di imposta, ma fosse necessario che lo stesso fosse oggetto di inequivoca domanda di rimborso, ovvero che l’importo in questione fosse indicato nel pertinente campo del modulo ai fini del rimborso, e ritenendo che “la domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento” o dal verificarsi del presupposto;

– Il motivo è fondato. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui “In tema d’IVA, ove il credito di imposta sia già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non sia contestato dall’Amministrazione finanziaria, non è necessaria una specifica istanza di rimborso, che costituisce solo il presupposto di esigibilità per l’avvio del relativo procedimento, per cui non trova applicazione il termine biennale di decadenza previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2, u.p., ma solo quello di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso dell’Amministrazione, che negava il rimborso invocando il termine decadenziale biennale, in quanto il credito del contribuente emergeva dalla dichiarazione dell’anno 2001, non contestata dall’Ufficio, sebbene non fosse stato riportato, per un mero errore di compilazione, nella dichiarazione annuale IVA dell’anno successivo).” (Cass., Sez. 5 -, Sentenza n. 4559 del 22/02/2017, Rv. 643105 – 01; conforme a Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20678 del 01/10/2014, Rv. 632503 – 01);

– Nel caso di specie, in cui è pacifico che il credito di imposta per cui è causa è stato esposto in dichiarazione, trovano applicazione i principi di diritto di cui alle sentenze citate, in quanto trattasi di fattispecie attinente al rimborso di imposta e, in particolare, di IVA. Tali principi sono stati del tutto disattesi dai giudici di appello, non essendo necessario che il credito fosse anche oggetto di inequivoca domanda di rimborso, ovvero che l’importo in questione fosse indicato nel pertinente campo del modulo ai fini del rimborso, e il credito, quale ulteriore conseguenza, è soggetto a prescrizione decennale;

– Pertanto, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata viene cassata, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame del profilo accolto, dei profili assorbiti, e per il regolamento della spese di lite.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR dell’Abruzzo, sezione staccata di Pescara, in diversa composizione, per ulteriore esame in relazione al profilo accolto e per il regolamento delle spese di lite.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

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