Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18110 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. I, 04/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
A MOTIVAZIONE SUCCINTA
C.G. elett.te dom.to in Roma via Guido D’Arezzo 2
presso l’avv. Terra Massimo con l’avv. Matteo Megna per procura
speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG di Roma, dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso
l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per
legge;
– controricorrente –
avverso il decreto n. 364 cron. depositato il 5.2.2008 del GdP di
Roma;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
18.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
udite le richieste del P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. CICCOLO
Pasquale, che ha concluso per l’inammissibilità o il rigetto del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 5.2.2008 il Giudice di Pace di Roma, esaminando la opposizione proposta dal cittadino ucraino G.C. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Roma del 8.1.2008 e la questione posta dall’opponente sulla forza maggiore che avrebbe impedito allo straniero, entrato in Italia il 16.3.2006, di chiedere permesso di soggiorno per ragioni di lavoro, pur avendo diritto ad un permesso temporaneo in attesa di occupazione, ha negato fondamento a detta prospettazione rilevando che la documentazione a sostegno era inconcludente e generica ed ha pertanto respinto l’opposizione. Per la cassazione di tale decreto lo straniero ha proposto ricorso del 18.03.2009, resistito dal Prefetto con controricorso, nel quale ha censurato: con il primo motivo, la violazione dell’art. 2712 c.c., per avere disatteso la documentazione afferente la causa di forza maggiore sol perchè in copia non autentica con il secondo motivo l’avere violato il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2, lett. b), declinando la propria “competenza” a conoscere della dedotta forza maggiore a sostegno della esimente dall’onere di richiedere il permesso; con il terzo motivo la omessa motivazione sulla prospettata causa di forza maggiore, consistente nella irreperibilità sopravvenuta del datore di lavoro, e sul significato del tardivo inoltro di nuova richiesta di permesso; con il quarto motivo, l’omessa pronunzia sulla istanza di riduzione del termine decennale per il divieto di rientro. La causa è stata trattenuta in decisione ed il Collegio ha disposto la redazione di motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Contrariamente a quanto eccepito dal controricorrente i quesiti di diritto esistono ed il decreto del Tribunale non doveva essere reclamato (la competenza del Tribunale venne introdotta dal D.L. n. 249 del 2007, art. 2, non convertito, come da G.U. 53/08, senza alcuna modifica del regime impugnatorio di cui all’art. 13 bis T.U. introdotto dal D.Lgs. n. 113 del 1999).
Le censure sono manifestamente infondate. Quanto ai primi tre motivi è evidente la carenza di autosufficienza non essendo in questa sede precisato – a fondamento delle violazioni di legge e delle carenze di motivazione – in quale contesto si sarebbe maturata la irreperibilità del datore di lavoro (potendosi solo supporre che il C. sia entrato in Italia con n.o. e visto a seguito di una richiesta per flussi di ingresso avanzata da Tizio e che questi non sia stato più reperito). Mancando tali dati e le circostanze di tempo nè essendo detto perchè mai in tal contesto il predetto non abbia chiesto il permesso temporaneo di legge, il ricorso manca di base fattuale per apprezzare la rilevanza e conducenza delle censure.
Quanto al quarto motivo, esso è inconsistente alla stregua del principio (Cass. 5212/06) per il quale, alla luce del testo dell’art. 13, comma 14 modificato dalla L. n. 189 del 2002, non spetta al giudice la rimodulazione del periodo in questione. Spese secondo soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla refusione delle spese in favore del Precetto per Euro 1.000,00.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010