Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1811 del 28/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 28/01/2021, (ud. 26/11/2020, dep. 28/01/2021), n.1811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16415-2019 proposto da:

OKOJIE O MIKE, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ALESSANDRO FABBRINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 1631/2018 del TRIBUNALE di TRENTO,

depositato il 12/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti si impugna l’epigrafato decreto, con il quale il Tribunale di Trento, attinto dal ricorrente ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, ha confermato il diniego di protezione internazionale pronunciato nei suoi confronti dalla Commissione territoriale e ne ha inoltre respinto la richiesta di protezione umanitaria e se ne chiede la cassazione sul rilievo 1) della violazione del. D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, e art. 5, comma 3, lett c), e del mancato esame di uno o più fatti decisivi non avendo il decidente valutato i presupposti per la concessione del rifugio quantunque se ne fosse fatta richiesta e non avendo esaminato le risultanze emergenti da un articolo di giornale e dal referto medico circa le lesioni riportate in seguito ad un pestaggio, nonchè per aver ritenuto il richiedente inattendibile benchè egli fosse omosessuale e per tale ragione fosse discriminato dalle leggi dello Stato di provenienza; 2) della violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, nonchè del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, artt. 5 e 19, dell’art. 3 CEDU, e dell’art. 2 Cost., risultando errato il convincimento espresso dal decidente circa l’insussistenza delle condizioni per accedere alla protezione umanitaria.

Non ha svolto attività difensiva il Ministero intimato.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo di ricorso – in disparte dalle allegazioni non sindacabili in punto di omesso esame della domanda di rifugio poichè priva di autosufficienza, non essendo essa domanda riprodotta nei termini asseritamente sottoposti al Tribunale, nonchè in punto di omesso esame di elementi istruttori che, oltre a non essere veritiere (cfr. pag. 4 del decreto), non sono fonte di vizio cassatorio (Cass., Sez. U., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054) – è inammissibile essendo inteso a censurare il giudizio di non credibilità declinato dal decidente di merito all’esito di una circostanziata ricognizione delle plurime discordanze emergenti dal narrato, nonchè dell’inverosimiglianza di alcuni particolari riferiti, esito che il decidente ha sintetizzato con la conclusiva osservazione che “alla luce di tali considerazioni, la narrazione dei ricorrente non appare credibile”.

Al riguardo è appena il caso di rammentare che “da valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma. 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito” (Cass., Sez. I, 5/02/2019, n. 3340).

Essendo il giudizio assistito da congrua ed adeguata motivazione che si sottrae perciò al sindacato che questa Corte è abilitata a condurre alla stregua della lettura nomofilattica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (Cass., Sez. U., 7/04/2014, nn. 8053 e 8054), il motivo incorre perciò nella rilevata ragione di inammissibilità.

3. Il secondo motivo è inammissibile esprimendo un mero dissenso motivazionale ed essendo diretto unicamente a rivedere l’apprezzamento in fatto sfavorevolmente operato in punto dal decidente di merito.

4. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.

5. Nulla spese in difetto di costituzione avversaria e doppio contributo ove dovuto.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, ove dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 26 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2021

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