Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1811 del 26/01/2011

Cassazione civile sez. trib., 26/01/2011, (ud. 03/12/2010, dep. 26/01/2011), n.1811

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARLEO Giovanni – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. GIACALONE Giovanni – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

F.S., elettivamente domiciliato in Roma, viale Paolo

Orlando n. 58, presso l’avv. Petrucci Libero, rappresentato e difeso

dall’avv. Antonicelli Giorgio, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 249/05/06, depositata il 17 ottobre 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3

dicembre 2010 dal Relatore Cons. Dott. Biagio Virgilio.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

“1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 249/05/06, depositata il 17 ottobre 2006, con la quale, in controversia concernente avviso di accertamento e cartella di pagamento emessi nei confronti di F.S. per IRPEF ed ILOR del 1995 a titolo di plusvalenza da cessione d’azienda, il giudice a quo ha accolto l’appello incidentale del contribuente sulla base della mera presa d’atto che, con sentenza di primo grado concernente l’avviso di accertamento emesso ai fini dell’imposta di registro in relazione allo stesso atto di cessione, era stato confermato il valore dichiarato dal contribuente medesimo.

Quest’ultimo resiste con controricorso.

2. L’unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia la nullità della sentenza del D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 36, per essere motivata attraverso il mero rinvio ad altra tra le stesse parti (peraltro nel frattempo riformata in appello), appare manifestamente fondato, alla luce del principio secondo il quale la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad altra sentenza, purchè la motivazione stessa non si limiti alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma ne riproduca i contenuti mutuati e questi diventino oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa (anche se connessa) causa sub iudice, in maniera da consentire poi anche la verifica della compatibilità logico-giuridica dell’innesto (Cass., Sez. un., n. 14814 del 2008).

3. Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per manifesta fondatezza”;

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti;

che non sono state presentate conclusioni scritte da parte del p.m., mentre ha depositato memoria il controricorrente.

Considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione (senza che possano indurre a diversa conclusione le argomentazioni svolte nell’anzidetta memoria, anche perchè dell’invocato giudicato che si sarebbe formato nella controversia in tema di imposta di registro non si fornisce prova) e, pertanto, riaffermato il principio di diritto sopra richiamato, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa rinviata, per nuovo esame, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio, la quale provvederà in ordine alle spese anche del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2011

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