Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1811 del 24/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1811 Anno 2018
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 22762-2016 proposto da:
SPEZIA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in Roma,
Piazza LaVOlir, presso la Lorre suprema di

Cassazione,

rappregeritato dlfeso dall’avvocato ANTONELLA PIRRO;
– ricorrentecontro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente-

avverso la sentenza n. 1834/15/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
31/03/2016;

Data pubblicazione: 24/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Alessandro Spezia propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva solo parzialmente accolto il suo
appello contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Milano. Quest’ultima, a sua volta, aveva già
ridotto l’accertamento di valore dell’Ufficio da C 149.977 ad C
99.985, a seguito di impugnazione del contribuente avverso un
avviso di liquidazione imposta di registro, ipotecaria e
catastale, per l’anno 2013;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un complesso motivo, col quale il
contribuente invoca omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio nonché violazione e falsa applicazione delle norme di
diritto attinenti alla valutazione dei beni immobili e dei diritti
reali immobiliari ex art. 51 DPR n. 131/1986: la CTR avrebbe
omesso di considerare il valore di acquisto dell’immobile e
sarebbe pervenuta ad una valutazione al di fuori di qualunque
criterio attendibile, partendo dall’utilizzo dei criteri OMI, da soli
insufficienti a determinare il valore reale;
che l’Agenzia non si è costituita;
che il motivo è infondato;
che non può parlarsi di omesso esame, da parte della CTR, del
prezzo di vendita dichiarato dai contraenti, dal momento che
l’argomento della sentenza impugnata presuppone la
Ric. 2016 ti. 22762 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

considerazione del valore dichiarato, allorquando afferma “dal
citato doc. 7 emerge che nei 18 mesi trascorsi tra la data di
acquisto del bene (28.01.2013) e quello della successiva
rivendita (30.7.2014) la depressione del mercato immobiliare
si era sostanzialmente arrestata” sicché “è possibile ritenere

identico a quello del 30.07.2014”;
che del resto il predetto ragionamento – che desume il valore
di mercato non dai criteri OMI ma da una regola empirica,
fondata sulla stima prodotta dallo stesso ricorrente nonché da
dati di comune conoscenza (la cessazione della depressione del
mercato immobiliare) – costituisce una valutazione di fatto,
incensurabile in questa sede perché logicamente e
congruamente motivata;
che la memoria ritualmente depositata non apporta elementi in
grado di modificare le predette argomentazioni;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, stante la mancata costituzione di
quest’ultima;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presuPposti per il Versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
Ric. 2016 n. 22762 sez. MT – ud. 30-11-2017
-3-

che il valore del bene di cui è causa al 28.01.2013 fosse

ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a n rma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma il 30 novembre 201
Il P esidente
II Iacobellis

Dr. Ma

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