Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18109 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18109 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDIgANZA ItstrE RLoeuc4
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I SENTENZA I
sul ricorso 13570-2011 proposto da:
SOCIETA’ MIXAGE 93 SNC DI MOLINARO DOMENICO E C.
04556601005 (la Mixage) in persona del socio
amministratore e legale rappresentante ed inoltre
MOLINARO DOMENICO quale socio della Mixage e quale
titolare dell’omonima ditta individuale, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZA G. MAZZINI
8, presso lo studio dell’avvocato DELLA VALLE EUGENIO,
che li rappresenta e difende, giusta procura a margine
del ricorso;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 25/07/2013

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;

avverso la sentenza n. 72/7/2010 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA del 15.3.2010, depositata
1’8/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/06/2013 dal Presidente Relatore Dott.
MARIO CICALA;
udito per la resistente l’Avvocato Marinella Di Cave
che si riporta agli scritti e chiede che venga decisa
la posizione del sig. Molinaro.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. RAFFAELE CENICCOLA che ha concluso per la revoca
parziale del decreto e nel merito conclude per
l’inammissibilità o per il rigetto del ricorso.

– resistente –

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Reg. Gen. 13570/2011
RICORRENTE: società Mixage s.n.c. di Molinaro Domenico e c., ed il sig. Domenico Molinaro

La società Mixage s.n.c. di Molinaro Domenico e c., ed il sig. Domenico Molinaro quale socio e
titolare della ditta ricorre per cassazione deducendo cinque motivi averso la sentenza 72/7/0
dell’otto aprile 2010 con cui la Commissione Tributaria Regionale del Lazio riformava la sentenza
di primo grado e per l’effetto rigettava il ricorso proposto dalla società e dal socio avverso avvisi di
accertamento IVA IRPEF IRAP per l’anno 2004.
Con istanza 4 ottobre 2012 la difesa della Amministrazione producendo comunicazione della
Agenzia delle Entrate chiedeva venisse dichiara la cessazione della materia del contendere. Ed il
presidente della articolazione tributaria della VI sezione civile dichiarava estinto il processo con
decreto 6 novembre 2012, n. 20464.
Con successiva memoria 21 maggio 2013 l’Agenzia chiedeva la revoca della dichiarazione di
estinzione in riferimento alla posizione del Domenico Molinaro.
I contribuenti depositavano memoria.
Il Collegio ritiene di accogliere l’istanza della Avvocatura; in adesione ai principi affermati nella
sentenza di questa Corte 8727 del 10 aprile 2013 secondo cui il decreto di estinzione è revocabile
ove sia, anche solo parzialmente frutto di errore. Ed in base alla giurisprudenza di questa Corte la
definizione a seguito di condono delle entrate di una società non si riflette sulla posizione del socio.
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La Corte conferma il decreto n° 20464/2012 limitatamente alla posizione della società; revoca nel
resto, dispone la trasmissione del fascicolo alla sesta sezione articolazione tributaria, per l’ulteriore
esame della controversia.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 12 giugno 2013,

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INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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