Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18109 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 14/09/2016), n.18109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15296/2015 proposto da:

G.S., elettivamente domicilia in ROMA PIAZZA CAVOUR

PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’Avvocato

MAURO VIVALDI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LIVORNO, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2407/23/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 22/09/2014,

depositata il 10/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

Fatto

IN FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue: La contribuente G.S. ricorre, con unico motivo, illustrato da successiva memoria, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 2407/23/14, depositata il 10 dicembre 2014, che, in riforma della sentenza di primo grado, ha respinto il ricorso avverso la cartella esattoriale relativa ad Irpef ed Iva per l’anno 2005, fondato sulla omessa notifica dell’avviso di accertamento che di detta cartella costituiva atto presupposto. La CTR rilevava, in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, che l’avviso di accertamento risultava correttamente notificato ai sensi dell’art. 140 c.p.c.. Con l’unico motivo di ricorso la contribuente, denunziando la violazione dell’art. 140 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), deduce che il messo notificatore aveva omesso di effettuare le necessarie ricerche D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 60, lett. e), nonostante l’irreperibilità del destinatario, quale risultante dalla prima notifica tentata dall’Ufficio a mezzo del servizio postale. Ad avviso della contribuente il messo notificatore, pur a fronte della situazione di irreperibilità assoluta certificata dalla prima notifica, avrebbe omesso di adottare il procedimento di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, lett. e), eseguendo la notifica ai sensi dell’art. 140 c.p.c., con conseguente inesistenza della notifica. Il motivo appare destituito di fondato. Conviene premettere che secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, la disciplina delle notificazioni degli atti tributari si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’Ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni, sicchè il mancato adempimento, originario o successivo, di tale onere di comunicazione legittima l’Ufficio procedente ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto (Cass. 25272/2014; 1206/2011). La giurisprudenza di questa Corte ha inoltre distinto la situazione di “irreperibilità assoluta”, dalla “irreperibilità temporanea”, precisando che la notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti tributari impositivi, nel sistema delineato dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, va effettuata secondo il rito previsto dall’art. 140 c.p.c., soltanto nell’ipotesi in cui siano conosciuti la residenza e l’indirizzo del destinatario, ma non si sia potuta eseguire la consegna perchè questi (o altro possibile consegnatario) non è stato rinvenuto in detto indirizzo, per esservi temporaneamente irreperibile. La notifica va invece effettuata secondo la disciplina di cui all’art. 60, lett. e), quando il messo notificatore non reperisca il contribuente perchè risulta trasferito in luogo sconosciuto: accertamento, questo, cui il messo deve pervenire dopo aver effettuato ricerche nel Comune dov’è situato il domicilio fiscale del contribuente, per verificare che il suddetto trasferimento non si sia risolto in un mero mutamento di indirizzo nell’ambito dello stesso Comune (Cass. 14030/2011). Orbene, nel caso di specie, a fronte della irreperibilità della contribuente, quale desumibile dalla certificazione dell’agente postale, il messo comunale effettuò le ricerche anagrafiche all’esito delle quali la residenza della contribuente (in (OMISSIS)) risultava la stessa di quella in cui era stata tentata la notifica a mezzo posta, non risultando, inoltre, alcuna comunicazione di variazione del domicilio ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60. Ed invero solo il 31.5.2012 e quindi in data ben successiva a quella della notifica ex art. 140 c.p.c. (dicembre 2011), la contribuente trasferi la propria residenza da (OMISSIS) alla residenza attuale. Da ciò la conclusione che la contribuente era solo temporaneamente irreperibile e la conseguente legittima applicazione della disciplina dell’art. 140 c.p.c.. La CTR ha inoltre ritenuto, con valutazione che non appare sindacabile nel presente giudizio, in quanto fondata sull’esame del materiale istruttorio riservata al giudice di merito, che non può ritenersi provato che la residenza effettiva della contribuente fosse diversa da quella risultante dall’anagrafe, divergenza comunque non opponibile, in difetto di regolare comunicazione, all’Amministrazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la contribuente alla refusione all’Agenzia delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi 3.300,00 per compensi oltre a rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quarter, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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