Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18109 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 26262/2008 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MANTEGAZZA 24,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI GARDIN, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIANNUZZI CARDONE Giacomo giusto mandato in atto;

– ricorrente –

contro

P.E. (OMISSIS);

– intimato –

nonchè da:

P.E. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA POMPEO TROGO 42, presso lo studio dell’avvocato PICONE GIUSEPPE,

rappresentato e difeso dall’avvocato CANDIANO ORLANDO MARIO giusto

mandato in atti;

– ricorrente incidentale –

contro

G.R.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 651/2008 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 25/06/2008, R.G.N. 2174/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. ROBERTA VIVALDI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il tribunale di Bari, con sentenza del 4.8.2005, rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta da G.R. nei confronti di P.E. in relazione alla corresponsione di interessi ultralegali, ritenuti usurari ai sensi della L. n. 108 del 1996, come tali non dovuti.

L’appello proposto dalla G. si concludeva con la sentenza di rigetto del 25.6.2008.

Quest’ultima propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il P., il quale propone anche ricorso incidentale affidato ad un motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

I ricorsi – principale ed incidentale – sono riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Essi sono stati proposti per impugnare una sentenza pubblicata una volta entrato in vigore il D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per cassazione; con l’applicazione, quindi, delle disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^.

Secondo l’art. 366 – bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilità, nel modo lì descritto ed, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360, n. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360, comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione. Segnatamente, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Sez. Un. 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 18 luglio 2007, n. 16002).

Il quesito, al quale si chiede che la Corte di Cassazione risponda con l’enunciazione di un corrispondente principio di diritto che risolva il caso in esame, poi, deve essere formulato in modo tale da collegare il vizio denunciato alla fattispecie concreta (v. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420 che ha statuito l’inammissibilità – a norma dell’art. 366 bis c.p.c. – del motivo di ricorso per cassazione il cui quesito di diritto si risolva in un’enunciazione di carattere generale ed astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo od integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo).

La funzione propria del quesito di diritto – quindi – è quella di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare (da ultimo Cass.7 aprile 2009, n. 8463; v, anche Sez. Un. ord. 27 marzo 2009, n. 7433).

Ricorso principale.

La ricorrente principale propone due motivi di violazioni di norme di diritto (L. n. 108 del 1996, artt. 2 e 3; L. n. 24 del 2001, art. 1;

artt. 1813, 1421, 1422 c.c. e art. 1815 cod. civ., comma 2; art. 11 preleggi).

Tutti i quesiti, però, posti, al termine della illustrazione dei motivi peccano di genericità e si risolvono in enunciazioni di carattere generale ed astratto, non contenendo alcun riferimento al caso concreto.

In tal modo, la Corte di legittimità si trova nell’impossibilità di enunciare un o i principii di diritto che diano soluzione allo stesso caso concreto (Cass. ord. 24.7.2008 n. 20409; S.U. ord. 5.2.2008 n. 2658; Sez. Un. 5.1.2007 n. 36, e successive conformi).

Nè il quesito, correttamente posto, può essere desunto dal.

contenuto e dall’illustrazione del motivo che lo precede, e neppure può essere integrato il primo con il secondo.

Diversamente, si avrebbe la sostanziale abrogazione della norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ. (Sez. Un. 11.3.2008, n. 6420 e successive conformi).

Quanto al vizio motivazionale – relativo al primo motivo con il quale si censura la sentenza anche sotto il profilo dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 5, difetta, sia il momento di sintesi, sia l’indicazione delle ragioni per le quali la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Il ricorso principale è, quindi, inammissibile.

Ricorso incidentale.

L’unico motivo del ricorso incidentale proposto riguarda la supposta violazione della norma dell’art. 91 cod. proc. civ., relativa al regolamento delle spese processuali, sotto il profilo, sia del n. 3, sia del n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ..

Anche in questo caso non sono rispettati i requisiti di cui all’art. 366 bis cod. proc. civ., con la conseguente inammissibilità del motivo.

Sotto il profilo della violazione della norma dell’art. 91 cod. proc. civ., infatti, il quesito posto al termine dell’illustrazione del motivo è generico, per non fare alcun riferimento al caso concreto, neppure con l’indicazione delle effettive, presunte violazioni commesse dal giudice di merito nella liquidazione delle spese. Sotto quello del vizio motivazionale, poi, – anche a prescindere dalla mancanza del momento di sintesi – non sono indicate le ragioni per cui – a fronte del potere spettante al giudice del merito nel regolamento delle spese la motivazione sarebbe inidonea a sorreggere la decisione.

Conclusivamente, entrambi i ricorsi sono dichiarati inammissibili.

La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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