Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18109 del 04/08/2010
Cassazione civile sez. I, 04/08/2010, (ud. 16/06/2010, dep. 04/08/2010), n.18109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –
Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
L.A. elett.te dom.ta in Roma viale Carso 23 presso l’avv.
Salerni Arturo che la rappresenta e difende per procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto UTG di Viterbo – Questore di Bologna – Ministro
dell’Interno;
– intimati –
avverso il decreto depositato il 10.112008 del GdP di Viterbo;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
18.06.2010 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;
sentito il P.G. nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Pasquale
Ciccolo che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto depositato il 10.11.2008 il Giudice di Pace di Viterbo, esaminando la opposizione proposta dalla cittadina (OMISSIS) L. A. avverso il decreto di espulsione del Prefetto di Viterbo ed il correlato ordine di allontanamento adottato dal Questore di Bologna, il primo adottato ex art. 13, comma 2, lett. a, del T.U. per omessa tempestiva regolarizzazione della propria posizione di soggiorno, ha rigettato il ricorso osservando: che Terrore commesso nella indicazione della norma violata (anzichè di quella di cui all’art. 13, comma 2, lett. B, del T.U.) non aveva prodotto alcuna lesione al diritto di difesa della straniera, posto che il fatto era stato esattamente contestato ed individuato e che l’ordine di allontanamento non poteva essere sindacato dal G.O.. Per la cassazione di tale decreto la L. ha proposto ricorso del 15.1.2009 nel quale ha censurato:
con il primo ed il secondo motivo l’avere il giudice del merito convalidato, con motivazione affatto apparente, una espulsione viziata da intima contraddizione nella contestazione di due condotte incompatibili (l’ingresso clandestino ed il soggiorno irregolare), con il terzo motivo l’avere il giudicante erroneamente declinato la propria giurisdizione a conoscere della intimazione di allontanamento. Il Collegio ha trattenuto la causa in decisione disponendo la redazione di motivazione in forma semplificata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato. Sui primi due motivi si rileva la loro totale inconsistenza posto che il GdP ha correttamente evidenziato che la contestazione era chiara e specifica e consentiva alla espulsa ogni diritto di difesa nel mentre l’errore nel richiamo alla previsione violata appariva ed era affatto irrilevante. Basti del resto considerare come questa Corte ha più volte rammentato che ai fini della difesa neanche rileva che la norma violata dall’espellendo non sia stata richiamata nel decreto (Cass. 462/10 e 558/06). Sul terzo motivo, appare evidente l’errore puramente qualificatorio nel quale è incorso il GDP, che pur ha invocato S.U. 20121/05: infatti il sindacato sull’intimazione di allontanamento non è dalle norme attribuito al giudice civile pur restando assegnato al giudice ordinario, trattandosi di diritti, ma compete alla giurisdizione penale in sede di valutazione delle ragioni della inottemperanza all’intimazione e quindi in sede di giudizio per il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, del T.U. (da ultimo Cass. n. 1518/08 – 7553/08 – 20924/09). Non è stata quindi negata la giurisdizione e la censura posta non è ammissibile (e tanto consente la decisione da parte della Sezione semplice). Non è luogo a regolare le spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 agosto 2010