Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18108 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18108 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CICALA MARIO

ORDINANZA

sul ricorso 11226-2012 proposto da:
ZAPPATORE

UGO

ZPPGU042P06H501W,

elettivamente

“7.

(Lì

domiciliato in bOt A,
11 1′

FERRI

VIA VERBANIA 4,
ROBERTO,

che

precl2o Io studio
lo

rappresenta

e

difende, giusta procura speciale alle liti a margine
del ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende,
ope legis;
– resistente –

Data pubblicazione: 25/07/2013

avverso la sentenza n. 673/14/2011 della Commissione
Tributaria Regionale di ROMA, depositata il
25/10/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 09/05/2013 dal Presidente Relatore Dott.

E presente il Procuratore Generale in persona del
Dott. TOMMASO BASILE.

MARIO CICALA.

SVOLGIMENO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il dott.
Ugo Zappatore ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione
Tributaria Regionale del Lazio 673/14 /11 del 25 ottobre 2011 che rigettava l’appello del
contribuente ribadendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 2005-2008.
2. L’Amministrazione si è costituita in giudizio con controricorso.
3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.
Invero il giudice di merito ha fatto acritico riferimento ad una circolare della Agenzia (45/2008) che
ritiene sufficienti per l’applicazione dell’IRAP di beni strumentali di valore superiore ai 15.000
Euro.
E’ invece opinione del relatore che l’assoggettamento ad IRAP richieda un analitico esame delle
spese affrontate dal contribuente con specifica considerazione delle esigenze di chi esercita
l’attività medica, per cui sono indispensabili strumenti di una certa consistenza e caratteristiche.

Pqm
La Corte accoglie il riscorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la controversia ad altra sezione
della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che deciderà anche per le spese del presente
grado.
Così deciso nella camera di consiglio della sesta sezione civile il giorno 9 maggio 2013
Il presidente e relatore

Reg. Gen.11226/2012
RICORRENTE: dott. Ugo Zappatore
INTIMATO: AGENZIA ENTRATE

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