Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18108 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Angelo – rel. est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26566/2018 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

L.G. e G.P., rappresentati e difesi, in virtù di

procure speciali allegate al controricorso, dall’Avv. Adriano

Screponi, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in

Roma al Viale di Villa Massimo n. 39;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 3561/2018 della Commissione Tributaria

Regionale del Lazio, depositata in data 29/5/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18 marzo 2021 dal Dott. Angelo Napolitano, tenutasi mediante

collegamento da remoto.

 

Fatto

Con rogito del notaio L.G. (d’ora in poi anche “il controricorrente” o “il contribuente”), registrato in data (OMISSIS) al n. (OMISSIS), serie (OMISSIS), veniva trasferita dai Signori La.Gi. e L.A. a G.P. (Gruppo Europeo di interesse economico) la proprietà di un immobile sito in (OMISSIS), categoria C/1.

Con avviso di liquidazione n. 14050011858, notificato al notaio, l’Ufficio rideterminò l’imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura ordinaria, ai sensi del Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 1.

Il notaio impugnò detto atto impositivo deducendo che la compravendita sarebbe stata soggetta all’imposta di registro in misura fissa, ai sensi del Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, lett. g).

La CTP adita accolse il ricorso.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate, la CTR confermò la sentenza, ritenendo che nel sintagma “atti propri”, di cui al Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, lett. g), rientrino anche gli atti traslativi immobiliari a titolo oneroso, con conseguente tassazione in misura fissa.

Contro la sentenza indicata in epigrafe l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Resistono i contribuenti con un controricorso.

I contribuenti hanno depositato anche una memoria difensiva ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c..

Diritto

1. L’eccezione di improcedibilità del ricorso dell’Agenzia delle Entrate, proposta dai contribuenti controricorrenti, è infondata.

Agli atti risultano ritualmente depositati dall’Avvocatura erariale la copia conforme della sentenza impugnata notificata all’Ufficio, il ricorso, la relazione di notifica con le ricevute della notifica a mezzo pec e le attestazioni di conformità.

2. Con l’unico motivo, rubricato “Violazione e falsa applicazione del Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, comma 1, lett. g) (lettera inserita dal D.Lgs. n. 240 del 1991, art. 12, comma 1), nonchè del D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa allegata, art. 1 e art. 10, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, l’Agenzia delle Entrate, premesse alcune considerazioni sulla natura dei G., ha dedotto che il regime dell’imposta di registro delineato in favore dei G. non può trovare indiscriminata applicazione per qualunque tipo di atto da essi posto in essere, non trattandosi di un regime agevolativo ad personam, bensì di un regime agevolativo di natura oggettiva, riferito esclusivamente a determinate categorie di atti che i G. possono compiere, ma non a tutti gli atti in cui sia parte un G..

Tale conclusione sarebbe avvalorata dalla collocazione sistematica del Tur, Tariffa, Parte Prima, art. 4, comma 1, lett. g), in un contesto regolamentare in cui gli atti propri degli altri enti associativi diversi dai G. sono quelli enunciati nelle varie lettere e nei vari numeri del citato art. 4.

2.1. Il motivo è fondato.

2.2. Da un punto di vista letterale, l’espressione “atti propri dei gruppi Europei di interesse economico”, di cui alla Tariffa, Parte Prima, art. 4, comma 1, lett. g), non può che riferirsi agli atti che possono essere compiuti solo in vista della costituzione dei G., o nell’ambito della organizzazione dei G., in quanto rientranti nel genus degli enti associativi.

Se il legislatore avesse voluto attribuire un trattamento fiscale di favore ai G. ratione subiecti lo avrebbe fatto utilizzando una terminologia più chiara, come quella, ad esempio, utilizzata dal D.Lgs. n. 117 del 2017, art. 82, comma 4, a norma del quale “le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli enti del Terzo settore di cui al comma 1, incluse le imprese sociali…”.

Come ha esattamente rilevato l’Avvocatura erariale, anche la collocazione sistematica della Tariffa, Parte Prima, nell’ambito dell’art. 4, lett. g), depone nel senso dell’accezione in chiave “oggettiva” e non “soggettiva” del sintagma “atti propri”: tale sintagma, infatti, è identico a quello adoperato nell’incipit dell’art. 4 (“atti propri delle società di qualunque tipo ed oggetto e degli enti diversi dalle società, compresi i consorzi…3, cui segue la specificazione di quali siano questi “atti propri”.

Orbene, essi sono tutti accomunati da una caratteristica ontologica: l’essere volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne ad ogni tipo di ente associativo.

Nessun atto tra quelli indicati nelle lettere da a) a f), infatti, può essere compiuto da soggetti non rientranti nel genus degli enti associativi, se non al fine di costituire, regolarizzare questi ultimi o di aumentarne, quali partecipanti, il capitale o il patrimonio.

L’interpretazione volta ad identificare nel sintagma “atti propri” gli atti enunciati dal Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, lett. da a) a f), trova due importanti conferme sistematiche. La prima è la disposizione contenuta nel citato art. 4, nota V): essa, in deroga alla lettera g), sottopone all’imposta di registro nelle misure indicate nel Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 7, anzichè all’unica imposta fissa di Euro duecento, gli atti propri dei G. consistenti nella costituzione (mediante iniziale dotazione di capitale) e nell’aumento di capitale attuati mediante conferimento di proprietà o di diritti reali di godimento su unità da diporto.

La seconda è la disposizione recata dal Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, nota III), che recita: “Per gli atti propri delle società ed enti diversi da quelli indicati nel presente articolo si applica l’art. 9 della tabella”.

Dall’art. 9 della tabella si evince che non vi è obbligo di chiedere la registrazione per gli atti propri delle società e degli enti di cui al Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4 (compresi dunque i G.), diversi da quelli indicati nel detto articolo.

Orbene, se fosse attendibile la posizione giuridica espressa dalla difesa dei contribuenti, ne discenderebbe che gli atti propri del G., da intendersi, in tesi, quali tutti gli atti di cui sia parte un G. diversi da quelli indicati nel detto art. 4, non sarebbero assoggettati ad imposta di registro: una conclusione, all’evidenza, inaccettabile, esclusa dagli stessi contribuenti.

Invero, l’interpretazione da dare al combinato disposto del Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, nota III), e dell’art. 9 della tabella non può essere altra che quella secondo la quale gli atti diversi da quelli indicati nel detto art. 4, ma comunque volti alla organizzazione, alla regolazione della vita e delle attribuzioni patrimoniali interne alle società e agli enti associativi (compresi i G.) previsti dal citato art. 4, non sono soggetti ad imposta di registro.

Del resto, è coerente con la ricostruzione qui operata la disposizione di cui al D.Lgs. n. 240 del 1991, art. 12, comma 3, secondo la quale “gli atti di trasferimento di proprietà di beni immobili o costituzione o trasferimento di diritti reali immobiliari sugli stessi, di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro, approvato con D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa, parte prima, art. 4, lett. g), scontano l’imposta ipotecaria di trascrizione e l’imposta catastale in misura fissa”.

Tale disposizione, infatti, intende assoggettare all’imposta ipotecaria e catastale in misura fissa tutti gli “atti propri” dei G., tra quelli contemplati dal Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, lett. da a) a f), consistenti nel trasferimento di proprietà di beni immobili o nella costituzione o trasferimento di diritti reali su immobili.

Deve, infine, rilevarsi che è inconferente l’invocazione, al fine di sostenere le tesi giuridiche dei controricorrenti, del regolamento CEE 2137/85 del Consiglio relativo all’istituzione di un Gruppo Europeo di interesse economico ( G.).

Tale regolamento, infatti, sia nei “considerando” che nella parte dispositiva, non impone agli Stati membri di garantire ai G., in virtù degli elementi transfrontalieri che li contraddistinguono e del carattere transnazionale del loro statuto giuridico, un trattamento fiscale di favore rispetto agli enti associativi di diritto nazionale (cosa che, peraltro, finirebbe per determinare una discriminazione “al rovescio”), prevedendo solo, per quel che in questa sede interessa, che alla loro attività siano “assicurate condizioni analoghe a quelle esistenti in un mercato nazionale” e che “i risultati delle attività del gruppo sono assoggettabili ad imposizione soltanto nei confronti dei singoli membri”, restando inteso “che per ogni altro aspetto si applica il diritto tributario nazionale, in particolare per quanto riguarda la ripartizione dei profitti, le procedure fiscali e tutti gli obblighi imposti dalle legislazioni fiscali nazionali”.

Pertanto, il contratto di compravendita immobiliare in cui come acquirente figuri un G. non rientra tra gli “atti propri” dei G., di cui al Tur, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, lett. g), con la conseguente esclusione dell’imposta di registro in misura fissa ivi prevista in luogo di quella ordinaria.

2.3. In definitiva, deve essere enunciato il seguente principio di diritto: “Gli atti propri dei gruppi Europei di interesse economico soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 4, lett. g),non sono tutti quelli di cui è parte un G., bensì solo quelli previsti dal citato art. 4, lett. da a) a f), ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi dello stesso art. 4, nota V), sono soggetti alle imposte previste dal D.P.R. n. 131 del 1986, allegata Tariffa, Parte Prima, art. 7”.

2.4. In applicazione dell’enunciato principio di diritto, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate deve essere accolto.

La sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio e la causa va decisa nel merito con il rigetto del ricorso proposto in prime cure.

3. La novità della questione, per la prima volta affrontata da questa Corte Suprema, consiglia la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto in prime cure.

Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio tenutasi mediante collegamento da remoto, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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