Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18108 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9441/2008 proposto da:

M.R.A. in proprio e quale legale rappresentante

della Azienda agr. AGRISANA DI AMOROSO MARCELLO & C

S.R.L.,

elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avv. CIARCIA POTITO giusto

mandato in atti;

– ricorrente –

contro

ME.LU., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MUZIO

CLEMENTI 68, presso lo studio dell’avvocato OLISSI LUIGI,

rappresentato e difeso dagli avvocati VENDITTI Antonio Luigi,

MATARANTE ALFREDO CIRO giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 138/2007 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 14/02/2007 R.G.N. 827/2001;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso opri l’inammissibilità del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 138/07, pubblicata il 14.2,07, ai sensi dell’art. 2901 cod. civ. dichiarò l’inefficacia, rispetto a Me.Lu., del conferimento di alcuni beni immobili di M.R.A. – in comproprietà con la moglie V.G. – alla società Agrisana sas, condannando questi ultimi alle spese di lite del doppio grado. La stessa sentenza è stata poi corretta, quanto all’importo delle spese, con provvedimento del 19.7.07.

2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione, notificandolo soltanto al Me., il M., in proprio e nella qualità di tale “azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl”, formulando indistinte doglianze, non munite dei prescritti quesiti o momenti di sintesi di cui all’art. 366-bis cod. proc. civ.; resiste con controricorso, seguito poi da istanza di sollecita fissazione di udienza, il Me..

3. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

4. Preliminarmente, la mancata notificazione del ricorso per cassazione a V.G., con tutta evidenza litisconsorte necessaria, non comporta l’ordine di integrazione del contraddittorio: invero, sussiste la possibilità di decidere il ricorso in punto di manifesta, inammissibilità senza la previa integrazione, in applicazione del principio di cui a Cass. Sez. Un., 22 marzo 2010, n. 6826.

5. Anche a voler tralasciare la carenza dell’allegazione dell’interesse a ricorrere della “azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl”, soggetto distinto dalla parte “Azienda Agricola Agrisana s.a.s.”, dirimente è la constatazione della mancata formulazione di motivi e comunque di quesiti:

– infatti, il M. muove, talvolta anche frammiste all’esposizione frammentaria ed incompleta dello svolgimento del processo, doglianze di violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. e di vizio di motivazione sulla condanna alle spese del doppio grado di giudizio, come pure di illegittimità del provvedimento di correzione adottato al riguardo;

– eppure, ai sensi dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (norma – introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 – applicabile, in virtù dell’art. 27, comma 2 del medesimo decreto, ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58 di quest’ultima), era indispensabile che ogni motivo di doglianza fosse concluso con il quesito – o, per il vizio di motivazione, con il momento di sintesi – ivi espressamente descritto.

6. Poichè il ricorrente non ha formulato nè gli uni, nè gli altri, il ricorso è irrimediabilmente inammissibile; e le spese di questo giudizio di legittimità seguono la soccombenza, in favore del controricorrente ed a carico solidale – per la pari efficacia causale della relativa condotta processuale – dei due ricorrenti.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna M. R.A., nonchè la “azienda agricola Agrisana di Amoroso Marcello Antonio & C. srl”, in pers. del leg. rappr.nte p.t., tra loro in solido, al pagamento, in favore di Me.Lu., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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