Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18108 del 05/07/2019

Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15676-2017 proposto da:

MARTONE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZALE CLODIO 32, presso lo

studio dell’avvocato CESARE PLACANICA, che la rappresenta e difende

unitamente agli avvocati GABRIELLA DE MATTIA, MAURIZIO MARULLO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 125/1/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA DI II

GRADO di BOLZANO, depositata il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO

GORI.

Fatto

RILEVATO

che:

– Con sentenza n. 125/1/16 depositata in data 13 gennaio 2016 la Commissione tributaria di secondo grado di Bolzano accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 88/1/15 della Commissione tributaria provinciale di Bolzano con cui era stato accolto il ricorso proposto dalla società Martone Giovanni & C. s.a.s. avverso un avviso di liquidazione con cui l’Amministrazione recuperava le imposte proporzionali in relazione all’atto di compravendita stipulato nel 2013, disconoscendo l’agevolazione L. n. 168 del 1982, ex art. 5, applicata in sede di registrazione dell’atto, per carenza del requisito soggettivo;

– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione la contribuente deducendo nove motivi. L’Agenzia delle entrate non si è difesa rimanendo intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo la contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.

Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA