Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18107 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18107 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: LA TERZA MAURA

ORDINANZA
sul ricorso 3061-2012 proposto da:
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
80224030587 – già Ministero del Lavoro e della
Previdenza Sociale in persona del Ministro protempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente contro

tSANNA CARLA, SCAFIDI ROBERTO, ‘DOLCETTI LUCIANA,
0STANGLINO GIANLUIGI, ‘DI SIMONE ALFONSO, ‘DI SIMONE
CLOTILDE, tMAZZITELLI GIUSEPPE,
‘GENTILE PAOLA,
GIUSEPPINA,

4 GIAMMARCO AURELIA,

, D’AGAPITO ANNA,

%BARONE

MARIA,

, TAMPONE MARIA
, CUPAIOLO

ANNA,

Data pubblicazione: 25/07/2013

G-A-W C-U.

STRACQUALURSI BARBARA, ‘VIOTTI MADDALENA, .SANTI
STEFANIA, ‘COSI ROSANNA, ‘SERANGELI SIMONETTA,

“CAMMARATA CRISTINA, .FASANARO MARIA, •DE MICO ENZO,
PALUMBO ROSELLA, kSPANU MARIA CRISTINA,

, PATRIZI

LOREDANA, PASCUCCI NADIA, “SALVATELLI LUCIO,.D’AVOLA

GASPARE,’GARRA VITO,,DASCOLA SANDRA,’CAPRIONI LIDIA,
GARRA NATALE, GRASSI ANDREINA, TARANTINO GIUSEPPINA,
.PATRIZI SILVANO, ‘RIZZO LUIGI, /SPEZIALI FRANCO, , SANNA
PAOLA,

4 SERRAGLINI FEDERICA, ‘ALTERI MAURO,

, STEFANI

IRMA, ‘MUZI AGNESE, RAIMONDI MARIARITA, ‘AVVERSARI
ALESSANDRO,
4

, MAZZESCHI CARLA„ MELONI FEDERICO,

PATERNITI ROMANA, *.CARDINALI MARTINA e CARDINALI
ALFONSO quali eredi di Greco Laura, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 114, presso lo studio dell’avvocato
VALLEBONA ANTONIO, che li rappresenta e difende,
giuste deleghe a margine dalla pag. l alla pag. 7
del controricorso;
– controri correnti contro

‘MIRANDA FRANCESCO, (*MATTONI MASSIMILIANO, ‘RENDA
VINCENZO, éDI BARI GIULIO, éBUA CINZIA, ‘DE PETRIS
ALESSANDRO, .FARRE ENZO, ‘CALCANTI MAURIZIO, ‘SANTORO
MARIA PIA, ‘SARAGOZZA ANGELA MARIA, ‘FRATINI ANNA
RITA, à CAPPA PAOLA, ‘NEGRI MARIA, ‘DE MARIA LELIA,

GIOVANNI, -PALOMBI ANNA, *GENOVESI MARINA, ‘ETERNO

o

PETRUCCI RITA,#MELELE0 IPPAZIO CARMEL0, 4 DUCCI MARIO,

•MIGLIETTA ANTONIETTA, .SIRACUSA RUGGERO, • PANATTONI
ELISABETTA, oROMAGNOLI FRANCESCA, CARLINO FRANCESCO,
tutti elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ALFREDO
CASELLA 19, presso lo studio dell’avv. PAOLO

all’avv. MICHELE D’IPPOLITO, giuste procure speciali
in calce al controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali contro

ABBATECOLA GIULIANA, $ACCARDI ALBERTO, ‘ALEMANNO
CONCETTA,

4 ALFIERI SERGIO, ‘AMICUCCI MARIA GRAZIA,

°AMOROSO STEFANIA,’ ANGELI MARIA LUCIA, .ANGELLA IDA,
o ANGIOLINI ANDREA, !ARENA AGOSTINO,. ARITZU GIOVANNA,
*AUTERI LUCIA, ‘AVVISATI MARIA TERESA,

°BALDASSARRE

LAURA, BALDINI ALESSIO, ‘BALZANO MARGHERITA STELLA
CLARA, ;BARBATI FRANCESCA, e BARCHI FRANCA, , BARDELLE
STEFANIA, ,BARRACO MICHELE ANTONIO, •BARTOLOMUCCI
MARIO, eBASCONI ENNIO, BASILI MAURIZIO, ‘BASTIANINI
MASSIMO, PBATTISTELLA GABRIELLA, ‘BERTOLDI LAURA,
,BIANCHI MARCO,

4SLASI ROSSANA, $BORGIA ELISABETTA,

/BUCCI ANNA MARIA, .0 CAMILLERI LAURA, 0CARA MARIA,
f CARELLA MARIO ALDO, eCARELLO LUCIA, •CARUSO ISABELLA,
,S’CARUSO MARIA, , CASSARA’ BRUNELLA, 5CASSINO GAETANA,
f

CASTELVETERE MARIA ANTONIETTA,

CATALDI

PAOLO,

CATANZANO GIOVANNI, 4CECCACCIO DANIELA, ICECCARELLI

SAOLINI, che li rappresenta e difende, unitamente

STEFANIA,

LORENZO,

MANUELA, i CETOMAI

CELESTRA

CIANFANELL I MARIA PAOLA, C IAPETT I ROBERTA, wCIARALL I
LUIGI, CIARROCCHI MARIATERESA, w C IBATT I BERENICE,
CICCARELLA GIANCARLO, • CICOLANI GIOVANNI, • CILLIS
FEL IC IA, COLANTONI SERGIO, ‘ COLUCCI MARIA EMILIA,

ENRICO, , CORES I GIULIANA, CORSETTI NICOLETTA,
COSTANT IN I MONICA, w CROCE STEFANO,

■ CRUCIAN

I SABRINA,

CUPAIOLO ANNA, CUSCAN I ROSARIO, D’AGOSTINO ANNA,
LL
DAINERI MARIA GRAZIA, “DAL SOLER CLAUDIA BERTA,
p DAMMICCO CARLO, o DE LUCA FRANCA, J DE ROSA PASQUALE,
,

DELL’OGLIO DELIA, • DI GREGORIO FRANCA, DI IORIO
LUIGIA, ; DI LELIO MARIA GABRIELLA, DI MARCO TIZIANA,

h

DI PALMA VALERIA, , DOLMETTA FRANCESCA, FABIANI ROSA,

w FARLERSE GIUSEPPE, ‘ FAZZOLARI MARIA TERESA, FEDELI
STEFANIA, • FICARA GIUSEPPINA, FIORANI RITA, w FIORE
MARIA,

FOGLIETTA

ANNA

MARIA,

FORTE

RITA,

FRANCOMACARO ANNUNZIATA, i FRANZOSO MARIA GIULIA,
FUNDARO ‘

ANTONINO,

GAGL IOT I

GAMBETTA

RITA,

RAFFAELLA, GAMMARROTA EUGENIA, GARDI VIVIANA,
GAROFOL I LIDIA, ° GAS PARI MARIA ASSUNTA,

,

GAS PERON I

DANIELA, ‘ GAUDIOMONTE MARIA ANTONIETTA, GERMANA’
MARCO, • GIACANI FRANCA, GIACOBBI AMNERIS , GIACOMELL I
RITA, GIANSANTE CONCETTA, P GIGL IOTT I DANIELA,
• GIORGION I

FRANCESCA,

▪GIOVANNINI GAETANO,

GIOVANNELLI

LOREDANA,

GIUDICI PATRIZIA,’GIULIANI

CONTESTABILE TERESA, ‘CONTORNI ANTONIO, e CORELL I

VITTORIA, ‘GOCCIA ARCANGELA, •GOLLETTI OLGA, 4GRANATI
SERENA, GROSSI ALESSANDRO, GUARINO FABRIZIO,, HLAIC
MONICA, 6HOFFMANN GIOVANNI, ‘HOFFMANN MARIA LUISA,
‘HOST IVESSICH ALESSANDRA, IMBIMBO SIMONA, ‘IMPERI
GIUSEPPINA, pINSIDIOSO MONDA ALESSANDRA, LA FERLITA

MARIA CRISTINA,’LEONARDI MARIA LUISA,,LEONE GAETANO,
QLEPORE AMELIA, ‘LIBERATI ANNA, ‘LICARI MARIE, LISI
‘GERARDO, íLORENZOTTI MARIA CRISTINA, fLORENZOTTI
STEFANO, ‘LUCIANO NINO, •LUNGHINI MARILENA, oLUZI
ROBERTA, oMADURERI RITA, eMAGI ANTONELLA, ‘MALATESTA
ORIANA, íMANARA GIOVANNA, d’IANNUCCI VIVIANA,. MANOLI
CLAUDIO, ‘MARCELLI ANTONIO, .MARINO MARIA ANTONIA,
oMARTANA SILVIA, #MARTINO MARIA ROSARIA,’ MARTORELLI
SILVIA CONCETTA, MASCIA FRANCA,
*MASTRANTUONO MICHELE,

r

MASSA SANDRO,

, MATTETTI STEFANIA, eMAZZEO

MARIATERESA,’MELE’ STEFANIA, i MELIA CLAUDIA,. MERLUZZI
MAUR0, 1 MIGNOGNA STEFANO,$MIGNOZZETTI PATRIZIA, MIONI
CARLA,’MIZZONI MICHELA,’MOLINARI ELISABETTA, MORELLI
EVANDRA,MORGIA ALESSANDRA, iMUSTO VILMA, *NAPOLITANO
CLAUDIA, .NATALE AMALIA, bNICODEMI ALESSANDRO, ‘NUSCA
CESIRA, .ORSILI MAURIZIO, “OTTAVIANI MARINELLA,
PADIGLIONI GIUSEPPE, ‘PAGLIARI STEFANO, ‘ PALERMITI
ANNA MARIA, /PANATTA LOREDANA, ‘PANATTA STEFANO,
)PANICO ERMINIA, ‘PANZIERI ANNA MARIA, ‘PAOLETTI
GISELLA, >.
In quel caso la decisione di merito aveva ritenuto contrario al principio di parità il prolungato
mantenimento di differenze nell’indennità di amministrazione corrisposta ai dipendenti del
Ministero delle Infrastrutture, provenienti dai soppressi Ministeri dei Trasporti e dei Lavori
Pubblici; la S.C., enunciando la massima, ha cassato la decisione.
2. Il ragionamento da seguire è analogo, perché analogo è il tenore del regolamento di
organiz727ione, del Ministero del Lavoro, ossia il D.P.R. n. 176 del 2001, art. 9 il quale recita “Con
le modalità di cui al D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, art. 45, è avviata la omogeneizzazione delle
indennità di amministrazione corrisposte a personale confluito nel Ministero dai Ministeri
soppressi”. Stante il richiamo al D.Lgs. n. 29 del 1993, art. 45, l’avvio del processo di
omogeneizzazione è stato quindi demandato alla contrattazione collettiva, che vi ha dato
effettivamente corso, tanto che, successivamente, il trattamento in questione è stato definitivamente
equiparato.
3. La sentenza impugnata che ravvisato un principio assoluto di parità di trattamento tra i pubblici
dipendenti, si è quindi discostata da quanto reiteratamente affermato dalla giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui il principio espresso dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, per cui le
amministrazioni pubbliche devono garantire ai propri dipendenti parità di trattamento contrattuale,
opera nell’ambito del sistema di inquadramento previsto dalla contrattazione collettiva, vietando
trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli ivi previsti, ma non costituisce
parametro per giudicare delle eventuali differenziazioni operate in quella sede, così da non vietare
ogni trattamento differenziato nei confronti di singole categorie di lavoratori, ma solo quelli
contrastanti con specifiche previsioni normative; ne’, è stato parimenti affermato, in senso contrario
valgono le indicazioni della sentenza n. 103 del 1989 della Corte costituzionale, restando estranee
da sindacato del giudice le scelte compiute in sede di contrattazione collettiva, le quali, essendosi

propri dipendenti parità di trattamento contrattuale, opera nell’ambito del sistema di inquadramento

perfezionate in contraddittorio, escludono che al soggetto in posizione subalterna sia mancata la
possibilità di far valere ragioni contro scelte arbitrarie del soggetto in posizione preminente (cfr., ex
plurimis, Cass., SU, n. 10454/2008; Cass., nn. 22437/2011; 11149/2011; 12336/2009; 5726/2009;
16504/2008).
4. La rilevata presenza della suindicata previsione normativa, alla stregua della quale si è svolta la
contrattazione collettiva, esclude quindi l’applicabilità nella specie del principio, enunciato in
passaggio di lavoratori ad una diversa P.A., l’eventuale diversificazione del rispettivo trattamento
economico richiede una specifica base normativa, in difetto della quale l’amministrazione, ai sensi
del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, comma 2, deve garantire ai propri dipendenti parità di
trattamento contrattuale e, comunque, trattamenti non inferiori a quelli previsti dai rispettivi
contratti collettivi.
5. Ne consegue che il ricorso del Ministero ( RG 3061/2012) va accolto, con conseguente
cassazione della sentenza impugnata e, non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, con
decisione nel merito di rigetto della domanda proposta dai lavoratori con il ricorso introduttivo.
Vanno invece rigettati sia il ricorso incidentale proposto dai lavoratori ( RG 3061/2012) sia il
ricorso principale proposto da Sauna Carla ed altri ( RG 3190/2012).
Poiché l’orientamento sopra illustrato si è formato dopo l’inizio della causa, è opportuno
compensare tra le parti le spese dei giudizi di merito, e condannare i lavoratori soccombenti al
pagamento della spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso proposto dal Ministero ( RG 3061/2012) e rigetta il
ricorso incidentale proposto dai lavoratori. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso
accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta con il ricorso introduttivo. Rigetta il
ricorso proposto da Sanna Carla ed altri ( RG 3190/2012). Compensa le spese dei gradi di merito e
condanna i lavoratori ricorrenti incidentali e principali al pagamento delle spese di questo giudizio,
liquidate in euro 10.000 per compensi professionali, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

Il presidente

fattispecie simile alla presente dalla sentenza di questa Corte n. 5097/2011, secondo cui, in tema di

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