Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18107 del 21/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 21/07/2017, (ud. 22/06/2017, dep.21/07/2017),  n. 18107

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16210-2013 proposto da:

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE UNIVERSITA’ E RICERCA, – C.F. (OMISSIS), in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.F.D., CA.DA., G.G.,

GI.MA., R.L., elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DI

PIETRALATA 320-D, presso lo studio dell’avvocato GIGLIOLA MAZZA

RICCI, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato ALBERTO

GUARISO;

– controncorrenti –

e contro

GE.RO., V.M.V.A.,

CO.PA.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1277/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 16/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/06/2017 dal Consigliere Dott. ROSA ARIENZO.

Fatto

RILEVATO

che la Corte di Appello di Milano ha respinto l’impugnazione proposta dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca avverso il capo della decisione di primo grado che aveva dichiarato il diritto, tra le altre, delle attuali intimate, assunte con plurimi contratti a tempo determinato, a vedersi riconoscere l’anzianità di servizio ai fini della quantificazione del trattamento retributivo ed aveva pronunciato condanna generica del Ministero al risarcimento del danno pari alle differenze dovute, accogliendo, invece il gravame in relazione alla ritenuta illegittimità del termine apposto ai contratti ed alle domande di risarcimento del danno;

che avverso tale sentenza il MIUR ha proposto ricorso affidato a due motivi, cui hanno opposto difese, con controricorso, la C., la Ca., la G., la Gi. e la R., laddove le altre dipendenti sono rimaste intimate;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio, in prossimità della quale le lavoratrici hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata;

2. che il primo motivo di ricorso, nel denunciare la violazione di plurime disposizioni di legge nonchè della direttiva 1999/70/CE, assume che i supplenti della scuola, legittimamente assunti sulla base di una disciplina speciale conforme alla direttiva europea, non sono comparabili ai dipendenti di ruolo in quanto sottoscrivono ogni anno un nuovo contratto del tutto autonomo rispetto al precedente;

2.1. che ritiene il Collegio si debba rigettare il motivo di ricorso, perchè la sentenza impugnata è conforme al principio di diritto affermato da questa Corte con le sentenze nn. 22558 e 23868/2016, con le quali si è statuito che ” nel settore scolastico, la clausola 4 dell’Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato. “; che a dette conclusioni la Corte è pervenuta valorizzando i principi affermati dalla Corte di Giustizia quanto alla interpretazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro ed evidenziando che l’obbligo posto a carico degli Stati membri di assicurare al lavoratore a tempo determinato “condizioni di impiego” che non siano meno favorevoli rispetto a quelle riservate all’assunto a tempo indeterminato “comparabile”, sussiste a prescindere dalla legittimità del termine apposto al contratto; che il motivo di ricorso non prospetta argomenti che possano indurre a disattendere detto orientamento, al quale va data continuità, poichè le ragioni indicate a fondamento del principio affermato, da intendersi qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c., sono integralmente condivise dal Collegio;

3. che il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura il capo della decisione relativo al rigetto della eccezione di prescrizione, per violazione dell’art. 2947 c.c.e art. 2948 c.c., n. 4, in conformità a Cass. 7.4.2017 nn. 9057 e 9058, è inammissibile innanzitutto perchè il ricorrente non indica in che termini la questione prospettata nel motivo potrebbe incidere nella fattispecie concreta, ossia se e in quale misura la pretesa delle parti intimate potrebbe essere paralizzata dalla eccepita prescrizione quinquennale;

3.1. che nel giudizio di cassazione l’interesse alla impugnazione va valutato in relazione ad ogni singolo motivo e non può consistere in un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi sulla decisione adottata, bensì deve essere apprezzato in relazione all’utilità concreta derivabile dall’eventuale accoglimento del gravame alla parte (Cass. nn. 13373/2008 e 15353/2010), utilità che deve potere essere desunta dagli elementi che la parte è tenuta ad indicare nel ricorso;

che inoltre il ricorrente si limita a invocare l’applicazione del termine breve e ad insistere sulla legittimità del rapporto a termine, ma non indica le ragioni per le quali la Corte territoriale avrebbe errato nell’affermare che le somme rivendicate dovevano essere riconosciute a titolo risarcitorio, per la violazione di norme inderogabili di legge;

che il vizio della sentenza previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche mediante specifiche argomentazioni, intese motivatamente a dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto, contenute nella sentenza gravata, debbono ritenersi in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione delle stesse fornita dalla dottrina e dalla prevalente giurisprudenza di legittimità (così Cass. 9057/2017 cit., con richiamo a Cass. 15.1.2015 n. 635);

4. che, pertanto, in parziale difformità alla proposta del relatore, il ricorso deve essere respinto quanto al primo motivo e dichiarato inammissibile in ordine al secondo;

5. che le spese del giudizio di legittimità devono essere compensate nei confronti delle parti costituite perchè le pronunce sopra richiamate sono intervenute successivamente alla proposizione del ricorso e sulla questione controversa la giurisprudenza di merito aveva espresso orientamenti contrastanti, laddove nulla va statuito nei confronti delle parti rimaste intimate;

6. che non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che le stesse, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 1778/2016).

PQM

 

rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo.

Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti costituite. Nulla nei confronti delle parti rimaste intimate.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 22 giugno 2017

Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2017

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