Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18107 del 05/07/2019
Cassazione civile sez. VI, 05/07/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 05/07/2019), n.18107
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GRECO Antonio – Presidente –
Dott. ESPOSITO Antonio Francesco – Consigliere –
Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –
Dott. GORI Pierpaolo – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 20266-2015 proposto da:
M.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VARRONE 9,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE GRAZIANO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 402/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/01/2015; udita la relazione
della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del
18/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PIERPAOLO GORI.
Fatto
RILEVATO
che:
– Con sentenza n. 402/1/15 depositata in data 27 gennaio 2015 la Commissione tributaria regionale del Lazio rigettava accoglieva l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 476/5/13 della Commissione tributaria provinciale di Roma con cui era stato accolto il ricorso proposto da M.C. avverso un avviso di accertamento emesso in relazione ad omessa dichiarazione di plusvalenze tassabili realizzate a seguito di cessione di un’area edificabile nell’anno 2005;
– Avverso tale decisione, ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi. L’Agenzia delle entrate ha depositato controricorso.
Diritto
CONSIDERATO
che:
il processo è rimasto sospeso sino al 31 dicembre 2018, avendo il contribuente presentato istanza di definizione agevolata ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito con modificazioni dalla L. n. 96 del 2017, contenente la prova del versamento della sola prima rata dell’importo liquidato in applicazione del beneficio. Ai sensi del medesimo art., comma 10, entro lo stesso termine del 31.12.2018, la parte che ne aveva interesse avrebbe dovuto presentare istanza di trattazione, pena l’estinzione del giudizio.
Atteso che tale adempimento non risulta effettuato, il processo va dichiarato estinto; le spese del giudizio estinto restano a carico di chi le ha anticipate, per espressa previsione del citato art. 11, comma 10, u.p..
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio e pone le spese a carico di chi le ha anticipate.
Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2019