Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18106 del 31/08/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2020, (ud. 02/07/2020, dep. 31/08/2020), n.18106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 12833 del ruolo generale dell’anno

2018, proposto da:

A.L., D.G.P.M. (C.F.: (OMISSIS)),

M.N. (C.F.: (OMISSIS)), F.A.F. (C.F.: (OMISSIS)),

rappresentati e difesi dall’avvocato Marco Tortorella (C.F.: TRT MRC

68P23 H501S), + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi dall’avvocato

Emilio Bollea (C.F.: TRT MRC 68P23 H501S);

– ricorrenti –

nei confronti di:

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio dei Ministri pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore (C.F.: (OMISSIS)) MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del

Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, in persona del

Ministro pro tempore (C.F.: (OMISSIS));

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SIENA (C.F.: (OMISSIS)), in persona del

Rettore pro tempore UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

(C.F.: (OMISSIS)), in persona del Rettore pro tempore;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI GABRIELE D’ANNUNZIO DI CHIETI (C.F.:

(OMISSIS)), in persona del Rettore pro tempore, rappresentati e

difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato (C.F.: (OMISSIS));

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del Rettore pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato

Luigi Napolitano (C.F.: NPL LGU 45S24 F924D);

UNIVERSITA’ CATTOLICA DEL SACRO CUORE (C.F.: (OMISSIS)), in persona

del Rettore pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Paolo

Panariti (C.F.: PNR PLA 60L14 H5010);

– controricorrenti –

nonchè:

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI VERONA (C.F.: non indicato), in persona

del Rettore pro tempore;

CODACONS – COORDINAMENTO DI ASSOCIAZIONI PER LA TUTELA DELL’AMBIENTE

E DEI DIRITTI DI CONSUMATORI ED UTENTI (C.F.: non indicato), in

persona del legale rappresentante pro tempore;

ARTICOLO 32 – ASSOCIAZIONE ITALIANA PER I DIRITTI DEL MALATO –

A.I.D.M.A. – ONLUS (C.F.: non indicato), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimati –

per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Roma n.

7040/2017, pubblicata in data 8 novembre 2017;

udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in

data 2 luglio 2020 dal consigliere Augusto Tatangelo.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

I soggetti indicati in epigrafe come ricorrenti, quali medici iscritti a corsi di specializzazione per le professioni sanitarie in anni accademici tra il 1999 ed il 2006/2007, ricorrono contro la sentenza della Corte di Appello di Roma che, confermando la pronuncia in primo grado del Tribunale di Roma, ha respinto le domande proposte nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero della Salute, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonchè delle Università degli Studi di Siena, di Roma Tor Vergata, di Roma La Sapienza e di Verona, dell’Università Cattolica del Sacro Cuore” e dell’Università Gabriele D’Annunzio di Chieti, volte ad ottenere il riconoscimento, in favore degli specializzandi, della differenza economica tra la borsa di studio percepita, ai sensi del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, ed il compenso previsto dal D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, con il quale erano state recepite nell’ordinamento italiano le direttive comunitarie n. 75/362, n. 82/76 e n. 93/16 (con le successive integrazioni), ma la concreta operatività dei cui effetti economici era stata differita fino all’anno accademico 2006/2007, ovvero quanto meno gli incrementi e gli adeguamenti della borsa di studio prevista dalla stessa normativa che l’aveva istituita.

Nel giudizio di merito sono intervenuti il CODACONS e l’Onlus A.I.D.M.A., in adesione alle posizioni degli attori.

Un primo ricorso è stato proposto dal D.G.P., dalla M. e dal F., assistiti dall’avvocato Tortorella, sulla base di due motivi; un successivo ricorso è stato proposto da A.L. e dagli altri soggetti in epigrafe indicati come ricorrenti assistiti dall’avvocato Bollea, anche in questo caso sulla base di due motivi.

Resistono ad entrambi i ricorsi, con due distinti controricorsi, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero della Salute, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nonchè le Università degli Studi di Siena, di Roma Tor Vergata e Gabriele D’Annunzio di Chieti. Con due distinti controricorsi resiste ai due ricorsi anche l’Università degli Studi di Roma La Sapienza. L’Università Cattolica del Sacro Cuore resiste unicamente al ricorso di A.L. ed altri, con unico controricorso.

Non hanno svolto attività difensiva nella presente sede l’Università degli Studi di Verona, il CODACONS e l’Onlus A.I.D.M.A..

E’ stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375,376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che i ricorsi fossero destinati ad essere dichiarati manifestamente infondati.

E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.

Sono state depositate memorie ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va premesso che la decisione impugnata, come emerge dalla relativa copia prodotta (attestata conforme all’originale telematico dal difensore delle parti), risulta emessa esclusivamente nei confronti di una parte dei ricorrenti assistiti dall’avvocato Bollea (precisamente i primi ventuno tra quelli indicati in epigrafe).

Tutti gli altri ricorrenti (e dunque, segnatamente, i tre assistiti dall’avvocato Tortorella nonchè tutti gli altri ricorrenti assistiti dall’avvocato Bollea) non sono indicati nell’epigrafe della decisione impugnata quali parti del giudizio di secondo grado e nulla deducono in ordine alle ragioni di tale (palese) mancanza.

Deve pertanto ritenersi che essi non abbiano adeguatamente documentato la propria legittimazione ed il proprio interesse ad impugnare la sentenza di secondo grado nella presente sede, con conseguente inammissibilità delle relative impugnazioni.

La Corte osserva peraltro che le considerazioni che seguono, relative alla manifesta infondatezza di tutti i motivi di ricorso avanzati (con conseguente inammissibilità dei medesimi ricorsi ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1), risultano valide anche per le impugnazioni dei suddetti soggetti, il che assorbe ogni questione.

2. Con il primo motivo del loro ricorso, D.G.P.M., M.N. e F.A.F. denunziano “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363 CEE, 82/76 CEE, 93/16 CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8 e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il primo motivo del loro ricorso, A.L. e gli altri ricorrenti assistiti dall’avvocato Bollea denunziano “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare: – delle Disposizioni sulla legge in generale, art. 11, comma 1; – del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; – del D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37,39,41,46;

– del D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8; – della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, comma 300; – art. 2043 c.c.; – degli artt. 234 e 249 del Trattato Cee, e delle Direttive nn. 82/76; 75/363; 75/362, dell’art. 13 direttiva n. 82/76 Cee e della direttiva 93/16, art. 1, comma 1, dei principi enunciati dalla Corte di Giustizia con sentenze 25 febbraio 1999 – causa C-131/97 (CARBONARI) e 3 ottobre 2000 – causa C-371/97 (GOZZA); – del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, convertito nella L. n. 483 del 1992, della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, della L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, della L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, della L. n. 488 del 1999, art. 22, della L. n. 289/del 2002, art. 36 (finanziaria 2003)”.

I motivi sopra trascritti pongono questioni sostanzialmente coincidenti e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati.

La decisione impugnata è infatti – con riguardo alla questione centrale posta dalle domande dei medici attori, della spettanza delle pretese economiche dagli stessi avanzate – pienamente conforme ai seguenti principi di diritto (eventualmente, se necessario, da intendersi come correzioni ed integrazioni delle affermazioni contenute nella decisione impugnata), già enunciati da questa Corte e del resto ormai oggetto di indirizzi consolidati, che le difese dei ricorrenti (ivi incluse quelle esposte nelle memorie depositate ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comma 2) non offrono argomenti idonei a rimeditare (cfr., tra le più recenti pronunzie massimate: Cass., Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01 e 02; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6355 del 14/03/2018, Rv. 648407 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13445 del 29/05/2018, Rv. 648963 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 01; in quest’ultima decisione è tra l’altro espressamente escluso ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea della normativa applicabile, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01; in particolare, sulla natura dell’attività svolta dagli specializzandi, non equiparabile a quella derivante da rapporto di lavoro autonomo o subordinato e, quindi, a quella svolta dai medici strutturati: Sez. L, Sentenza n. 20403 del 22/09/2009, Rv. 610255 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1891 del 09/02/2012, Rv. 620912 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; cfr., inoltre, tra le decisioni sostanzialmente conformi a quelle citate, ma non massimate: Cass., Sez. 6 – 3, Ordinanze nn. 24708, 24803, 24804 e 24805 del 09/10/2018; nn. 20417 e 20419 del 02/08/2018; nn. 20377 e 20380 del 01/08/2018; n. 20184 del 31/07/2018; nn. 17051e17052 edel28/06/2018; n. 16805 del 26/06/2018; n. 15963 del 18/06/2018; nn. 13519, 13524 e 13525 del 30/05/2018; nn. da 13446 a 13452 del 29 maggio 2018):

l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione – lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono, quindi, il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante;

gli obblighi di attuazione della normativa comunitaria in tema di adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia derivanti dalle direttive CE n. 75/362, n. 75/363 e n. 82/76 – che non prevedono una precisa misura del compenso minimo spettante agli specializzandi – devono ritenersi adempiuti dallo Stato italiano con la borsa di studio introdotta dal D.Lgs. n. 257 del 1991, nella sua misura originaria;

la direttiva comunitaria n. 93/16 non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della suddetta adeguata remunerazione;

la previsione di un trattamento economico più elevato per i medici specializzandi, a decorrere dall’anno accademico 2006/2007, in coincidenza con la riorganizzazione dell’ordinamento delle scuole di specializzazione e con l’introduzione del contratto di formazione specialistica operate nell’ordinamento interno con il D.Lgs. n. 368 del 1999, non costituisce il primo atto di adempimento dei suddetti obblighi comunitari in relazione all’adeguatezza della remunerazione, e non comporta alcun obbligo dello Stato di estendere il nuovo trattamento economico ai medici che hanno frequentato le scuole di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2006/2007.

E’ in proposito appena il caso di osservare, che l’indirizzo di questa Corte cui si intende dare continuità nella presente sede solo apparentemente potrebbe risultare contraddetto da due identiche e coeve decisioni della stessa Sezione Lavoro (Cass., Sez. L, Sentenze n. 8242 e 8243 del 22/04/2015), la cui motivazione non affronta peraltro espressamente la problematica relativa alla fattispecie fin qui illustrata (cioè quella relativa alla situazione degli iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici successivi al 1998 ed anteriori al 2006/2007), e richiama invero gli indirizzi espressi da questa Corte in relazione alla diversa situazione dei medici che avevano frequentato le scuole di specializzazione anteriormente al 1991. In ogni caso i suddetti precedenti devono ritenersi superati, anche nell’ambito della Sezione Lavoro, dalla successiva (e già richiamata) decisione n. 4449 del 23/02/2018, che risulta sul punto ampiamente argomentata.

3. Con il secondo motivo del loro ricorso, D.G.P.M., M.N. e F.A.F. denunziano “Violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di risarcimento del danno derivante da omesso e/o tardivo recepimento di direttive comunitarie, nonchè degli artt. 5 e 189 del Trattato CEE, delle Direttive 75/362/CEE, 75/363 CEE, 82/76 CEE, 93/16 CEE e 5/36/CE, dell’art. 10 Cost., degli artt. 1,10,11 e 12 preleggi c.c., del D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6 (in Gazz. Uff., 16 agosto, n. 191) e della L. n. 370 del 1999, art. 11, del D.Lgs. del 17 agosto 1999, n. 368, artt. 37, 38, 39, 40, 41, 45 e 46, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, art. 8 e della L. 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, dall’art. 7, comma 5, prorogato fino al 31 dicembre 2005 per effetto della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, della L. n. 488 del 1999, art. 22 e della L. n. 289 del 2002, art. 36, della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33 e dell’art. 112 c.p.c., nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione relativamente ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5”.

Con il secondo motivo del loro ricorso, A.L. e gli altri ricorrenti assistiti dall’avvocato Bollea denunziano “Violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare: – dell’art. 11, comma 1 delle Disposizioni sulla legge in generale; – del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6; del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5; della L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36; della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33; della L. n. 488 del 1999, art. 22; della L. n. 289 del 2002, art. 36”.

I motivi sopra trascritti pongono questioni sostanzialmente coincidenti (in relazione alla spettanza degli incrementi e degli adeguamenti della borsa di studio prevista dalla stessa normativa che la aveva istituita) e possono quindi essere esaminati congiuntamente.

Essi sono manifestamente infondati in diritto.

In relazione alle suddette questioni, infatti, la sentenza impugnata risulta conforme ai seguenti principi di diritto (da intendersi, ove necessario, anche come correzioni ed integrazioni delle affermazioni contenute nella decisione impugnata, che è certamente corretta nel suo dispositivo), oggetto di un indirizzo consolidato, cui si intende dare piena continuità (si vedano, in particolare: Cass., Sez. L, Sentenza n. 18710 del 23/09/2016, Rv. 641191 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 18670 del 27/07/2017, Rv. 645008 – 01; Sez. L, Sentenza n. 4449 del 23/02/2018, Rv. 647457 – 01; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 13572 del 20/05/2019, Rv. 654216 – 01; in quest’ultima decisione è espressamente chiarito che il blocco dell’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, ha sostanzialmente avuto luogo in modo ininterrotto – in base a successive disposizioni legislative – fino al 2004, ed è escluso in proposito ogni dubbio di legittimità costituzionale e di compatibilità con il diritto dell’Unione Europea, affermandosi l’inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia; cfr. altresì: Sez. L, Sentenza n. 11565 del 26/05/2011, Rv. 617321 – 01):

in tema di trattamento economico dei medici specializzandi e con riferimento alla domanda risarcitoria per non adeguata remunerazione, l’importo della borsa di studio prevista dal D.Lgs. 8 agosto 1991, n. 257, art. 6, non è soggetto ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita per l’anno 1992, in applicazione di quanto disposto dalla L. 2 dicembre 1995, n. 549, art. 1, comma 33, trattandosi di misura, (v. sentenza Corte Cost. n. 432 del 1997) non irragionevole nè discriminatoria, perchè riferita ad un arco temporale limitato e coerente rispetto al “corpus” normativo, in cui è stata inserita, volto ad impedire, anche nel settore della sanità, gli incrementi retributivi consequenziali ad automatismi stipendiali; la predetta sospensione, inoltre, non contrasta con la Direttiva 82/76/CEE del Consiglio del 26 gennaio 1982 (recepita con il predetto D.Lgs. n. 257 del 1991, in attuazione della L. 29 dicembre 1990, n. 428) in quanto in detta disciplina comunitaria non è rinvenibile una definizione di retribuzione adeguata, nè sono posti i criteri per la determinazione della stessa;

l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384 del 1992, convertito nella L. n. 438 del 1992; L. n. 537 del 1993; L. n. 549 del 1995; L. n. 662 del 1996, L. n. 449 del 1997; L. n. 488 del 1999 e L. n. 289 del 2002) danno contezza dell’intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l’importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento.

E’ appena il caso di osservare che – diversamente da quanto sembrano sostenere i ricorrenti D.G.P., M. e F. – la tardività della loro domanda, con riguardo alla questione in esame, non ha affatto costituito la ragione del suo mancato accoglimento, in quanto la corte di appello l’ha esaminata e (correttamente, per quanto fini qui osservato) respinta nel merito.

4. I ricorsi sono dichiarati inammissibili, anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1, n. 1.

Le spese del giudizio di legittimità possono essere integralmente compensate tra tutte le parti, sussistendo motivi sufficienti a tal fine, in considerazione delle incertezze giurisprudenziali sulle questioni determinanti, in relazione alle quali gli indirizzi di questa Corte solo di recente si sono consolidati. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibili i ricorsi;

– dichiara integralmente compensate tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimità.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA