Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18106 del 25/07/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18106 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 11293-2011 proposto da:
FARINA SRL 00940780612 in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 59, presso
lo studio dell’avvocato ASTOLFO DI AMATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato STANGA DOMENICO, giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001 in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente contro

Data pubblicazione: 25/07/2013

EQUITALIA POLIS SPA;

– intimata avverso la sentenza n. 118/45/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di NAPOLI del 29.4.2010, depositata il 05/05/2010;

27/06/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE
CARACCIOLO.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott.
ANTONIETTA CARESTIA.

Ric. 2011 n. 11293 sez. MT – ud. 27-06-2013
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udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

La Corte, ritenuto
che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in cancelleria la
seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La CTR di Napoli ha accolto l’appello dell’Agenzia -appello proposto contro la
sentenza n.189/06/2008 della CTP di Caserta che aveva accolto il ricorso della
società contribuente “Farina srl” -ed ha così confermato la cartella di pagamento per
IVA-IRPEG-IRAP e addizionali comunali relative all’anno d’imposta 2003 per le
somme iscritte a ruolo a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ex
art.36-bis del DPR n.600 del 1973.
La predetta CTR ha motivato la decisione ritenendo (per quanto qui ancora interessa)
che la omessa previa comunicazione al contribuente —come previsto dal comma 5
dell’art.6 della legge n.212 del 2000- non costituisce ragione di nullità della cartella
esattori ale.
La parte contribuente ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
L’Agenzia si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore – può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione art.60 del DPR
n.600/1972 e dell’art.2 del D.Lgs.462/1997) la ricorrente si duole del fatto che il
giudice di appello non abbia rilevato che l’iscrizione a ruolo era del tutto illegittima
poiché non preceduta dal rituale invito al pagamento di cui agli at.54 bis e 60 comma
sesto del menzionato DPR e dall’art.2 del menzionato D.Lgs., il quale assolve alla
funzione di consentire al contribuente di evitare la procedura esecutiva e di fruire
della riduzione della misura delle sanzioni. La necessità del predetto invio è poi

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letti gli atti depositati

confermata dall’art.6 della legge n.212/2000, che ha inteso portare a compimento il
rapporto di collaborazione tra fisco e contribuente. In tal modo il legislatore aveva
intenzionalmente condizionato l’esito del controllo automatizzato sulla dichiarazione
ad una previa comunicazione al contribuente, attribuendo a tale comunicazione il
carattere sostanziale di condizione di procedibilità.

giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 17396 del 23/07/2010) secondo la
quale:”L’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36bis, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54-bis,
comma 3, del d.P.R. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla
preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il
controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di
irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per 1
liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi. (In applicazione del principio, la
S.C. ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva
considerato legittimamente emessa la cartella di pagamento, in assenza di
comunicazione al contribuente, per l’importo riferito ad un’istanza di condono ex art.
9 bis legge n. 289 del 2002, non seguita dal versamento di quanto dovuto)”.
La parte qui ricorrente non ha dato a dato atto che siffatti “errori” si siano in concreto
verificati, sicché non vi è ragione di ritenere che la condizione per il verificarsi
dell’obbligo procedimentale a carico dell’Amministrazione si sia nella specie
verificata.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta infondatezza.
Roma, 10 novembre 2012.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non

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La doglianza appare manifestamente infondata, alla luce della pregressa

induce questa Corte a rimeditare le ragioni sulle quali è fondata la proposta del
consigliere relatore;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;
che le spese di lite vanno regolate secondo la soccombenza.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte ricorrente a rifondere le spese di lite
di questo grado, liquidate in E 2.800 oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2013.

P.Q.M.

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