Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18106 del 24/06/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/06/2021, (ud. 18/03/2021, dep. 24/06/2021), n.18106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. FASANO Anna Maria – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7133/2015 R.G. proposto da:

City Motors srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Vincenzo Salerno,

elettivamente domiciliata in Roma, Lungotevere dei Mellini 10,

presso lo studio dell’Avvocato Filippo Castellani;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Milano,

n. 5034/42/14, depositata il 29 settembre 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2021

dal relatore Dario Cavallari.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

City Motors srl ha impugnato, davanti alla CTP Milano, l’avviso di liquidazione dell’imposta, con contestuale irrogazione di sanzioni, notificatole il 4 ottobre 2012, con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva liquidato a suo carico una maggiore imposta di registro per l’anno 2010.

La CTP di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 289/21/13, ha accolto, in parte, il ricorso, riducendo il valore della cessione.

City Motors srl ha proposto appello che la CTR di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 5034/42/14, ha respinto.

City Motors srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi.

L’Agenzia delle Entrate si è difesa con controricorso.

La società ricorrente ha depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo la società ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, in quanto la CTR avrebbe errato nel non ritenere la motivazione dell’atto impugnato non conforme allo Statuo del contribuente, non essendo stati notificati assieme a detto atto quelli ivi richiamati.

La doglianza è infondata.

Infatti, in tema di accertamento tributario, la motivazione di un avviso di rettifica e di liquidazione ha la funzione di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’Ufficio nell’eventuale successiva fase contenziosa, consentendo al contribuente l’esercizio del diritto di difesa. Ne consegue che, fermo restando l’onere della prova gravante sull’Amministrazione, è sufficiente che la motivazione contenga l’enunciazione dei criteri astratti, in base ai quali è stato determinato il maggiore valore, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l’applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l’infondatezza della pretesa erariale, senza potere invocare la violazione, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 2-bis, del dovere di allegazione delle informazioni previste ove il contenuto essenziale degli atti sia stato riprodotto sull’avviso di accertamento (Cass., Sez. 5, n. 22148 del 22 settembre 2017).

Nella specie, come si evince dal contenuto del ricorso, l’avviso contestato indica con precisione il contenuto dei documenti posti a fondamento di tale avviso. In particolare, gli atti notarili menzionati sono individuati con la specificazione della data e del numero di repertorio, nonchè delle pattuizioni concordate fra le parti.

2) Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente si duole della violazione dell’art. 2697 c.c., del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, e del D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4, poichè la CTR avrebbe utilizzato un metodo valutativo del valore di avviamento ormai abrogato (per l’esattezza, quello indicato dal D.P.R. n. 460 del 1996, art. 2, comma 4). Inoltre, il giudice del merito non avrebbe considerato che l’azienda trasferita era ubicata in un Comune diverso ((OMISSIS)) da quello indicato dall’Ufficio ((OMISSIS)), mentre quelle oggetto degli atti citati nell’avviso di accertamento avevano sede non nella città di (OMISSIS), ma in altri comuni dell’hinterland milanese.

Infine, sarebbe stata posta a carico del contribuente l’onere di provare i fatti di causa, in violazione dell’art. 2697 c.c..

La contestazione è infondata.

Innanzitutto, si rileva che, in tema di imposta di registro, ai fini della determinazione del valore dell’avviamento dell’azienda, i criteri di cui al D.P.R. n. 460 del 1996, possono essere utilizzati nonostante l’abrogazione di tale decreto da parte del D.Lgs. n. 218 del 1997, atteso che lo stesso non ha previsto un metodo alternativo di determinazione di tale valore, ferma la possibilità per il contribuente di dimostrare un valore inferiore dell’avviamento aziendale rispetto a quello accertato (Cass., Sez. 5, n. 7750 del 20 marzo 2019).

Pertanto, nessuna violazione di legge può essere contestata alla CTR sotto questo profilo.

In secondo luogo, la CTR e, prima, la CTP hanno tenuto conto dell’erronea indicazione della sede dell’azienda in esame da parte dell’Ufficio e, nel valutare nel merito la correttezza della rideterminazione del valore dell’azienda, hanno reputato che si fosse trattato di un semplice refuso.

Quanto alla collocazione delle aziende oggetto degli atti citati nell’avviso di accertamento non nella città di (OMISSIS), ma in altri comuni dell’hinterland milanese, si osserva che la società ricorrente non ha chiarito in che termini simile circostanza avrebbe potuto assumere rilievo nella presente controversia.

Infine, si sottolinea che nessuna inversione dell’onere della prova è stata posta in essere dai giudici di appello, i quali hanno semplicemente affermato che, sulla base delle risultanze di causa, la rideterminazione del valore da parte della CTP era stata corretta.

3) Con il terzo motivo di ricorso, la società ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 51, comma 4, poichè la CTR non si sarebbe pronunciata su un fatto controverso e decisivo, ovvero sull’ubicazione della sede del ramo di azienda trasferito in (OMISSIS) e non in (OMISSIS), e non avrebbe motivato in ordine alle modalità con le quali aveva determinato l’avviamento dell’azienda in esame.

Sul punto, si evidenzia che, come chiarito rigettando il secondo motivo di ricorso, la questione della collocazione territoriale del ramo di azienda trasferito è stata affrontata dalla CTR, che ne ha confermato l’irrilevanza, trattandosi di un mero refuso.

Per ciò che concerne la quantificazione dell’avviamento, si sottolinea che la sentenza impugnata è motivata e che la parte ricorrente chiede, nella sostanza, a questo Collegio di sostituire una propria valutazione di merito a quella della CTP e della CTR, attività inammissibile in sede di legittimità.

4) Il ricorso è respinto.

Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c., e sono liquidate come in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

– rigetta il ricorso;

– condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore dell’Agenzia delle Entrate, che liquida in complessivi Euro 4.500,00, oltre spese prenotate a debito;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 5 Sezione Civile, tenutasi con modalità telematiche, il 18 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2021

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