Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18106 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 14/09/2016), n.18106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14655/2015 proposto da:

SIANI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA’ 20, presso

lo studio dell’avvocato MARCO ORLANDO, rappresentata e difesa

dall’avvocato NICOLA PIGNATIELLO, giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10827/9/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO del 26/11/2014,

depositata il 11/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue. 1. Con unico motivo di ricorso, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), la società Siani s.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 108 e dell’art. 2687 c.c. (rectius, verosimilmente, art. 2697), sostenendo – in fattispecie relativa alla impugnazione di tre avvisi di accertamento per Ires, Irap e Iva dell’anno 2003 – che la inesistenza oggettiva della “fattura di sponsorizzazione n. (OMISSIS)… emessa dall’A.S. Calcio Sapri”, affermata dalla C.T.R., dovrebbe “ritenersi totalmente superata dalla prova fornita dal contribuente”. 2. La stessa formulazione del motivo ne rende palese l’inammissibilità. 3. E’ infatti evidente che quanto contestato come pretesa violazione di legge integra, in realtà, una contestazione del merito della decisione, segnatamente con riguardo alla valutazione del materiale probatorio acquisito agli atti del giudizio, in contrasto con il granitico orientamento di questa Corte, per cui nemmeno il controllo di adeguatezza e logicità del giudizio di fatto – consentito dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nella versione precedentemente in vigore – potrebbe mai sostanziarsi nella revisione del ragionamento decisorio, altrimenti risolvendosi in una vera e propria riformulazione del giudizio di fatto, incompatibile con la funzione assegnata dall’ordinamento al giudizio di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass. nn. 959, 961 e 14233 del 2015), spettando in via esclusiva al giudice di merito la selezione degli elementi del suo convincimento (cfr. Cass. n. 26860 del 2014, n. 962 del 2015). 4. Nel caso di specie, il collegio regionale ha discrezionalmente valutato il materiale probatorio offerto dal contribuente, ritenendolo inidoneo a suffragare “l’effettività dei rapporti intercorsi con l’associazione sportiva C.F. Calcio Sapri”, in difetto di documentazione attestante il pagamento del servizio, peraltro di “importo piuttosto consistente” (Euro 18.000,00). 5. All’inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese secondo soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in Euro 1.170 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13 comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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