Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18106 del 05/09/2011

Cassazione civile sez. III, 05/09/2011, (ud. 13/07/2011, dep. 05/09/2011), n.18106

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. CARLEO Giovanni – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 34394/2006 proposto da:

T.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CRESCENZIO 20, presso lo studio dell’avvocato MENICACCI

Stefano, che lo rappresenta e difende giusto mandato in atti

– ricorrente –

contro

NAVALE ASSICURAZIONI S.P.A. P.I. (OMISSIS) fusa mediante

incorporazione con la MMI ASSICURAZIONI S.P.A. (già LA NATIONALE

S.P.A.) (OMISSIS) in persona del suo procuratore Dott. C.

D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FIORE 3,

presso lo studio dell’avvocato D’ALBERTO PINO, che la rappresenta e

difende giusto mandato in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 21584/2006 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 18/10/2006 R.G.N. 78157/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/07/2011 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l’Avvocato D’ALBERTO PINO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IANNELLI Domenico, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1. L’avv. T.G. intentò procedura esecutiva n. 5899/03 r.g.e. dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della MMI Ass.ni spa, ma l’esecutata si oppose, ritenendo liberatorio il pagamento di sorta capitale ed interessi indicati nel titolo, siccome avvenuto con l’invio di un assegno bancario; con sentenza n. 21584/06, resa ai sensi dell’art. 281-sexies cod. proc. civ. e pubbl. il 18.10.06, il Tribunale accolse tale tesi e l’opposizione su di essa fondata, dichiarando nulla l’esecuzione e condannando l’opposta alle spese.

1.2. La T. ricorre per cassazione e resiste con controricorso la. Navale Assicurazioni spa (quale succeditrice della MMI ass.ni, già La Nationale, spa); ed alla pubblica udienza del 13.7.11 compare solo quest’ultima per la discussione orale.

2. Il Collegio raccomanda una motivazione semplificata.

3. La ricorrente, che insta pure per la rimessione della controversia alle sezioni unite, formula due motivi:

3.1. con un primo motivo ella lamenta l’erroneità della tesi dell’esattezza di un adempimento di obbligazione pecuniaria mediante consegna di un assegno bancario; e, riesaminata la giurisprudenza una volta contrastante sul punto, formula il seguente quesito di diritto:

se l’invio di un assegno bancario ancorchè non trasferibile equivalga alla consegna di denaro contante e se in caso di rifiuto o mancata riscossione di detto assegno da parte del creditore l’obbligazione pecuniaria debba considerarsi estinta al momento della consegna del titolo indipendentemente dall’incasso dello stesso;

3.2. con un secondo motivo, ella sottolinea l’illogicità o scorrettezza dell’ interpretazione della sua condotta di precisazione del credito quale accettazione anche solo implicita di un assegno quale mezzo di pagamento.

4. La Navale ass.ni eccepisce in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per mancanza, sulla copia notificata del medesimo, della sottoscrizione del difensore; nel merito, contesta le avverse tesi ed in particolare premette avere la sua controparte accettato l’assegno quale acconto sul preteso maggior avere, così esplicitando di fatto il suo consenso a tale mezzo di pagamento, per poi procedere ad esecuzione per l’intera somma recata dal titolo esecutivo.

5. Va preliminarmente respinta l’eccezione preliminare della controricorrente: l’inammissibilità invocata sussiste solo se dalla mancanza di sottoscrizione della copia notificata derivi l’insuperabile impossibilità di desumere la provenienza dell’atto dalla controparte (Cass. 24 aprile 1981, n. 2473, richiamata dalla Navale), ma tale circostanza non viene neppure dedotta dall’intimata e non è dato riscontrare nel caso di specie, attesa la sicura riferibilità del ricorso alla T. ed al suo difensore.

6. Ciò posto, il ricorso non rispetta il disposto dell’art. 366-bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie nonostante la sua abrogazione, in dipendenza della disciplina transitoria di cui alla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 58, siccome avente ad oggetto sentenza pronunciata dopo il 2.3.06 ma prima del 4.7.09;

6.1. quanto al primo motivo, esso non è pertinente alla ratio decidendi della gravata sentenza (sulla necessità della pertinenza, v. per tutte: Cass. ord. 19 febbraio 2009 n. 4044, Cass. 25 marzo 2009 n. 7197, Cass. 4 gennaio 2011 n. 80), la quale non postula affatto l’equiparazione tra invio di un assegno bancario e consegna di denaro contante, ma soltanto l’effetto liberatorio della spedizione dinanzi ad una condotta del creditore in contrasto con il dovere di correttezza: profili che il quesito, come formulato, non si fa carico di esaminare;

6.2. quanto al secondo dei motivi, esso inammissibilmente confonde i profili di violazione e falsa applicazione di legge e di vizio di motivazione; al riguardo, è indispensabile che per ciascuno di questi sia formulato un distinto quesito (Cass. Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770), che invece manca del tutto; quanto al secondo profilo (Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002; Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603; Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680), in particolare, tale momento di sintesi o quesito avrebbe dovuto indicare in modo sintetico, evidente ed autonomo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; con formulazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso, nel quale e comunque anche nel quale si indichinon solo il fatto controverso riguardo al quale si assuma omessa, contraddittoria od insufficiente la motivazione, ma anche – se non soprattutto – quali siano le ragioni per cui la motivazione è conseguentemente inidonea sorreggere la decisione.

7. I visti vizi dei quesiti impongono la declaratoria di inammissibilità del ricorso; e le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna T.G. al pagamento, in favore della Navale Assicurazioni spa, in pers. del leg. rappr.nte p.t., delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di cassazione, il 13 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2011

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