Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18105 del 14/09/2016


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Cassazione civile sez. VI, 14/09/2016, (ud. 03/03/2016, dep. 14/09/2016), n.18105

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29358/2014 proposto da:

F.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato STEFANO D’ACUNTI, che lo

rappresenta e difende giusto mandato in calce al presente atto;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2026/2014 della COMMISSIONE TRIBUNALE

REGIONALE di MILANO del 10/3/2014, depositata il 15/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO GIOVANNI CONTI.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

F.G. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contro la sentenza resa dalla CTR Lombardia n. 2026/2014/30, depositata il 15.4.2014 che ha confermato la decisione del giudice di primo grado con la quale era stato rigettato il ricorso avverso la cartella di pagamento emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, per omesso versamento di tributi relativi all’anno 2007. Secondo la CTR la cartella era legittima anche in assenza dell’invio preliminare dell’avviso bonario ed era stata ritualmente notificata a mezzo del servizio potale ed invio di raccomandata con avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario senza necessità di una relata di notifica. Con il primo motivo si deduce la violazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 36 bis, non avendo la CTR valutato che l’omesso previo inoltro dell’avviso bonario incideva sul diritto di difesa del contribuente. Con il secondo motivo si deduce il vizio di omessa o insufficiente motivazione della sentenza impugnata su fatti controversi. La CTR non aveva considerato che l’omissione della relata di notifica all’atto della consegna della cartella ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, rendeva nulla la cartella. L’Agenzia delle entrate, costituitasi con controricorso, ha chiesto che il ricorso fosse dichiarato inammissibile o comunque infondato. La parte ricorrente ha depositato memoria. La prima censura è manifestamente infondata. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre nel caso in cui nella dichiarazione vi sia un mero errore materiale, che è l’ipotesi tipica disciplinata dall’art. 36-bis citato, poichè in tal caso non v’è necessità di chiarire nulla e, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a molo derivante dalla liquidazione dei tributi, non avrebbe indicato quale presupposto di esso l’incertezza riguardante “aspetti rilevanti della dichiarazione”. – cfr. Cass. n. 7536/11; Cass. n. 12023/15. Orbene, tale principio non risulta violato nel caso di specie, concernente l’emissione di una cartella relativa all’omesso versamento di somme risultanti dalla dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. La parte ricorrente prospetta il vizio di insufficiente motivazione della sentenza impugnata senza considerare che per effetto della novella all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile alla fattispecie, il vizio di insufficiente motivazione è stato espunto dall’ordinamento – Cass. S.U. n. 8053/2014 – residuando le ipotesi, non ricorrenti nel caso di specie, di motivazione abnorme o radicalmente inesistente o apparente. Peraltro, nel caso di specie, la parte ricorrente prospetta, in realtà, un vizio di violazione della disciplina in tema di notifica dell’atto tributario a mezzo posta, ancora una volta incorrendo nell’inammissibilità della censura che non ha evidenziato un deficit motivazionale della decisione impugnata. Il ricorso va dunque rigettato. Nulla sulle spese.

PQM

La Corte, visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Dà atto che sussistono i presupposti per il versamento a carico della parte ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile, il 3 marzo 2016.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2016

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